Con la sentenza n. 1823/2017 è stato confermato un recente orientamento della giurisprudenza, secondo il quale, il superamento della prova di ammissione per i corsi universitari a numero chiuso, riguarda solo lo studente che faccia domanda di iscrizione al primo anno, e non anche colui che possa beneficiare dell’iscrizione ad un anno successivo.
Nel caso di specie, il TAR Lombardia Sez. III, ha annullato un provvedimento emesso dall’Università degli Studi di Milano con cui veniva negata la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista, della Laurea in Osteopatia e della Laurea in Economia e Commercio, nell’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia.
Rigettando l’istanza del ricorrente, l’Università sottolineava come l’iscrizione fosse inevitabilmente subordinata alla prova di ammissione, talché, solo a seguito dell’esito positivo di quest’ultima, sarebbe stata poi possibile l’ammissione ad anni successivi al primo (previa valutazione della carriera precedentemente svolta).
Nell’accogliere l’istanza del ricorrente, il Collegio ha richiamato la precedente giurisprudenza in materia: in particolare, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015, l’art. 4 della L. 264/1999, nel subordinare l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale o dalle singole università, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”, per ammissione debba intendersi il “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”. Inoltre, il D.M. 28 Giugno 2012, definendo le “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013”, utilizza in maniera indifferenziata i termini “ammissione” ed “immatricolazione”, riferendosi con quest’ultimo allo studente che si iscriva al primo anno.
In conseguenza di ciò, l’esame di ammissione riguarda “esclusivamente l’accesso al primo anno di corso”, anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina. (T.A.R. Milano, sez. III, 20/09/2016, n. 1690)
Per quanto attiene la riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti dal ricorrente, richiamando ulteriori precedenti giurisprudenziali, la Sezione ha rilevato come, nel caso specifico del diploma in massofisioterapista, ove conseguito in data successiva al 1997 (epoca finale stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999) questo possa essere riconosciuto dall’Università ai fini della riconversione per il conseguimento della laurea triennale.
L’Università, non pronunciandosi in alcun modo sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, ha omesso un’operazione “che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione”: pertanto il Consiglio ha disposto l’annullamento del diniego nonché “l’obbligo di emanare gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, procedendo alla valutazione del percorso formativo del ricorrente entro 30 giorni.”