La procedura per l’attribuzione dello stemma del Comune nato da fusione
Una delle possibili problematiche che potrebbe emergere in seguito alla istituzione di un nuovo Comune mediante il processo di fusione di due o più realtà comunali è la scelta dello stemma. Stemma e gonfalone costituiscono emblemi civici che godono della tutela giuridica da parte dello Stato e sono regolati dalle norme di legge. La loro concessione, un tempo soggetta ad una precisa regolamentazione attraverso una procedura a cura dell’Ufficio Onorificenza e Araldica presso la Presidenza del Consiglio, ad oggi beneficia di una procedura più snella.
Risale infatti al 28 gennaio 2011 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha modificato la disciplina per la concessione degli stemmi, prevedendo in via preliminare una richiesta formulata dall’amministrazione comunale interessata. Tale richiesta deve:
- essere presentata a firma del Presidente della Regione, della Provincia, del Sindaco, del Presidente o responsabile apicale delle comunità montane, delle comunità isolane, dei consorzi, delle unioni di comuni, del rappresentate legale degli enti, dei vertici di Forza armata;
- essere diretta in carta libera al Presidente della Repubblica ed in carta da bollo al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- contenere la richiesta di concessione degli emblemi araldici. Alla domanda vanno allegati: a) copia dell’atto deliberante con il quale l’ente richiedente stabilisce gli emblemi oggetto di concessione; b) marca da bollo di euro 14,62; c) cenni corografici dell’ente richiedente; d) bozzetti degli emblemi araldici richiesti e relative blasonature.
Successivamente, spetterà poi al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedere alla concessione dello stemma con decreto da trascriversi sul Libro araldico degli Enti territoriali e giuridici conservato presso l’Archivio centrale dello Stato e registrato presso l’Ufficio Onorificenze e Araldica.
Se questo è il procedimento di attribuzione dello stemma, come già accennato potrebbero sorgere problemi riguardo alla scelta, da parte di due o più comuni, di uno stemma unico a seguito della fusione. Infatti, tra i sentimenti campanilistici che il più delle volte arrestano simili meccanismi di semplificazione amministrativa, sicuramente l’affezione verso una propria identità “grafica” costituisce un ostacolo di cui tenere conto. La soluzione al problema purtroppo non è rinvenibile in nessuna norma giuridica, potendo le popolazioni interessate affidarsi, a seconda dei casi, a bandi di concorso o a deliberazioni di consiglio.
Lo stemma del comune nato da fusione potrà dunque rivestire in astratto qualsiasi forma, pur dovendo rispettare i canoni prefissati dall’articolo 3 del già citato DPCM del 2011. Tra questi, troviamo che lo scudo adottato per la costruzione degli stemmi deve obbligatoriamente essere quello sannitico moderno, che dovrà mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza. Inoltre, i comuni insigniti del titolo di città ed i comuni strictu sensu dovranno collocare sopra lo stemma la corona a ciascuno spettante: così, per i primi si tratterà di una corona turrita, formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterie (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenute da otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero; per i secondi, invece, la corona sarà formata da un cerchio aperto da quattro pusterie (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenute da una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d’argento e murato di nero.
Insomma, se da un lato ai comuni viene concessa ampia discrezionalità con riguardo alla scelta dello stemma, da un altro questo dovrà pur sempre rispettare gli stringenti criteri di cui alla norma precedente.
Per saperne di più sulle fusioni dei comuni leggi i precedenti articoli:
- Il riordino degli enti locali attraverso le fusioni dei comuni
- Fusioni dei comuni: che valenza ha l’ascolto delle popolazioni interessate?
- Fusione dei comuni: quali vantaggi?
- L’unione dei comuni nel fantasma delle fusioni
- La fusione dei comuni “ordinaria” e quella “per incorporazione” nella Legge Delrio
Andrea Amiranda è un Avvocato d’impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power.
Dal 2020 è Responsabile dell’area Compliance di Ius in itinere.
Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it