A cura di Roberta Chicone e Emanuele Cufalo
Introduzione
In un momento storico in cui l’istituto dell’arbitrato ha acquisito un ruolo fondamentale nella risoluzione delle controversie transnazionali, l’efficacia e la credibilità di questo strumento dipendono in misura sempre maggiore dal grado di aggiornamento e dalla qualità dei regolamenti destinati a governare il procedimento[1].
Organismi di grande tradizione come la Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi[2], la London Court of International Arbitration (LCIA)[3], l’American Arbitration Association (AAA)[4], il Singapore International Arbitration Centre (SIAC) e l’Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)[5], si sono distinti nello scenario dell’arbitrato internazionale non solo per l’ordinaria gestione dei procedimenti arbitrali, ma soprattutto per il decisivo contributo fornito da ciascuno di essi, con un approccio distintivo e peculiare, alla definizione degli standard globali dell’arbitrato[6].
Consapevoli della stretta correlazione tra successo dell’istituto arbitrale e pregio contenutistico dei regolamenti, tali istituzioni arbitrali internazionali hanno intrapreso negli ultimi anni significative revisioni dei propri testi fondamentali per mettere a punto una risposta ponderata alla crescente complessità delle controversie, in uno scenario globale segnato dall’avvento delle nuove tecnologie e dalla conseguente necessità di bilanciare efficienza ed equità procedurale.
Questo articolo si propone di analizzare sinteticamente le tendenze che hanno guidato in modo più tangibile e significativo la revisione dei principali regolamenti arbitrali, stimolando le istituzioni a ripensare ed aggiornare i propri approcci.
Efficienza e celerità del procedimento
Le istituzioni arbitrali hanno compreso ormai da tempo come le problematiche collegate alla durata ed ai costi dell’arbitrato rappresentino spesso la principale fonte di preoccupazione per le parti coinvolte[7].
Muovendo da questa premessa, non appare certamente casuale che un primo – e forse il più rilevante – ordine di revisioni ed interventi di adeguamento dei regolamenti arbitrali internazionali si sia indirizzato proprio nella ricerca di misure volte ad assicurare maggiore efficienza e celerità al procedimento.
Un primo esempio della maggiore sensibilità verso questi temi è fornito dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), che ha introdotto nell’ultimo aggiornamento del proprio regolamento (risalente al 2021) termini più stringenti per la costituzione del tribunale arbitrale e la presentazione delle memorie al fine di minimizzare i ritardi nelle fasi iniziali del procedimento, ritenute critiche per l’efficienza e la durata complessiva dell’arbitrato.
La nuova formulazione del regolamento ICC (cfr. Art. 23, par. 2) prevede che ’“atto di missione” della procedura (i c.d. Terms of Reference) debba necessariamente essere sottoscritto dalle parti e dal tribunale arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui quest’ultimo ha ricevuto il fascicolo del procedimento dal Segretariato.
Nella medesima prospettiva di efficientamento, le recenti modifiche regolamentari in ambito ICC stabiliscono che il tribunale arbitrale provveda, contestualmente o immediatamente a seguito della firma dell’atto di missione, alla convocazione della riunione per la gestione del procedimento (la c.d. case management conference) (cfr. Art. 24), nel corso della quale tutti gli attori del giudizio arbitrale sono chiamati a definire preventivamente il calendario del procedimento per il migliore e più efficiente svolgimento dell’arbitrato.
Un approccio simile è stato adottato dalla London Court of International Arbitration (LCIA) in occasione dell’ultima revisione (risalente al 2020) delle procedure di nomina degli arbitri disciplinate dal proprio regolamento.
All’Articolo 5.1, il nuovo regolamento stabilisce anzitutto che la formazione del tribunale arbitrale da parte della LCIA non può essere impedita, né tantomeno ritardata, da alcuna controversia tra le parti in merito all’ammissibilità o alla completezza della domanda di arbitrato o della risposta alla domanda di arbitrato.
Il successivo Articolo 5.6 del regolamento LCIA, con identiche finalità, precisa inoltre che la nomina del tribunale arbitrale ha luogo immediatamente dopo il deposito della risposta alla domanda di arbitrato o, in sua assenza, allo scadere di un termine di ventotto giorni dalla data di deposito elettronico della domanda di arbitrato (la c.d. “Commencement Date”).
La ratio di tali modifiche è evidentemente mirata ad evitare ritardi tattici o strumentali delle parti del procedimento arbitrale nella iniziale fase di costituzione del tribunale, frangente che nel precedente regime regolamentare era spesso opportunità di ingiustificate dilazioni.
Oltre ad intervenire sulle previsioni regolamentari che disciplinano i principali snodi procedurali dell’arbitrato, alcune istituzioni arbitrali internazionali hanno progettato, in parallelo a tali interventi, l’introduzione di veri e propri meccanismi di incentivo alla rapida definizione delle controversie.
Fra i molti modelli disponibili nel panorama delle istituzioni arbitrali, può citarsi in via esemplificativa quello offerto dal regolamento arbitrale del Singapore International Arbitration Centre (SIAC), integrato con la previsione di una procedura di arbitrato semplificato a tariffe ridotte, resa accessibile non solo in presenza di controversie di valore inferiore ad una certa soglia economica, ma anche su base prettamente volontaria, quando le parti ne facciano concordemente richiesta (cfr. Rule 5).
Un altro aspetto a cui le principali istituzioni arbitrali internazionali hanno prestato particolare attenzione nel perseguimento di un maggiore grado di efficienza della procedura è il controllo/contenimento dei costi.
L’American Arbitration Association (AAA) ha varato, in questo senso, disposizioni che consentono al tribunale arbitrale di gestire in modo proattivo i costi associati alla presentazione delle prove e alle attività di discovery, fornendo all’arbitro gli strumenti necessari a prevenire richieste eccessive, irragionevoli o strumentali delle parti, ritenute deleterie non solo per la rapida definizione dell’arbitrato ma anche per il contenimento dei costi.
L’Articolo 22 del regolamento dell’International Centre for Dispute Resolution (ICDR), diramazione internazionale dell’American Arbitration Association, riconosce al tribunale arbitrale la facoltà di condurre l’arbitrato nel modo ritenuto più opportuno, a condizione che le parti siano trattate in modo paritario e che ciascuna di esse abbia il diritto di essere ascoltata con le dovute garanzie di contraddittorio.
La disposizione regolamentare specifica che il tribunale arbitrale, nel condurre il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, deve perseguire l’obiettivo prioritario di contenere i tempi di risoluzione della controversia, anche tramite la convocazione di un’udienza procedurale per organizzare, programmare e concordare con le parti tutte le procedure e gli aspetti rilevanti per il giudizio, ivi incluso l’utilizzo di mezzi tecnologici ed elettronici idonei ad accrescere il livello di cost efficiency del procedimento.
Analogamente, l’Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) ha integrato nel proprio regolamento del 2018, confermando la modifica anche nell’ultima versione del regolamento approvata nel 2024, una serie di disposizioni che consentono al tribunale arbitrale di adottare le misure necessarie ad aumentare l’efficienza del procedimento, inclusa la limitazione del numero, della lunghezza e dell’ambito delle memorie scritte (cfr. Artt. 16.4, 17.5, 20).
Pur non essendo mancate le opinioni critiche di chi ha intravisto nell’imposizione di termini e vincoli troppo stringenti una potenziale compromissione della qualità del processo decisionale o del diritto delle parti ad un equo contraddittorio, le istituzioni arbitrali sembrano aver individuato un punto di equilibrio ragionevole tra le contrapposte esigenze, deferendo ai singoli tribunali arbitrali un certo grado di discrezionalità nell’applicazione delle regole organizzative.
L’impatto della tecnologia sull’arbitrato
L’integrazione delle tecnologie digitali nel processo arbitrale è un’altra fra le principali tendenze emergenti nel contesto delle recenti revisioni regolamentari.
La pandemia da Covid-19 ha naturalmente accelerato l’adozione di tali accorgimenti, rendendo l’uso di strumenti digitali non solo un’opzione, ma spesso una necessità[8], alla quale le istituzioni arbitrali hanno risposto introducendo disposizioni positive specifiche, come quelle atte a consentire espressamente lo svolgimento di udienze virtuali e l’uso di piattaforme di comunicazione elettronica.
Il nuovo Articolo 26 del regolamento ICC prevede espressamente la possibilità per il tribunale arbitrale, sentite le parti e sulla base dei fatti e delle circostanze rilevanti del caso, di condurre le udienze da remoto tramite videoconferenza, telefono o altri mezzi di comunicazione appropriati, codificando una pratica che si era invero già diffusa durante la pandemia.
In aggiunta a tali modifiche regolamentari, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha pubblicato una guida dettagliata sull’organizzazione delle udienze virtuali, affrontando questioni pratiche come la gestione dei fusi orari, la sicurezza informatica e le regole di etichetta da adottare nella conduzione delle videoconferenze.
In termini non dissimili, la London Court of International Arbitration (LCIA) ha recentemente introdotto nel proprio regolamento disposizioni che consentono di condurre “udienze virtuali” (cfr. Art. 19.2), stilando apposite linee guida[9]per la gestione delle principali problematiche tecniche e procedurali che possono sorgere nel contesto di siffatte udienze: si pensi, ad esempio, alla possibile adozione di misure ed accorgimenti tecnici per verificare l’identità dei partecipanti all’udienza virtuale o per garantire che i testimoni non ricevano suggerimenti impropri durante la loro deposizione.
Oltre alle udienze virtuali, le istituzioni hanno affrontato anche la questione relativa alla gestione delle prove elettroniche.
L’Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), nell’ambito delle proprie linee guida[10], ha riservato disposizioni specifiche alla presentazione e autenticazione delle prove digitali (EPE – Electronic Presentation of Evidence), valevoli anche sotto il profilo della conservazione dei dati, della ricerca delle informazioni elettroniche e del loro recupero.
Le linee guida HKIAC specificano, inoltre, che i processi di presentazione elettronica utilizzati dall’istituto garantiscono la visualizzazione e la consultazione simultanea delle prove a tutti i partecipanti al procedimento indipendentemente dalla loro ubicazione, attraverso un servizio gestito da terze parti che hanno accesso ai pacchetti documentali prodotti dalle parti.
Altra innovazione significativa sotto il profilo tecnologico è l’adozione di piattaforme digitali dedicate alla gestione dei casi arbitrali, come la piattaforma ICC Case Connect[11] lanciata dalla Camera di Commercio Internazionale e la piattaforma SIAC eADR[12] proposta dal Singapore International Arbitration Centre, sistemi che nelle aspettative degli organismi dovrebbero consentire a parti ed arbitri di accedere in modo sicuro a tutti i documenti e le informazioni relative al procedimento, anche in una prospettiva di riduzione dell’impatto ambientale dell’arbitrato, riducendo notevolmente la necessità di ricorrere ai documenti cartacei.
Pur a fronte delle finalità commendevoli sottese all’introduzione delle nuove tecnologie digitali, anche in questo caso, come osservato in relazione alle modiche in materia di efficienza e celerità del procedimento, le revisioni regolamentari intervenute sul punto non hanno mancato di sollevare opinioni critiche, soprattutto sotto il profilo dei potenziali rischi connessi in tema di sicurezza informatica, protezione dei dati personali ed equità del procedimento (in quest’ultimo caso per possibili limiti di accesso alla tecnologia e possibile scarsa familiarità con l’utilizzo degli strumenti informatico-digitali).
Imparzialità ed indipendenza degli arbitri
Al fine di incoraggiare il ricorso alle procedure arbitrali, le principali istituzioni internazionali hanno inteso consolidare le tutele di imparzialità ed indipendenza degli arbitri, riconoscendo che la fiducia delle parti nel processo arbitrale dipende anche dall’equità e dalla neutralità percepita del tribunale nominato[13].
Tale rafforzamento è stato sostanzialmente attuato attraverso l’introduzione di un vincolante dovere di cooperazione da parte dell’arbitro, espressamente tenuto a rendere note tutte le circostanze che possano dare adito a dubbi, ponendo le parti nella condizione di valutare adeguatamente se e in quale misura gli elementi emersi con la disclosure possano influire sul livello di terzietà del giudice privato.
La London Court of International Arbitration (LCIA), seguendo questo indirizzo, ha introdotto nel suo regolamento requisiti più stringenti per la disclosure da parte degli arbitri.
Il nuovo dettato regolamentare (cfr. Artt. 5.3 e 5.4) dispone che i soggetti candidati ad assumere le funzioni di arbitro sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e indipendenza prima di accettare la nomina, ampliando peraltro l’elenco delle circostanze che questi ultimi sono tenuti a rivelare, inclusi eventuali conflitti di interesse potenziali o apparenti, in modo da consentire alle parti un effettivo controllo ed una appropriata valutazione di tutte le circostanze astrattamente rilevanti ai fini di una possibile ricusazione.
Il tenore letterale delle disposizioni, inoltre, suggerisce che l’obbligo di disclosure perduri inalterato anche in pendenza del procedimento, durante il quale la dichiarazione dovrebbe essere opportunamente rinnovata in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti[14].
Nello stesso solco si pongono le procedure di controllo sull’imparzialità e l’indipendenza degli arbitri adottate dall’International Chamber of Commerce (ICC), il cui nuovo regolamento (cfr. Artt. 11.1, 11.2 ed 11.3) prevede l’obbligo per ciascun arbitro di essere e rimanere parziale, la necessità di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza all’atto dell’accettazione della nomina, nonché il dovere di comunicare fatti o circostanze (anche sopravvenuti), che potrebbero mettere in dubbio l’indipendenza dell’arbitro agli occhi delle parti o che potrebbero comunque ingenerare ragionevoli perplessità in merito alla sua imparzialità.
Di particolare interesse nell’ambito del regolamento arbitrale ICC è anche la disciplina del processo di verifica condotto dall’organismo ai fini della nomina e della conferma degli arbitri, attuato mediante una prima valutazione effettuata dal Segretariato della Camera Arbitrale ed una successiva revisione da parte della Corte Internazionale di Arbitrato dell’ICC in caso di obiezioni da parte del Segretario Generale (cfr. Art. 13)[15].
Venendo ai rimedi in favore delle parti, buona parte dei regolamenti arbitrali prevede che nel caso di omessa o lacunosa dichiarazione, così come in presenza di circostanze ritenute tali da pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza dell’arbitro, la parte interessata sia legittimata a richiederne la ricusazione.
Sotto questo profilo, il nuovo regolamento dell’Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), per citare un esempio, prevede adesso una procedura di ricusazione più dettagliata e trasparente rispetto al modello precedentemente in uso, disponendo che l’arbitro destinatario di una richiesta di ricusazione abbia l’opportunità di astenersi volontariamente o di presentare osservazioni sulla richiesta.
Ad integrazione del quadro degli interventi mirati al consolidamento dei connotati di imparzialità ed indipendenza, l’ICC ha altresì pubblicato delle dettagliate linee guida in materia di conflitti di interesse, fornendo esempi concreti di situazioni che potrebbero richiedere la disclosure o fondare una richiesta di ricusazione dell’arbitro, nella consapevolezza che requisiti di disclosure troppo ampi potrebbero portare a un aumento delle ricusazioni tattiche, utilizzate come strumento dilatorio.
Da segnalare, infine, anche l’approccio dell’American Arbitration Association (AAA), che ha adottato un Codice Etico per gli arbitri recante standard dettagliati di condotta professionale[16], offrendo indirettamente alle parti un parametro di riferimento per valutare la condotta degli arbitri durante il procedimento.
Anche per ciò che riguarda questi ultimi aspetti, l’evidente ratio delle modifiche approntate sul punto consiste nell’assicurare una maggiore chiarezza nel rapporto tra le parti del procedimento arbitrale e gli arbitri, con l’obiettivo giungere alla formazione di una vera e propria classe di “giudici privati imparziali”, tenuti a giudicare in assenza di condizionamenti o influenze di qualsivoglia tipologia e natura esattamente al pari dei loro omologhi statali.
Trasparenza, riservatezza e arbitrati con pluralità di parti
Il connotato della riservatezza arbitrale, tradizionalmente considerato uno dei cardini e dei tratti distintivi dell’arbitrato commerciale internazionale[17], sta oggi attraversando una fase di significativa evoluzione, come evidenziato dalle recenti revisioni dei regolamenti arbitrali che mirano a bilanciare l’esigenza di confidenzialità con l’interesse pubblico alla conoscenza e allo sviluppo della giurisprudenza arbitrale, denotando una tendenza verso una maggiore trasparenza della procedura[18].
L’International Chamber of Commerce (ICC), ad esempio, ha introdotto una politica di pubblicazione degli estratti dei lodi, previa anonimizzazione delle parti coinvolte, codificata nell’Articolo 41 del proprio regolamento. Tale iniziativa, che rappresenta un tentativo di conciliare la natura privata dell’arbitrato con le esigenze di prevedibilità e di coerenza delle decisioni arbitrali, pare avere l’obiettivo di contribuire alla formazione di un vero e proprio corpus di precedenti arbitrali, garantendo al contempo i necessari presupposti di riservatezza alle parti[19].
Il Singapore International Arbitration Centre (SIAC), adottando un approccio analogo ma con alcune peculiarità, ha previsto nell’articolo 32.12 del suo regolamento la pubblicazione di versioni parzialmente censurate dei lodi subordinata al consenso delle parti, cui è comunque rimessa la possibilità di optare per la pubblicazione integrale del lodo, soprattutto laddove si verta in controversie di particolare interesse pubblico o in settori in cui la creazione di precedenti è considerata vantaggiosa per lo sviluppo della pratica arbitrale[20].
Un’ulteriore apertura alla trasparenza si riscontra nell’articolo 23 del medesimo regolamento SIAC, che prevede la possibilità per il tribunale arbitrale di ammettere osservazioni da parte di terzi (i c.d. “amici curiae”) non direttamente coinvolti nella controversia, in particolare quelle che coinvolgono questioni di interesse pubblico.
L’Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) ha focalizzato la propria attenzione sulla gestione delle informazioni confidenziali, come si riscontra nell’attuale formulazione dell’Articolo 45 del regolamento HKIAC, che delinea procedure dettagliate per il trattamento delle informazioni sensibili durante il procedimento arbitrale e nella redazione del lodo.
Parallelamente all’opera di bilanciamento tra esigenze di riservatezza e necessità di trasparenza, le istituzioni arbitrali hanno dovuto affrontare anche le problematiche legate alla crescente complessità delle dispute commerciali internazionali, introducendo nei loro regolamenti disposizioni specifiche per la gestione di casi c.d. multi-parti e multi-contrattuali[21].
Gli Articoli 8 e 9 del regolamento ICC prevedono a questo riguardo procedure specifiche per la nomina degli arbitri in casi con pluralità di parti, adottando un meccanismo “a scatole cinesi” che mira a garantire un equilibrio nella composizione del tribunale.
La London Court of International Arbitration (LCIA), con l’Articolo 22.A del proprio regolamento, riconosce e conferisce al tribunale arbitrale ampi poteri di riunione (la c.d. “consolidation”) procedimenti connessi o di fissazione di udienze congiunte, mentre gli Articoli 7 e 8 del regolamento SIAC disciplinano procedure specifiche per l’ammissione di parti aggiuntive e per la gestione di domande incrociate tra più parti[22].
Anche tali modifiche, nel loro complesso, riflettono la capacità dell’istituto arbitrale di adattarsi alle esigenze di un contesto commerciale internazionale in continua evoluzione.
Conclusioni
L’esame delle recenti modifiche ai regolamenti ci parla di un arbitrato che rimane fedele ai propri principi cardine, ma al contempo in rapida evoluzione.
La priorità accordata all’efficienza e alla celerità del procedimento emerge quale elemento ricorrente nelle diverse revisioni regolamentari, in cui l’introduzione di termini più rigorosi per fasi determinanti quali la costituzione del tribunale e la presentazione delle memorie, congiuntamente all’adozione di meccanismi quali le procedure semplificate a tariffe ridotte, offrono una risposta concreta alle preoccupazioni degli operatori economici in merito ai tempi e ai costi dei procedimenti arbitrali.
L’incorporazione delle tecnologie digitali nel processo arbitrale, accelerata dalle contingenze pandemiche ma ormai consolidata nella prassi, rappresenta un ulteriore aspetto saliente dell’evoluzione regolamentare, con la definitiva codificazione di pratiche quali le udienze virtuali e la gestione elettronica dei documenti che prefigura un futuro in cui la flessibilità geografica e la semplificazione procedurale diverranno elementi imprescindibili.
Il potenziamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, attuato mediante l’introduzione di requisiti più stringenti per la disclosure e l’adozione di codici etici dettagliati, si configura come elemento essenziale per preservare e accrescere l’affidabilità del sistema arbitrale, contribuendo a consolidare la posizione dell’arbitrato quale valida alternativa alla giurisdizione ordinaria.
L’orientamento verso una maggiore trasparenza del procedimento arbitrale, pur bilanciato dalle legittime esigenze di riservatezza, segna un notevole mutamento nella concezione dell’arbitrato, così come l’attenzione riservata alla gestione di casi multi-parti e multi-contrattuali, che rispecchia la crescente complessità delle relazioni commerciali globali, evidenziando la necessità di procedure flessibili e adattabili alle peculiarità di ciascuna controversia.
Queste tendenze, che considerate nel loro complesso delineano un’evoluzione dell’arbitrato internazionale verso un sistema più efficiente, trasparente e flessibile, dimostrano la capacità delle istituzioni arbitrali di rispondere proattivamente alle esigenze del mercato e alle aspettative degli utenti.
Il compito per il futuro, dunque, sarà quello di proseguire questo processo di evoluzione, mantenendo un equilibrio tra innovazione e tradizione, efficienza ed equità.
[1] Gaillard, E., & Savage, J. (Eds.) – (2022), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration (2nd ed.), Kluwer Law International. Moses.
[2] La ICC, con sede principale a Parigi, è considerata da molti operatori un punto di riferimento nell’arbitrato commerciale internazionale. La ICC si avvale di un regolamento (“International Chamber of Commerce. 2021. ICC Rules of Arbitration. ICC Publication”) frequentemente aggiornato, noto per la sua flessibilità e per l’attenzione dedicata alle tecniche di efficiente gestione dei procedimenti.
[3] La LCIA, radicata nella tradizione giuridica inglese, si è tradizionalmente distinta per un regolamento arbitrale (“London Court of International Arbitration. (2020). LCIA Arbitration Rules. LCIA”) che a detta di molti interpreti ha il pregio di combinare rigore procedurale e pragmatismo.
[4] Pur essendo principalmente focalizzata sul mercato statunitense, l’AAA ha consolidato una significativa presenza internazionale attraverso il suo braccio internazionale, l’International Centre for Dispute Resolution (ICDR). Il suo regolamento arbitrale per la gestione delle controversie internazionali è denominato “American Arbitration Association. (2022). International Arbitration Rules”.
[5] Il SIAC e l’HKIAC, relativamente più giovani rispetto alle citate controparti occidentali, hanno guadagnato reputazione internazionale specialmente per le dispute che coinvolgono parti asiatiche. Il loro recente successo riflette lo spostamento del baricentro economico verso l’Asia e la crescente sofisticazione dei mercati finanziari e commerciali della regione.
[6] Park, W. W. – (2021), Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice (3rd ed.), Oxford University Press.
[7] Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., & Kröll, S. M. – (2021), Comparative International Commercial Arbitration (2nd ed.), Kluwer Law International.
[8] Waincymer, J., Procedure and Evidence in International Arbitration, (2nd ed.), Kluwer Law International (2022).
[9] London Court of International Arbitration – (2021), LCIA Notes for Arbitrators.
[10] Hong Kong International Arbitration Centre – (2019), HKIAC Guide to Arbitration.
[11] International Chamber of Commerce – (2020), ICC Dispute Resolution Bulletin.
[12] Singapore International Arbitration Centre – (2021), SIAC Annual Report 2020.
[13] Born, G. B. – (2020), International Arbitration: Law and Practice (3rd ed.), Kluwer Law International.
[14] London Court of International Arbitration – (2021), LCIA Arbitrator Challenge Digests.
[15] International Chamber of Commerce – (2019), ICC Guidance Note on Conflict Disclosures by Arbitrators.
[16] American Arbitration Association – (2019), Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes.
[17] Noussia, K. . (2021), Confidentiality in International Commercial Arbitration, Springer.
[18] Tung, S., & Lin, B. – (2021), Transparency in International Arbitration, Kluwer Law International.
[19] Malatesta, A., & Sali – (2020), The Rise of Transparency in International Arbitration, JurisNet.
[20] Ng, J. – (2021), The Role of Public Policy in International Commercial Arbitration, Cambridge University Press.
[21] Kidane, W. – (2021), The Culture of International Arbitration, Oxford University Press.
[22] Chan, D., & Ng, J. – (2020), Singapore Law on Arbitral Awards, Academy Publishing.