venerdì, Novembre 22, 2024
Litigation & Arbitration

La responsabilità disciplinare dei magistrati

Partendo dall’assunto che l’essenza della giurisdizione fonda sul rigoroso rispetto delle regole da parte di chi ne rappresenta il centro ed il cuore e cioè il magistrato, non vi sarebbe giurisdizione credibile se non vi fosse rispetto delle regole da parte dei suoi protagonisti.

Senza una giurisdizione credibile, peraltro, entrerebbe in crisi una delle funzioni fondamentali dello Stato democratico. A ciò fisiologicamente si riconnette la considerazione che nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali non può a buon diritto affermarsi che il fine giustifica i mezzi, perché nella giurisdizione il fine non giustifica mai i mezzi, se i mezzi non sono conformi al sistema e se si concretizzano in atti giudiziari e comportamenti non rispettosi delle regole e dei principi fondamentali. Di qui la considerazione della funzione bicefala del procedimento disciplinare che ha natura giurisdizionale ed è per dettato costituzionale parte integrante del sistema del governo autonomo della magistratura.

A riguardo, com’è noto, se per la responsabilità civile dei magistrati o, meglio, dello Stato-giudice[1], si parla di una responsabilità diretta dello Stato ed indiretta per il singolo giudice del cui contegno causativo di danno si tratta; viceversa, per la responsabilità disciplinare, quale forma di responsabilità riconducibile ad un diritto sanzionatorio, non può che discorrersi di una responsabilità personale e diretta.

Il controllo sulla deontologia del magistrato, intesa qui non in senso filosofico di codice morale che dovrebbe presiedere l’attività professionale, bensì come complesso di norme giuridiche che la disciplinano, ha il suo fondamento nella Carta Costituzionale, precisamente all’art. 105 Cost., ed avviene mediante l’esercizio del potere disciplinare, il quale consegue alla violazione degli obblighi assunti dal magistrato nei confronti dello Stato al momento della nomina e ha ad oggetto non solo l’attività funzionale, ma anche quella extrafunzionale, vale a dire quella posta in essere fuori dall’esercizio delle funzioni ove si risolva in condotte incompatibili con lo status di magistrato o in una loro strumentalizzazione.

Va, altresì, considerato che in un sistema come quello italiano, nel quale la legittimazione all’esercizio dell’attività giudiziaria trova il suo fondamento esclusivo nel superamento di un concorso, la responsabilità disciplinare costituisce un requisito coessenziale all’indipendenza della magistratura, nella ricerca di un punto di equilibrio tra autonomia della funzione e garanzia del servizio reso[2].

In questa logica non è senza ragione la circostanza per cui il legislatore costituente abbia attribuito la competenza a decidere sulla responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari al CSM[3], organo al quale è affidato il governo autonomo della magistratura. Non sfugge, peraltro, che detto controllo costituisce un ulteriore strumento di tutela, ancorché indiretto, del cittadino contro le possibili degenerazioni patologiche dell’amministrazione della giustizia. Rispetto all’utente del servizio si potrebbe parlare, non senza un qualche fondamento, di responsabilità complementare rispetto a quella civile, anche se dall’eventuale condanna del magistrato in sede disciplinare non trae alcun vantaggio; tuttavia, è incontestabile, come emerge da quanto appena detto, che abbia una funzione di prevenzione, e speciale e generale, nei riguardi di potenziali errori nell’estrinsecazione dell’attività strictu sensu giudiziaria.

Per ciò che attiene al giudizio di responsabilità disciplinare, il relativo procedimento è modellato su quello penale, ma con peculiari caratteristiche proprie. In primis i titolari dell’azione disciplinare sono due: un organo politico, il ministro della giustizia, e tale potere gli deriva direttamente da una norma costituzionale, l’art. 107, 2° comma, Cost.; un organo giudiziario, il procuratore generale della Corte di Cassazione, al quale il relativo potere è conferito dalla legislazione ordinaria, nel sistema attualmente vigente dall’art. 14, 3° comma, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, e si badi, che se per il primo l’esercizio dell’azione è facoltativa, per il secondo, come avviene per l’azione penale, è obbligatoria. Inoltre, i poteri del ministro si esauriscono al promovimento dell’azione, viceversa, le funzioni di pubblico ministero nella successiva fase delle indagini, volte a vagliare la fondatezza delle contestazioni fatte al magistrato, sono esercitate dal procuratore generale della Corte di Cassazione e, come avviene per il procedimento penale, a conclusione delle indagini questi può chiedere alla sezione disciplinare del CSM la declaratoria di non luogo a procedere (speculare ad una richiesta di archiviazione), ove si ritenga di dover escludere l’addebito, ovvero la fissazione dell’udienza per la discussione orale.

Anche nel giudizio di merito innanzi alla sezione disciplinare del CSM le funzioni di p.m. sono esercitate dal procuratore generale della Suprema Corte e, in questi casi, svolge un’attività non già meramente requirente, lato sensu di consulenza nei confronti del giudice di legittimità, ma di iniziativa e propulsiva (di merito) in tutto assimilabile a quella di una procura della Repubblica.

La peculiarità più significativa è costituita, peraltro, dall’organo cui è attribuita la competenza a decidere sulla sussistenza o meno dell’illecito disciplinare: l’appena menzionata sezione disciplinare del CSM, articolazione interna del consiglio eletta nel suo ambito in una composizione che rispecchia quella consiliare, due terzi di magistrati ed un terzo di laici eletti dal parlamento. La caratteristica di quest’organo è di essere di natura giurisdizionale pur senza appartenere all’ordine giudiziario; tale natura differenzia il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari da quello nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili, mentre analoga è quella dell’organo disciplinare dei magistrati militari[4]. L’impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare, alla quale sono legittimati, oltre l’incolpato, anche il ministro della giustizia e il procuratore generale, è devoluta alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, pur svolgendosi il relativo procedimento con l’osservanza, per quanto compatibili, delle norme del codice di procedura penale. Altra caratteristica peculiare della giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari è quella di essere regolata, dopo la riforma del 2006[5], dal principio di tassatività degli illeciti[6], a differenza della giustizia disciplinare delle altre magistrature per le quali vige tuttora il principio della atipicità.

Tale principio costituisce, da un lato, garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati, che non possono essere sottoposti a procedimento disciplinare se non per i fatti espressamente previsti come illecito dal legislatore, in analogia con quanto avviene per l’azione penale; dall’altro, in mancanza di una clausola di chiusura, a volte si presenta come un limite di efficacia dell’azione disciplinare, soprattutto se si ha riguardo agli illeciti extrafunzionali, considerata la varietà delle condotte non riconducibili ad attività giudiziaria in sé idonee a turbare la credibilità e il prestigio dell’ordine giudiziario alla cui tutela, evidentemente, è prodromica l’attività disciplinare.

[1] V., l. 117/1988 così come modificata dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18.

[2] Cfr., G. CIANI, Responsabilità civile e responsabilità disciplinare, in Foro it., III, 2015, 334.

[4] Cfr., V. TENORE, in AA.VV., La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, 2010, 581 ss.; G. CIANI, Responsabilità civile e responsabilità disciplinare, 335.

[5] Ci si riferisce al d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

[6] Artt. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 109/2006.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

Lascia un commento