Il TAR Salerno, con la sentenza n. 575/2020, torna nuovamente[1] sulla vexata quaestio relativa alla costituzione dei requisiti di qualificazione dei RTI in sede di gara[2]. Nello specifico, la controversia affrontata chiarisce nuovamente il rapporto tra requisiti di qualificazione e lex specialis, laddove quest’ultima manchi di esprimersi sul possesso qualificato da parte dei partecipanti.
Il Giudice Amministrativo ha difatti dovuto chiarire che in sede di gara pubblica la ratio del raggruppamento verticale[3], a differenza del raggruppamento di tipo orizzontale[4], è quella di consentire la partecipazione a soggetti che, pur avendo una esperienza specifica in determinati settori, non possiedano la professionalità richiesta per l’affidamento dell’intero contratto[5].
Tale principio è stato per altro chiarito dalla giurisprudenza, secondo la quale ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è: “la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti, non rilevando invece la mera indicazione delle parti della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all’interno della compagine imprenditoriale associativa, che evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione unitariamente considerata”[6].
In sede di gara pubblica, di conseguenza, la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie[7].
Ne consegue, quale duplice corollario, che nell’ipotesi “di mancata definizione di una “soglia minima” per i predetti requisiti da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara ben poteva essere aggiudicato ed eseguito da operatori economici perfino privi del requisito purché, naturalmente, detto requisito fosse posseduto cumulativamente dal raggruppamento. In assenza pertanto di una espressa previsione di requisiti minimi in capo ai mandanti, ben poteva a rigore la sola mandataria – come avvenuto nel caso di specie – indicare il possesso della totalità dei requisiti prescritti, dei quali si sarebbe giovato il raggruppamento nel suo insieme” (Cons. St., sez. V, n. 8249 del 2019); laddove invece la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di definire la soglia minima in cui il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal singolo componente del raggruppamento, il mancato possesso dello stesso nella misura predeterminata dal bando è causa di esclusione.
[1] Si veda anche Cons. St., sez. III, n. 6459 del 2019.
[2] Sull’argomento, si veda la cospicua mole di articoli su https://www.iusinitinere.it/diritto-amministrativo/contratti-pubblici e, in particolare, https://www.iusinitinere.it/r-t-i-requisito-di-qualificazione-e-quota-desecuzione-19729 .
[3] Definito dall’art. 48 comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento all’appalto di servizi e forniture, come quello in cui “il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”
[4] La differenza fondamentale risiede nel fatto che gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
[5] Le origini di tale orientamento prendono le mosse fin dal Vecchio Codice Codice con l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27 del 2014 “nel settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico/organizzativa ed economico/finanziaria – la relativa disciplina non prescrive, quale quota percentuale dei requisiti di qualificazione e/o di capacità debba essere posseduta da ciascuna impresa componente il raggruppamento, affidando le relative determinazioni alla discrezionalità della singola stazione appaltante – per cui spetta alla stazione appaltante il compito di definire nella lex specialis, in relazione al contenuto della prestazione, i requisiti d’idoneità che devono essere posseduti dalle imprese componenti il raggruppamento”; confermato con l’attuale in seguito alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 6 del 2019 (cfr. Cons. St., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805).
[6] Nel medesimo senso si esprimeva il Vecchio Codice Appalti, D.Lgs 163/2006.
[7] Tale aspetto è strettamente legato alla disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, posto che “per i raggruppamenti verticali, […] la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l’individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l’indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara” (Cons. St., sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).