lunedì, Novembre 25, 2024
Criminal & Compliance

I reati informatici: il fenomeno del bagarinaggio online

Nota di redazione: questo è il sesto di una serie di articoli sul tema dei reati informatici, divenuti ormai una realtà affrontata quotidianamente dagli operatori del diritto. L’obiettivo è fare chiarezza sulla disciplina giuridica, sostanziale e processuale, delle principali figure di reato che si manifestano online.

Nel novembre 2016 un servizio de Le Iene ha, finalmente, portato alla luce il fenomeno del bagarinaggio online. L’inchiesta condotta dall’inviato Matteo Viviani ha spiegato il sistema di accordi che intercorrono tra alcune note società di organizzazione di eventi italiane e i siti che si occupano del c.d. secondary ticketing.

Per comprendere al meglio questo sistema di vendita “alternativa” è bene precisare che in Italia la società TicketOne detiene l’esclusiva sulla vendita dei biglietti. Quindi, ad esempio, la società X di organizzazione di eventi, sulla base degli accordi presi con i rappresentanti dell’artista, stipula un contratto di vendita con l’unica piattaforma autorizzata. Ma le cose, a quanto è emerso negli ultimi mesi, non vanno sempre così.

Le criticità emergono a causa della malafede delle società di organizzazione di eventi, le quali vendono a TicketOne un numero inferiore di biglietti e ai siti di bagarinaggio online la restante parte. Queste piattaforme non autorizzate fissano il prezzo dei biglietti, che ovviamente supera enormemente il prezzo di vendita fissato in origine. I consumatori, trovando un numero piuttosto limitato di biglietti sono obbligati, quindi, a rivolgersi al mercato secondario.

Questa semplice illustrazione del sistema del secondary ticketing può essere approfondita consultando direttamente il servizio de Le Iene. Ciò che non viene specificato, però, sono le numerose implicazioni legali.

Profili di responsabilità penale

La Procura di Milano sta conducendo due indagini parallele. La prima, emersa dal sopracitato servizio de Le Iene, nei confronti della società Live Nation Italia sospettata di aver venduto biglietti di grandi concerti a Viagogo e ad altri siti del mercato secondario.

Nel mirino del Pm Antonio Scudieri c’è l’amministratore delegato della società, Roberto De Luca, che ha spiegato chiaramente al microfono di Matteo Viviani che quei soldi finirebbero «agli artisti». La vicenda avrà un impatto fortissimo anche dal punto di vista civile, dal momento che, come anticipato sopra, vengono costantemente violati contratti di vendita.

La seconda indagine si basa su una relazione della Guardia di Finanza che è stata depositata presso il medesimo Pm. I capi d’accusa fanno riferimento al reato di truffa informatica (ex art. 640ter c.p.) e alla fattispecie di sostituzione di persone (ex art. 494 c.p.)

Le due indagini hanno, inoltre, una fonte comune: Claudio Trotta, uno dei più esperti promoter milanesi di concerti con la Barley Arts, che nel mese di aprile ha presentato in Procura una denuncia, evidenziando le poco chiare modalità di vendita dei biglietti per il concerto di Bruce Springsteen a San Siro.

Infine, risulta da chiarire perché TicketOne, pur essendo a conoscenza di una diminuzione delle proprie vendite, non abbia mai avanzato una denuncia. La Guardia di finanza vuole chiarire anche questo punto.

La portata illecita del fenomeno del bagarinaggio online è determinata dal soggetto agente, pertanto distinguiamo il singolo utente che, data la limitata capacità d’acquisto, può comprare un numero quasi irrisorio di biglietti in più per poi rivenderli a prezzi maggiorati senza che tale comportamento sia idoneo ad alterare le condizioni del mercato a danno degli consumatori finali, dall’ipotesi in cui sia una società ad agire acquistando centinaia o migliaia di biglietti.

Infatti, mentre il singolo utente non è in grado di condizionare i prezzi di vendita, le società, al contrario, si. Queste agiscono attraverso software chiamati “bot”: si tratta di robot, che una volta acquistati e configurati sono in grado di eseguire, via web, operazioni di acquisto su un certo di titoli in una determinata fascia oraria.

Le condizioni contrattuali e la posizione della giurisprudenza

Come già accennato in precedenza, il principale sito web autorizzato alla rivendita di titoli di ingresso per eventi, TicketOne, nelle Condizioni Generali di Contratto all’art. 18 prevede che “I Titoli di ingresso non possono essere rivenduti a titolo oneroso nell’ambito dello svolgimento professionale di attività commerciale ancorché non organizzata sotto forma di impresa senza il consenso espresso dell’Organizzatore e comunque nel caso in cui l’organizzatore ne vieti specificamente il trasferimento di titolarità in base a principi di nominatività”.

Dalla lettura di questa clausola sembra chiaro che dal punto di vista contrattuale non sono previste particolari conseguenze per gli autori delle violazioni, dal momento che il divieto può essere aggirato mediante la registrazione dell’utente con un altro nominativo.

Ad oggi in Italia non vi è una norma specifica che sanziona la pratica del bagarinaggio, ma solo una importante ed unica sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (Cass. civ. Sez. II, 30-04-2008, n. 10881). Sulla base di quest’ultima, la condotta verrebbe sanzionata solo in quanto esercizio dell’attività di vendita di biglietti senza la necessaria licenza e non, invece, come attività di per sé illecita, non essendoci, come detto sopra, una norma ad hoc nel nostro ordinamento.

Conclusioni

Da quanto fin qui esposto emerge l’ennesima lacuna legislativa in merito al rapporto tra internet e diritto. Ancora una volta il legislatore deve correre ai ripari anziché prevenire. Tuttavia, negli ultimi mesi, sembra che le cose stiano iniziando a muoversi in direzione di una disciplina idonea a contrastare il fenomeno del bagarinaggio online.

In prima linea troviamo il Codacons che ha presentato presso la Procura della Repubblica di Milano un esposto “affinché vengano appurate eventuali ipotesi di reato e vengano duramente sanzionati tali soprusi” e la Siae che ha avanzato un ricorso d’urgenza al Tribunale Civile “per tutelare sia i diritti dei propri associati che i consumatori (soprattutto i più giovani), che si ritrovano a pagare anche fino a 10 volte in più i ticket di ingresso sul mercato parallelo”.

Restiamo quindi in attesa di risposta da parte degli organi interpellati e di un intervento da parte del legislatore idoneo a disciplinare dettagliatamente la materia e che soprattutto tuteli il consumatore.

Simone Cedrola

Laureto in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli nel luglio 2017 con una tesi in Procedura Civile. Collaboro con Ius in itinere fin dall'inizio (giugno 2016). Dapprima nell'area di Diritto Penale scrivendo principalmente di cybercrime e diritto penale dell'informatica. Poi, nel settembre 2017, sono diventato responsabile dell'area IP & IT e parte attiva del direttivo. Sono Vice direttore della Rivista, mantenendo sempre il mio ruolo di responsabile dell'area IP & IT. Gestisco inoltre i social media e tutta la parte tecnica del sito. Nel settembre 2018 ho ottenuto a pieni voti e con lode il titolo di LL.M. in Law of Internet Technology presso l'Università Bocconi. Da giugno 2018 a giugno 2019 ho lavorato da Google come Legal Trainee. Attualmente lavoro come Associate Lawyer nello studio legale Hogan Lovells e come Legal Secondee da Google (dal 2019). Per info o per collaborare: simone.cedrola@iusinitinere.it

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