27 Aprile 2025
27 Aprile 2025

Principio del “ne bis in idem” in materia di reati societari

Il contributo riguarda l’obbligo, in capo al giudice, di verificare che il procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta e quello per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non abbiano ad oggetto lo stesso fatto storico. L’assenza di tale verifica, infatti, potrebbe configurare una violazione del principio di “ne bis in idem”. Com’è noto, l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU vieta che un soggetto possa essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto (o condannato) a seguito di una sentenza passata in giudicato conformemente alla legge ed alla procedura di tale Stato. Quanto appena rappresentato trova fondamento nelle garanzie del “giusto processo” e, specificamente, nel principio di civiltà giuridica espresso dal “ne bis in idem”. La violazione di tale principio, pertanto, andrebbe a creare un vulnus per il godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale.

Il d.lgs. n. 231 del 2001: un breve excursus storico circa la responsabilità amministrativa dell’ente ed il sistema sanzionatorio

sistema

Con il d.lgs. n. 231 del 2001 si supera il brocardo latino societas delinquere non potest: eliminando tale postulato giuridico, nel quale si rendeva impossibile punire penalmente una società, fu necessario ridefinire il sistema sanzionatorio da applicare alle società. Il diritto penale dell’impresa, rappresenta la sfaccettatura penale di una materia in continuo divenire, in ragione delle modifiche […]