venerdì, Dicembre 20, 2024
Uncategorized

Barriere tecniche al commercio: ambito di applicazione del TBT Agreement

TBTCon l’espressione “barriere tecniche al commercio” (technical barriers to trade; TBT, ndr) si fa riferimento ad ostacoli non tariffari alla liberalizzazione del commercio internazionale. Si tratta di una materia che è stata regolamentata nel 1994, all’esito dell’Uruguay Round, ottavo ciclo di negoziazioni in sede GATT, con l’adozione del Technical Barriers to Trade Agreement.

Le regole contenute in tale accordo vanno oltre le regole generali applicabili alle altre barriere non tariffarie, così come delineate dal sistema del GATT 1994; queste ultime, infatti, tendono alla eliminazione degli effetti negativi sul commercio internazionale prodotti dagli ostacoli non tariffari, vietandoli (come nel caso delle restrizioni quantitative), ovvero assicurandone una applicazione non discriminatoria (come nel caso delle imposte interne e delle misure regolamentari). Le disposizioni del TBT Agreement promuovono anche una armonizzazione a livello normativo, al pari dell’Accordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, relativo ai profili commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), che tuttavia impone anche standards minimi relativi alla protezione e alla applicazione della proprietà intellettuale. L’accordo TBT, così come l’accordo relativo alle misure sanitarie e fitosanitari (Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement; SCM Agreement) incoraggia gli Stati Membri ad armonizzare tali misure mediante standards elaborati da organismi internazionali riconosciuti.

L’articolo 1 dell’Accordo ne definisce l’ambito di applicazione, che comprende le prescrizioni tecniche relative a qualsiasi prodotto, sia esso industriale o agricolo,  e quelle concernenti i processi e i metodi produttivi. Le norme dell’Accordo non si applicano invece alle prescrizioni tecniche elaborate per la necessità di produzione e di consumo degli organismi governativi, soggette infatti all’Accordo sugli appalti pubblici, e alle misure sanitarie e fitosanitarie, la cui regolazione è demandata allo specifico accordo; del tutto escluso, parimenti è il settore della fornitura dei servizi, di competenza del GATS.

L’ambito di applicazione è definito anche in base alla natura delle fonti contenenti prescrizioni tecniche: sono infatti prese in considerazione i regolamenti tecnici, gli standards e le procedure di valutazione e di conformità, le cui definizioni sono contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo.

Ai sensi dell’Allegato 1.1, per “regolamenti tecnici” si intendono le disposizioni emanate dagli Stati o da enti pubblici nazionali, aventi carattere obbligatorio, che si applicano ad un prodotto o a gruppi di prodotti, che ne impongono le caratteristiche ovvero i relativi processi e metodi di produzione, incluse le previsioni amministrative applicabili.

Ai sensi dell’Allegato 1.2, gli “standards” sono disposizioni  elaborate da un organismo riconosciuto, sia esso nazionale o internazionale, la cui osservanza non è però obbligatoria.

Tuttavia, la distinzione tra regolamenti tecnici, la cui efficacia è obbligatoria, e standards non obbligatori è stata oggetto di controversia nel caso US – Tuna II (Mexico) nel 2012; in quella circostanza, infatti, l’Appellate Body considerava la qualificazione della prescrizione tecnica in termini di regolamento tecnico ovvero di standard come dipendente dalle caratteristiche della misura e dalle circostanze del caso concreto. Tale valutazione avrebbe dovuto coinvolgere: (a) la qualificazione della misura in esame come legge o regolamento promulgata dal Paese membro dell’OMC; (b) se la stessa imponesse ovvero proibisse un dato comportamento; (c) se la misura fissasse requisiti specifici che costituissero l’unico strumento per regolare una determinata materia; infine, (d) la natura della materia regolata dalla misura[1].

L’Allegato 1.3 definisce invece le “procedure di valutazione di conformità” come le “procedure utilizzate, direttamente ovvero indirettamente, al fine di verificare che siano soddisfatti i requisiti dei regolamenti tecnici o degli standards”.

L’Accordo TBT si riferisce essenzialmente alle misure elaborate dai governi centrali. Esso mira tuttavia ad estendere la propria applicazione anche ad altri organismi impegnati nella delineazione, adozione e applicazione dei regolamenti tecnici, degli standards e delle procedure di valutazione di conformità; tali organismi sono individuati, rispettivamente dai paragrafi 7 e 8 dell’Allegato 1, nei governi locali e da istituzioni internazionali.

L’ambito di applicazione temporale del TBT Agreement è stato discusso nel caso EC – Sardines (2002): la questione riguardava in particolare la possibilità di estendere l’applicazione dell’Accordo a regolamenti tecnici adottati anteriormente al 1 gennaio 1995, data in cui lo stesso entrava in vigore. L’Appellate Body risolveva la questione facendo riferimento a quanto disposto nell’articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, rubricato “Irretroattività dei trattati”, il quale stabilisce che:  “Salvo che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia altrimenti accertata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato stesso nei confronti di tale parte o una situazione che avesse cessato di esistere in tale data.

[1] Appellate Body Report, US – Tuna II (Mexico) (2012), ¶¶ 188-190.

Francesca Salvatore

Francesca Salvatore, napoletana, classe 1993. Studentessa di Giurisprudenza all'Università Federico II, laureanda in Diritto del commercio internazionale con una tesi sul capitolo 11 dell'Accordo Nordamericano di libero scambio, relativo alla tutela degli investimenti stranieri. Iscritta a ELSA Napoli, parteciperà alla 16esima edizione della ELSA Moot Court Competition, organizzata con la partnership della WTO.

Lascia un commento