A cura di Pasquale La Selva
Il padre non sapeva del rendimento del figlio: il Tar annulla la bocciatura
Il 12 ottobre 2017, il TAR Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di non ammissione di un alunno alla classe successiva disposto dall’istituto scolastico che frequentava.
Il padre dell’alunno aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento sopra citato, in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio.
L’istituto scolastico aveva giustificato la bocciatura, affermando che «la situazione dell’alunno è peggiorata nel corso dell’anno poiché ha manifestato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi. Nonostante gli interventi degli insegnati mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze».
Nella fattispecie concreta, l’amministrazione scolastica aveva violato le indicazioni contenute all’interno della circolare ministeriale prot. n. 5336/2015 volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico, in quanto aveva informato dell’andamento scolastico del figlio soltanto la madre, ben sapendo dello stato di conflitto tra i genitori dell’alunno e che era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Tra le ragioni che hanno portato il Tribunale Amministrativo Regionale ad accogliere il ricorso, appare anche quella secondo la quale, se il padre fosse stato tempestivamente avvisato del rendimento scolastico del figlio, avrebbe potuto adottare idonei provvedimenti al fine di recuperare la situazione scolastica del figlio; ciò che rileva dunque, è la condotta omissiva dell’amministrazione scolastica.