Sanatoria “Buona Scuola”: dal rigetto del TAR alla Corte Costituzionale
La legge n.107/2015, meglio conosciuta come “Buona Scuola”, nasce con l’intento di rivoluzionare il mondo scolastico.
Venuta alla luce durante il Governo Renzi, diversi sono i settori toccati dalla riforma: senz’altro, tra questi spicca l’ampliamento dell’autonomia scolastica, tramite l’assegnazione di maggiori strumenti nelle mani dei dirigenti scolastici per richiedere e gestire risorse umane, tecniche e finanziarie.
Viene previsto un potenziamento dell’offerta formativa; un piano flessibile tale da poter esser modellato sul singolo alunno con l’introduzione del curriculum dello studente.
Il nuovo POF si caratterizza per la previsione del modello “Alternanza Scuola-Lavoro”, disegnato come metodo didattico e di apprendimento sincronizzato con le esigenze della domanda e dell’offerta nel mondo del lavoro (a cui ora si affianca una Carta diritti e doveri degli alunni impegnati nei percorsi di formazione); il monte ore obbligatorio è pari a 400 negli istituti tecnici, a 200 nei licei, e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche nonché all’estero.
Si interviene sulla valorizzazione del merito dei docenti, con la creazione di un fondo di 200 milioni e di un nucleo di valutazione in ogni scuola, composto da preside, insegnanti, genitori e studenti (senza che ciò intacchi il principio di incremento salariale legato all’anzianità di servizio).
La riforma contempla anche dei benefici fiscali: per le famiglie scatta la detraibilità delle rette delle scuole paritarie; lo “School Bonus” invece, spetterà a chi effettuerà donazioni a favore delle scuole, per la costruzione di nuovi edifici, per la loro manutenzione e per la promozione di progetti aventi ad oggetto l’occupabilità degli studenti. Onde evitare disparità tra gli istituti viene istituito un fondo di perequazione pari al 10% dell’ammontare delle erogazioni totali.
Per quanto riguarda il personale docenti, il provvedimento dà il via libera ad un piano di assunzioni straordinario, per rafforzare l’offerta formativa e dare concreta attuazione all’autonomia scolastica, il quale di recente è stato completato con l’emanazione del D.lgs 59/2017 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n.107/2015”. Tale decreto è uno degli otto decreti attuativi previsti dalla “Buona Scuola”; disciplina il nuovo percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell’insegnamento tecnico-pratico, denominato “Sistema di formazione iniziale e di accesso”. A seguito di concorso pubblico, indetto su base regionale o interregionale, si accederà ad un percorso triennale di formazione e tirocinio, il FIT: superandone le valutazioni intermedie e finali si accederà all’immissione in ruolo.
Oltre a ciò, con la L. 107/2015, il legislatore è intervenuto con una sanatoria su una serie di contenziosi pendenti avverso procedure concorsuali, relative al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado ed infine per gli istituti educativi (decreto direttoriale del MIUR 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004; decreto del Ministro 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011).
L’art 1 della riforma, con i commi da 87 a 90, interviene con una serie di disposizioni specifiche: il comma 87 prevede che “Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto (D.M. 20 luglio 2015 n.499), sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.”
Il successivo comma individua le categorie di soggetti interessati, ossia coloro i quali risultino “già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie” ovvero “abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale” per quanto riguarda la procedura indetta nel 2011; coloro i quali “abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva” relativamente ai concorsi del 2004 e del 2006.
Il comma 89 dispone il mantenimento delle relative graduatorie sino alla conclusione della procedura straordinaria prevista dal comma 87.
Infine il comma 90, perseguendo le medesime finalità del comma 87, stabilisce l’istituzione di un’ulteriore prova speciale d’esame, riservata ai soggetti vincitori ed ai collocati in graduatoria nell’ambito della procedura del 2011, i quali abbiano anche “prestato servizio con contratti di dirigente scolastico” nell’A.A 2014/2015.
Recentemente la procedura riservata prevista dalla “Buona Scuola”, con l’ordinanza n. 3008/2017 del Consiglio di Stato è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, dopo che il TAR Lazio Sez. Terza Bis con la sentenza n. 8085/2016 aveva respinto il ricorso:
Con ricorso 10178/2015 viene impugnato il D.M. M.I.U.R. n.499/2015 dinanzi al TAR Lazio Sez. Terza Bis per invalidità derivata dalle norme di cui all’art.1 commi 87-91 della legge 107/2015, per la parte in cui non consente ai ricorrenti l’accesso al corso intensivo, e in via subordinata ne viene richiesta la declaratoria di non manifesta infondatezza d’illegittimità costituzionale relativamente agli artt. 3,24,35,97,101,103,111,113 Cost.
I ricorrenti avevano partecipato al concorso indetto con D.D 13 Luglio 2011; ad esito della procedura non ne risultarono vincitori, non si collocarono in graduatoria, né superarono positivamente le fasi della procedura stessa. Data la loro condizione dunque non erano legittimati a partecipare alla procedura riservata prevista dal D.M, non rientrando nella categoria prevista dalla lettera a) del comma 88 dell’art.1 L.107/2015. Tuttavia, avendo impugnato gli atti del concorso, la loro condizione risultava analoga a quella della lettera b) comma 88 dell’art.1 L.107/2015, in riferimento alle procedure del 2004 e del 2006.
Analizzando la questione il Consiglio ha subito qualificato le norme in questione come “leggi-provvedimento”, definite dalla giurisprudenza costituzionale come contenenti “disposizioni dirette a destinatari determinati» (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009)”.
Tali disposizioni si caratterizzano quindi per il loro contenuto particolare e concreto, tale da determinare la traslazione sul piano legislativo “«della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa» (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).” Ripetutamente sottoposte allo scrutinio della Consulta, la compatibilità delle “leggi-provvedimento” con la struttura dei poteri fissata dalla Costituzione, è stata più volte affermata in base all’assenza di disposizioni costituzionali attributive di “una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989).
Data la specificità dei destinatari, i soggetti lesi per non essere tali, trovano tutela tramite il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge. Infatti, sebbene ammissibili, le “leggi-provvedimento devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (sentenze n. 85 del 2013; sentenze n. 20 del 2012 e n. 2 del 1997)”.
Secondo il TAR Lazio il legislatore, nel dare una soluzione definitiva al contenzioso pluriennale avente ad oggetto procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli di dirigente scolastico (2004-2006-2011), ha svolto “un’attenta valutazione della diversità dello stato, sia a livello procedimentale che giurisdizionale, in cui versavano le procedure “, ammettendo al corso intensivo i soggetti versanti nelle condizioni indicate dall’art.1 co.88 della L.107/2015.
Soffermandosi sull’art.1 co.90 della L.107/2015, secondo il Consiglio, il legislatore ha semplicemente disciplinato in modo differenziato le modalità con cui procedere “avuto riguardo alla obiettiva circostanza in punto di fatto che gli interessati, in virtù di apposita norma di legge, hanno potuto svolgere, in concreto, per un arco di tempo non indifferente le relative funzioni dirigenziali.”
In virtù del rigetto della questione, i ricorrenti hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento ovvero la riforma della sent.8085/2016: il 21 Giugno del 2017, la VI Sez. del CdS si è pronunciata con ordinanza n.3008/2017 e, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ha disposto la sospensione del giudizio nonché la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato “Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana” , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice.
Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all’età di 26 anni ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli.
Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi
di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”.
Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est.
Da ultimo ha coordinato l’agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con “Napoli con Ruotolo”, per il candidato Sandro Ruotolo.
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