23 Marzo 2025
23 Marzo 2025

Storia del diritto allo sport: il ruolo dello sport prima dell’ingresso nella Costituzione italiana

a cura di Stefano Verduchi

Per la Rubrica “Di robusta Costituzione”, un articolo che ripercorre la storia del diritto allo sport: dall’entrata in vigore della Costituzione, all’intervento della giurisprudenza costituzionale, sino alla modifica dell’articolo 33 Cost. e alla riforma del nuovo lavoro sportivo

 

  1. Il Diritto allo Sport: le motivazioni dell’assenza nella Costituzione

 

La mancanza di consapevolezza dell’importanza del ruolo sociale dello sport sembrava rappresentare la normalità, considerando che dopo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale le priorità non riguardavano certo lo sport, poiché a quest’ultimo era riservata una dimensione molto più limitata di quella di oggi[1]. Infatti, nel periodo compreso tra il 1946-47, era pressoché impossibile immaginare lo sport all’interno della Costituzione (solo il ciclismo, grazie soprattutto alle imprese di Bartali, aveva raggiunto una certa popolarità nel nostro Paese[2]), di conseguenza lo Stato necessitava di altri diritti: come la salute, l’assistenza, lo studio e la previdenza. Ispirati dalle tradizioni del Regno di Napoli prima dell’unificazione nazionale, i sostenitori di quest’ultima vedevano lo sport come un fattore importante per l’identità nazionale[3]: l’influenza dello sport stava circolando progressivamente in tutto il Paese, unendo nuove e vecchie generazioni, indipendentemente dalla ricchezza e dal livello di istruzione, prova ne sia che lo Stato cercò ripetutamente di nazionalizzare gli sport più popolari, gestendo attività e organizzazioni con lo scopo di controllare l’educazione delle giovani generazioni e incorporando lo sport nei programmi educativi. L’idea del potenziale educativo del corpo è stata sviluppata sia per quanto riguardava la salute che la ginnastica e mirava a sviluppare le qualità fisiche; Antonio Genovese e Gaetano Filangeli, furono i responsabili di questa tendenza alla cultura fisica[4]. Per fare un esempio, l’Associazione Ginnastica d’Italia[5] fu fondata a Torino nel 1844[6] ed il risultato di questa imposizione fu la coesistenza in Italia della spontaneità dell’attività sportiva, progressivamente promossa dalle associazioni sorte sul territorio, e di una politica di condizionamento volta a subordinare lo sport al regime[7]. Non va dimenticato che, in realtà, la mancata codificazione nella Carta costituzionale non era sinonimo di poca considerazione[8], piuttosto di un rifiuto dello sport come retaggio del regime fascista[9], da cui la società e le organizzazioni sentivano un forte bisogno di prendere le distanze[10].

 

1.1. L’idea di sport nel ventennio fascista

 

Per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione dello sport agonistico ad alto livello, il fascismo subordinò alla politica il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)[11]e, successivamente, l’art. 1 L. 16 febbraio 1942, n. 426[12] sulla Costituzione ed Organizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano stabilì che il suddetto era alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista, con sede a Roma e dotato di personalità giuridica[13]. Non si può trascurare però che la funzione dello sport ha fornito alle federazioni affiliate al CONI importanti risorse economiche[14], consentendo loro di partecipare a diverse competizioni internazionali e così espandendosi nel mondo. Concludendo, è corretto affermare che, nel ventennio, sport e ideologia di governo coincidevano[15], tant’è che il CONI, nonostante avesse acquisito dalla riforma del 1942 un’ampia autonomia e indipendenza in attuazione dei principi olimpici, continuava, di fatto, ad operare come un’articolazione del Governo, al punto che nell’era fascista non fu mai istituito il Ministero dello Sport[16].

 

1.2. Il rifiuto della Repubblica

 

Iniziata l’era della Repubblica democratica, gli elettori presero le distanze dal passato, ragione per cui lo sport, pur essendo caratteristico della società italiana, non fu menzionato nella nuova costituzione. Questo perché si temeva che la combinazione dello sport e dell’istruzione potessero minare l’educazione delle giovani generazioni, proprio come nel caso del fascismo[17]. Tutto questo ha fatto sì che le parti agonistiche e competitive dello sport venissero rimosse dalle scuole e nel frattempo erano state rafforzate le associazioni sportive private, tant’è che gli sport giovanili venivano praticati nelle ore pomeridiane al di fuori della scuola[18]. Nei primi anni della Repubblica non vi era alcun legame tra sport e istruzione[19], questo perché, come sottolineato precedentemente, all’epoca erano presenti questioni più importanti dello sport, quali la scuola per esempio, considerando l’alto tasso di analfabetismo presente nel Belpaese[20]. Contrariamente al passato, quando il Consiglio Nazionale dello Sport era a capo della federazione sportiva, senza il controllo politico che aveva in epoca fascista, il governo ha conferito all’organismo un potere giuridico di sostanziale autodichia lasciando in vigore la legge del 1942, pur con le dovute accortezze in relazione alle esigenze contingenti. In questo quadro, l’assenza di riferimenti allo sport nella Costituzione, confermava la teoria che i Costituenti volessero preservare lo sport da ogni forma di appropriazione indebita da parte della politica. In particolare, il passaggio nel quale si sottolinea questo silenzio costituzionale era dovuto alla dimensione onnicomprensiva dello sport, ragione per cui si preferì evitare di ridurre lo sport in schemi prefissati dalle norme costituzionali. Il fatto che la Costituzione non conteneva un riferimento al diritto di praticare sport poteva sembrare scontato, in quanto lo stesso sembrava non essere ancora percepito dalla cultura sociale e giuridica come un bene di rilevanza tale da poter essere riconosciuto come un vero e proprio diritto fondamentale[21]. Per questo motivo, alla luce delle soluzioni proposte, quella che poteva sembrare una semplice dimenticanza, da parte del legislatore costituente, andrebbe letta come un modo per proteggere lo sport da contaminazioni che non avevano a che fare con i valori e le finalità che nel percorso della sua formazione hanno caratterizzato il fenomeno sportivo.

 

  1. I punti in comune tra lo Sport ed altri diritti fondamentali della Costituzione: la visione di Pace, Modugno e Loiodice

 

Nonostante l’assenza di un riconoscimento esplicito, almeno fino alla modifica all’art.33 Cost. in materia di attività sportiva[22], lo sport è implicitamente riconosciuto in relazione ad altri diritti fondamentali[23], in particolare il diritto di esprimere la propria personalità come individuo e nelle formazioni sociali (art. 2), e nel diritto di associazione (art. 18). La cosiddetta trasparenza dell’art. 2 Cost. non è così chiara, tant’è che è stata teorizzata la possibilità di identificare diritti nuovi, impliciti, strumentali e orizzontali derivanti dall’evoluzione e rinnovamento delle arti dello stesso articolo. Tuttavia, è imprescindibile rimarcare che un’interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art. 2 Cost. non è supportata dall’intero corpo della dottrina, per esempio, una posizione contraria a proposito di questo concetto è quella di Alessandro Pace[24]: egli è un sostenitore della fattispecie chiusa, ragione per cui non sostiene la pietrificazione del catalogo dei diritti costituzionali; ma ritiene, invece, che dei vecchi diritti debba darsi una lettura aggiornata[25], sia pure nel rispetto del testo e di alcuni altri limiti. La tesi della fattispecie aperta, secondo Pace, non convince per più di una ragione: questa viene predicata con riferimento alla pretesa di nuovi diritti, la copertura costituzionale determina un irrigidimento della tutela di tali nuovi diritti e conseguentemente rende più difficile il successivo intervento del legislatore ordinario nella disciplina dei nuovi interessi emergenti nella società, in quanto si potrebbe sostenere che questi sarebbero già costituzionalmente protetti[26]. Va sottolineato che, i sostenitori di tale tesi, attribuiscono una copertura costituzionale a situazioni giuridiche soggettive disciplinate dalla legge ordinaria ovvero da un accordo internazionale e ciò anche quando il riconoscimento costituzionale di tali nuovi diritti ponga delle insanabili antinomie con altre norme costituzionali[27]. Pace muove delle critiche verso chi, come Modugno, precisa che la giuridicità è l’essenza di qualsiasi ordinamento della condotta umana, visto che si risolve nel suo carattere ordinante: comportamento ordinato, regolato, disciplinato, conforme alla norma. Modugno sostiene che anche i diritti espressamente tutelati dalla Costituzione porrebbero talvolta delle antinomie[28]: In primo luogo, perché i diritti costituzionali hanno una diversità di disciplina normativa che consente la prevalenza all’uno o all’altro e, infine, ammesso che la premessa sia esatta, una cosa è la scelta del costituente, altra è quella dell’interprete. Esistono anche altre strade scientifiche per poter ricostruire la fattispecie costituzionale di un diritto soggettivo; tuttavia, non si intende affermare un fondamento costituzionale per la tutela dei diritti sportivi, applicando il necessario metodo dell’implicazione basato sui poteri impliciti. Secondo la formula di Loiodice[29], nel caso dell’ambito sportivo, ciò è dovuto al fatto che non esistono le condizioni istituzionali per l’emergere di una sfera sportiva autonoma. Il sistema delle implicazioni necessarie utilizza un metodo logico-sistematico: per cui la costituzione e i diritti fondamentali implicitamente derivati ​​dal testo della costituzione, sono necessari in relazione ai principi della costituzione e all’insieme di tutti i diritti da essa tutelati. Nasceva con il diritto all’informazione e al tempo stesso, secondo la dottrina, era una proposizione immaginaria priva di realtà concreta. Questa prospettiva di studio e costruzione della situazione soggettiva della libertà è stata riconosciuta legittima in numerose pronunce della Corte costituzionale[30]. Per quanto riguarda il diritto allo sport, esiste una tutela costituzionale frammentaria all’interno dei diritti individuali garantiti dalla Costituzione, ma la fattispecie normativa non può essere ricostruita autonomamente. Visto che l’identificazione e la tutela valgono anche sul piano costituzionale, si ritiene opportuno condurre uno studio normativo e comparativo, che possa servire da base per suggerire modalità di individuazione delle diverse tipologie di tutela dei diritti.

 

2.1. Gli avvertimenti della Corte costituzionale con le sentenze del 2011 e del 2019

 

Tornando al panorama normativo regolante lo sport, sino al 2019, la materia era stata prevalentemente regolata in via emergenziale e non attraverso un disegno di ampio respiro[31]. Già allora si contestava il fatto che, sino a quel momento, nonostante l’importanza complessiva assunta dallo sport e la molteplicità delle situazioni toccate dal fenomeno, i Parlamentari non sembravano essere interessati. Dinanzi ad un contesto normativo piuttosto caotico, interveniva la Corte costituzionale, con due importanti pronunce, la sentenza n. 49 del 2011[32] e la n. 160 del 2019[33], nelle quali, pur dichiarando infondate le questioni sottoposte alla sua attenzione, valutava i limiti dell’autonomia dell’ordinamento sportivo sotto il profilo della tutela giurisdizionale dei suoi tesserati, offrendo all’interprete alcune importanti indicazioni circa i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello generale. La diffusione della pratica sportiva nel mondo contemporaneo è il segno dell’importanza che lo sport ha assunto anche da un punto di vista civile, sociale e culturale. Prima della modifica all’art. 33 Cost., nella Costituzione italiana l’unico riferimento allo sport era presente all’articolo 117 c. 3 che inseriva l’ordinamento sportivo (già presente nella legislazione ordinaria) tra le materie di legislazione concorrente. Nello specifico, la Corte affermava che l’ordinamento giuridico italiano considerava l’ordinamento sportivo una proiezione di quello internazionale che coincideva con la Carta olimpica e la governance del CIO[34]. Tuttavia, pur ammettendo la rilevanza giuridica della dimensione internazionale sportiva, la Corte riconosceva che l’ordinamento costituzionale italiano preservava comunque l’autonomia dell’ordinamento sportivo attraverso gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano le associazioni sportive che la Corte stessa considera tra le più diffuse formazioni sociali dove l’uomo svolge la sua personalità[35]. Pertanto, accanto alla forte autonomia delle Federazioni sportive facenti capo al CONI che, a sua volta, è inserito quale articolazione monopolistica nazionale all’interno del Comitato Olimpico Internazionale, esistono i diritti degli atleti che l’ordinamento riconosce all’interno dell’ordinamento settoriale sportivo, ossia nei riguardi delle rispettive Federazioni e società con le quali sono tesserati[36]. Allorché, dunque, i due ordinamenti entrano reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, si deve tenere conto, accanto all’autonomia dell’ordinamento sportivo, della necessità di preservare i diritti fondamentali degli atleti, a partire dal diritto di difesa e dal principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.

 

 

2.2. L’iter legislativo che ha portato lo Sport a trovare un posto nella Costituzione

 

Già nella precedente Legislatura erano stati fatti tentativi di ratifica della Costituzione: essa fu approvata in prima e seconda lettura al Senato e solo in prima lettura alla Camera, che però non portò a compimento l’iter precedente in quanto ci fu lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere. Optare per il verbo riconoscere richiama la formula linguistica dell’articolo 2 della Carta, rendendo così l’attività fisica come una realtà preesistente ed invitando quindi la Repubblica a tutelarla ed a promuoverla al tempo stesso. Il contenuto dell’attività fisica, quindi, si articola in due direzioni complementari: il valore educativo, che è legato allo sviluppo umano e alla formazione e il valore sociale per cui lo sport simboleggia un fattore di aggregazione e di inclusione di persone in diverse condizioni di svantaggio o emarginazione: ad esempio socioeconomiche, etno-culturali o fisico-cognitive[37]. È innegabile, in ultimo, la correlazione dello sport con la salute, intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell’attività sportiva in tutte le sue forme appare finalizzata ad esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia.

 

  1. La svolta nel 2023: Lo sport entra in Costituzione

 

Come era stato già chiarito durante l’esame del disegno di legge al Senato nel marzo 2022[38], con tale disposizione diventa un compito della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia universale ed accessibile a tutti e, congiuntamente, diventa opportuno attuare tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l’impiego per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere[39]. Il 20 settembre 2023 rappresenta un punto di partenza senza precedenti per lo Sport italiano: con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l’iter legislativo per l’approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione[40]. Lo Sport in Costituzione rappresenta la prima tappa di un percorso che concentra un valore inestimabile, che possiamo sintetizzare nell’auspicio dello sport per tutti e di tutti e importante contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità. A seguito dell’approvazione, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è stata promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1. D’ora in poi la Costituzione riconosce valori, non diritti, ed è responsabilità della classe dirigente, del partito politico e della classe sportiva trasformare il riconoscimento dei valori in diritti per tutti, a partire dalle zone più difficili, dalle città e dalle comunità urbane. La disposizione dell’articolo 33 indicherebbe anzitutto il valore educativo in rapporto allo sviluppo e alla formazione della persona, e a questo, si affianca il valore sociale: Lo sport, infatti, rappresenta spesso un aggregatore e uno strumento di inclusione di individui o gruppi di persone in condizioni di svantaggio delle più svariate, quali le condizioni economiche, sociali, culturali-etniche o fisico-cognitive[41]. Lo sport ha inoltre una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona[42]. In definitiva, la formula con cui viene riconosciuto il valore dell’attività sportiva in tutte le sue forme sembra mirare a chiarire che la legge si applica allo sport nella sua accezione più ampia. Di conseguenza, entrambe le Camere del Parlamento hanno approvato l’inserimento di un nuovo comma alla fine dell’articolo 33, che recita: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e la promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme[43].

 

3.1. Tra ingresso nella Costituzione e Riforma del lavoro sportivo

 

Ci troviamo di fronte a due eventi straordinari: l’ingresso in Costituzione[44] e l’entrata in vigore della legge di riforma del lavoro sportivo[45]. Il primo è un fatto tutt’altro che simbolico perché determina l’istituzione di un vero e proprio Diritto allo Sport[46] che, come abbiamo sottolineato, necessiterà di politiche pubbliche future che possano promuovere quel diritto, difenderlo e metterlo a disposizione di tutte e tutti i cittadini del nostro Paese, indipendentemente dal genere, dalla provenienza geografica, dall’età, dal grado di abilità o disabilità, dalla capacità economica di poterselo permettere. Il tema del riconoscimento dello sport all’interno della nostra Costituzione è un argomento da considerare come punto di partenza affinché si possa realizzare il grande obiettivo di renderlo, come detto, un diritto. Va tenuto presente il fatto che la norma, oltre ad avere un valore simbolico, è programmatica, precettiva, è un criterio ermeneutico nonché uno stimolo per le politiche del governo e infine uno strumento intergenerazionale. E quel diritto, inserito proprio all’articolo 33 (per via del suo contenuto più ampio ed eterogeneo dato che riguarda l’arte, la scienza e l’istruzione), ovvero quello che fa da ponte tra: l’art. 32 che, al contrario, ha una finalità unica ed omogenea, ossia il diritto alla salute, in cui l’innesto di altri principi giuridici può sembrare incoerente e l’art. 34 che si concentra sull’istruzione, condurrà verso un dialogo strutturale fra lo sport, il Sistema sanitario nazionale e il mondo della scuola[47]. Situazione decisamente differente da quella che abbiamo avuto modo di conoscere ed analizzare agli inizi della storia Repubblicana, periodo in cui lo sport, e i diritti che dovrebbe garantire, erano stati accantonati[48]. La legge di riforma del lavoro sportivo[49] riconoscerà, anche in questo caso per la prima volta nella storia della Repubblica, la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo dello sport, garantendo loro tutele e diritti di base di tutti gli altri lavoratori. Un fatto di giustizia e, allo stesso tempo, di riconoscimento di una professionalità importante rispetto a quei tre valori che lo sport genera e che saranno riconosciuti dalla Carta costituzionale: facciamo riferimento al valore educativo, ragione per cui riguarderà non solo i giovani e la scuola, ma le famiglie, le organizzazioni, i mass media, i progetti terapeutici in ambito sociosanitario e anche gli aspetti rieducativi che competono agli istituti penitenziari. Il valore sociale, rendendo così istituzionale lo strumento dello sport come agente di inclusione e relazione e, infine, quel benessere psicofisico che ha a che fare con l’aspetto della salute e quello della costruzione della personalità e dell’affermazione del sé. Dopo tre anni di grandi difficoltà dovute ad eventi come la pandemia e il caro energia[50] che hanno messo in ginocchio il movimento sportivo italiano, ora ci troviamo di fronte ad un momento di svolta che segnerà il suo più grande cambio di paradigma dalla nascita della Repubblica. I grandi cambiamenti possono spaventare è ovvio, ma sono necessari per segnare una discontinuità: costruire un modello nuovo e fare un passo verso il futuro. Il futuro dello sport italiano è quello di diventare una priorità nelle politiche pubbliche del Paese che dovranno essere capaci di offrire un sostegno strutturale.

  1. Lo Sport e il PNRR

 

Se ci spostiamo sul profilo delle relazioni internazionali, è di rilevante importanza il fatto che Il PNRR ha stanziato per tale settore 1 miliardo di euro[51]. Analizzando il Piano nazionale ripresa e resilienza[52], questo prevede le seguenti linee di finanziamento: il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola[53], il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale[54], soprattutto nelle zone più degradate con particolare attenzione alle persone svantaggiate[55]. Alla luce di tali significative evoluzioni, per ovviare all’assenza di espresse disposizioni costituzionali sul punto, non sono mancati, specie negli ultimi anni, approcci dottrinali volti a ricondurre il diritto allo sport entro l’art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale di apertura del catalogo dei diritti tutelati dalla Carta verso le nuove istanze manifestate dal corpo sociale; come pure si rintracciano tentativi di scorgere un fondamento a tale diritto entro altre previsioni, quali: il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2), la libertà personale (art. 13), la libertà di associazione (art. 18).

[1] https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6591

[2]www.novecento.org/la-storia-dello-sport/bicicletta-e-storia-ditalia-1870-1945-la-modernizzazione-su-due-ruote-7168.

[3] J. Ballexserd, Dissertazione sull’educazione fisica de’ fanciulli. Lo sport si abbinava all’esigenza di rivalutare il corpo da un punto di vista culturale ed educativo, riconnettendolo con le parti considerate più “nobili” della natura umana come l’anima e l’intelletto.

[4] A partire dal 1778 al Real Collegio della Nunziatella, furono introdotti esercizi fisici per i giovani delle classi agiate, poi riproposti, in età napoleonica, anche negli altri collegi reali, assumendo una caratterizzazione ancor più militaresca. Ciò premesso, nell’epoca preunitaria, fatta eccezione per alcune circoscritte esperienze riconducibili alle città di Milano, Modena e Cremona, lo sport come fenomeno organizzato era ignoto al resto degli Stati preunitari ed era diffuso tra la popolazione solo delle forme di competizione sportiva dal valore essenzialmente ludico, secondo un’antica tradizione diffusa nel territorio italiano.

[5] R. Gilodi, La Reale Società Ginnastica di Torino, Torino, Edizioni RSGT, 1978.

[6] N. Sbetti, Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell’Italia del secondo dopoguerra (1943-1953).

[7] M. Di Donato, L’educazione fisica a Napoli dal Filangeri al De Sanctis, in «Hermes», I, 1953, 87-95; Id., Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, Roma, 1984, 136-137.

[8] F.P. Luiso, La Giustizia Sportiva, 1975, laddove l’Autore afferma che “nel clima, anche di indigenza materiale, in cui è nata la Costituzione, lo sport non abbia assunto agli occhi del Costituente quella rilevanza che oggi, indubbiamente, ha” (pag. 25).

[9] F. Fabrizio, Sport e fascismo. La politica sportiva del regime, Guaraldi 1976

[10] P. Sandulli, Costituzione e Sport, in Riv. Dir. Sport., 2017, IV. Tale contributo evidenzia, peraltro, che, nell’ambito dei lavori dell’Assemblea costituente, è stata fatto un intervento (in data 19 aprile 1947) dall’on. Giuliano Pajetta, nell’ambito della discussione dell’art. 31 della Costituzione e con specifico riferimento esclusivamente allo sport in funzione di tutela della salute dell’infanzia, e comunque “prendendo le distanze dall’aspetto marziale di esso”, che richiamava i valori del regime fascista.

[11] https://www.coni.it/images/rsociale/Capitolo_1_BdS_CONI13.pdf. Il CONI viene fondato nel 1914 come Confederazione delle Federazioni Sportive, sorto dalla comune volontà dei rappresentanti delle preesistenti Federazioni e Organizzazioni Sportive, con il consenso dei pubblici poteri, in forma di Ente di natura privata avente carattere permanente. L’assetto rimane invariato fino all’emanazione della Legge n. 426 del 16 febbraio 1942, con cui il CONI assume la veste di Ente pubblico, un organismo al quale sono demandate le funzioni di controllo, di coordinamento e di indirizzo dell’intero movimento sportivo italiano.

[12] www.figc.it/media/1059/costituzione_ordinamento_comitato_olimpico_nazionale_italiano.pdf

[13] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/11/12/074U0530/sg

[14] L. Russi, La democrazia dell’agonismo. Lo sport dalla secolarizzazione alla globalizzazione, Roma, 2007.

[15] E. Fonzo, Il nuovo goliardo. I Littoriali dello sport e l’atletismo universitario nella costruzione del totalitarismo fascista, Aracne, 2020.

[16] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, Riorganizzazione nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale. (GU Serie Generale n.95 del 26-04-1994 – Suppl. Ordinario n. 65).

[17] www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1362701/index.html?part=dossier_dossier1

[18] https://www.rivistadirittosportivo.it/Article/Archive/index_html?ida=124&idn=10&idi=-1&idu=-1

[19] E. Carneroli, 100 anni di educazione fisica, Roma, 1959; S. Finocchiaro, L. Mosca, Educazione fisica e sportiva scolastica. Storia, leggi, regolamenti e organizzazione, Torino, 1979.

[20] R. Sani, Maestri e istruzione popolare in Italia tra Otto e Novecento, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pagg. 81-84.

[21] R. Morzenti Pellegrini, L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano 2007, 52; M. Sanino, Sport, in Enc. Giur., Vol. XXXII, Roma, 2006; G. Valori, Il diritto nello sport, Torino 2005, 100;

[22] https://temi.camera.it/leg19/temi/modifica-all-articolo-33-della-costituzione-in-materia-di-attivit-sportiva-1.html#:~:text=33%20Cost.%2C%20ai%20sensi%20del,in%20tutte%20le%20sue%20forme.

[23] F. Modugno, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995. A. BARBERA, Art. 2, G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma 1975. P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna 1984, 55 ss.

[24] A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 20 ss.

[25] P. Barile, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1982, p.501; P. Caretti, I diritti fondamentali, cit., p. 138 ss.

[26] A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 20 ss.

[27] J. Rawls, Liberalismo politico (Political Liberalism, 1993) trad. it. G. Rigamonti, Comunità, Milano, 1994, p. 248.

[28] F. Modugno, Diritto Pubblico, Giappichelli 2021.

[29] A. Loiodice, Contributo allo studio sulla libertà di informazione, Napoli 1969.

[30] C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 1969

[31] La necessità di regolare lo sport attraverso una riforma di ampio respiro era emersa nel dibattito parlamentare avutosi nelle sedute per la conversione del d.l. 14 luglio 1978. Atti Parlamentari ‒ 20313 ‒ Camera dei Deputati VII Legislatura – discussioni – seduta antimeridiana del 27 luglio 1978.

[32] La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 7 febbraio 2011 legittima la giurisdizione del giudice statale (amministrativo) alla tutela risarcitoria in tema di sanzioni disciplinari sportive.

[33] Sanzioni disciplinari sportive: la Consulta conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per il (solo) risarcimento del danno (Corte Cost. 25/06/2019, n. 160).

[34] L. Melica, Sport e “diritti” in Italia e nel mondo, 2022.

[35] C. Mortati, Note introduttive ad uno studio sulle garanzie dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali, Milano, 1978.

[36] “È attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà – fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione – che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali – ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale – tutti oggetto di considerazione anche a livello costituzionale”.

[37]www.ilsole24ore.com/art/lo-sport-entra-costituzione-ecco-cosa-prevede-legge-costituzionale-approvata-all-unanimita-AFUMc9v?refresh_ce=1

[38] Con l’emendamento firmato dai senatori Barbaro, Iannone e Malan, approvato il 2 marzo nella Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge, che introduce lo Sport nella nostra Carta Costituzionale, può iniziare il suo iter partendo dal Senato. L’emendamento in questione prevede l’aggiunta della frase “In tutte le sue forme” alla fine del nuovo comma che entrerà a far parte dell’articolo 33 della Costituzione: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport”.

[39]https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/sport-in-costituzione/lo-sport-entra-nella-costituzione-italiana/

[40] Su questa rivista, si rimanda a: G. Barbetti, Lo sport nella Costituzione: il nuovo articolo 33, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/lo-sport-nella-costituzione-il-nuovo-articolo-33-44437

[41] https://www.9colonne.it/406081/sport-in-costituzione-br-vinto-il-secondo-set

[42] https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2177_allegato.pdf

[43]www.orizzontescuola.it/lo-sport-entra-nella-costituzione-la-repubblica-riconosce-il-valore-educativo-sociale-e-di-promozione-del-benessere-psicofisico-dellattivita-sportiva-in-tutte-le-sue-forme-via-libera.

[44]https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/modifica-all-articolo-33-della-costituzione-in-materia-di-attivit-sportiva.

[45] D.lgs. n. 36 del 2021, Riforma del lavoro sportivo: cosa cambia per associazioni e società sportive

[46] http://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/CU0020.pdf

[47] https://il-diritto-di-accesso-allo-sport-in-costituzione-l-iter-del-ddl-inizia-dal-senato#p2 In origine, la tutela dello sport era stata inserita nell’art. 32 Cost. stante l’importanza dell’attività sportiva per il benessere dell’individuo e per la salute. Successivamente, si è optato per l’inserimento nell’art. 33 Cost. in materia di cultura e istruzione. Dato che lo sport svolge una funzione educativa e culturale deve, quindi, divenire parte integrante dell’educazione dei giovani. L’attività sportiva, dunque, va valorizzata anche in considerazione della sua importanza nell’integrazione di tutte le persone.

[48] https://pagellapolitica.it/articoli/tutela-sport-costituzione

[49] https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2606099.

[50] https://www.ilsole24ore.com/art/il-decreto-bollette-contributo-le-societa-sportive-dilettantistiche-contro-caro-energia-AEfjojUD?refresh_ce=1

[51] https://biblus.acca.it/sport-missione-comune-2023.

[52] La promozione e la diffusione della pratica sportiva, a tutti i livelli, possono generare potenzialmente effetti benefici per tutti. Per i più giovani non contribuisce solo allo sviluppo fisico e psico-motorio ma ha anche un impatto positivo in termini di inclusione sociale. Negli anziani, d’altra parte, lo svolgimento regolare di attività fisica tende a migliorare il tenore di vita riducendo in maniera significativa anche la necessità di ricorrere alle cure mediche (con alleggerimento per il sistema sanitario). È per tutti questi motivi che nel piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono previsti diversi interventi che, in varia misura, puntano a incentivare lo sport in Italia.

[53] https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola

[54] https://pnrr.forumterzosettore.it/misure-ts/sport-e-inclusione-sociale/

[55] https://www.sport.governo.it/it/pnrr/il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr

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