Principio del “ne bis in idem” in materia di reati societari

Il contributo riguarda l’obbligo, in capo al giudice, di verificare che il procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta e quello per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non abbiano ad oggetto lo stesso fatto storico. L’assenza di tale verifica, infatti, potrebbe configurare una violazione del principio di “ne bis in idem”. Com’è noto, l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU vieta che un soggetto possa essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto (o condannato) a seguito di una sentenza passata in giudicato conformemente alla legge ed alla procedura di tale Stato. Quanto appena rappresentato trova fondamento nelle garanzie del “giusto processo” e, specificamente, nel principio di civiltà giuridica espresso dal “ne bis in idem”. La violazione di tale principio, pertanto, andrebbe a creare un vulnus per il godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale.
Il d.lgs. n. 231 del 2001: un breve excursus storico circa la responsabilità amministrativa dell’ente ed il sistema sanzionatorio

Con il d.lgs. n. 231 del 2001 si supera il brocardo latino societas delinquere non potest: eliminando tale postulato giuridico, nel quale si rendeva impossibile punire penalmente una società, fu necessario ridefinire il sistema sanzionatorio da applicare alle società. Il diritto penale dell’impresa, rappresenta la sfaccettatura penale di una materia in continuo divenire, in ragione delle modifiche […]
Abusi di mercato: riflessioni sul principio del ne bis in idem nella dimensione convenzionale, comunitaria e interna

Il 6 giugno 2019 la Quinta Sezione della Corte EDU ha condannato la Francia per la violazione del divieto di bis in idem di cui all’art. 4 del Protocollo 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ opportuna una breve premessa in punto di fatto. Nel caso di specie, il ricorrente era stato sottoposto dapprima […]