L’istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall’art. 81, co. 2 c.p.
L’articolo 81 c.p. stabilisce che si può parlare di reato continuato quando un soggetto, con più di azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette diverse violazioni della stessa norma o di diversa disposizione della legge penale.
Per avere un reato continuato occorre, quindi, che si pongano in essere una pluralità di condotte, autonome tra di loro, in modo che siano in grado di dar luogo ad altrettanti disegni criminosi.
In sintesi, ogni singola violazione deve integrare ogni estremo di quel singolo reato.
È bene precisare che per “azione” non si intende solo quella in senso naturalistico.
Il controllo, per l’integrazione del reato continuato, è se le diverse condotte possano essere unificate all’interno di un’azione giuridicamente unitaria o no.
Questo significa che si può parlare di unità o pluralità di reati sulla base del fatto storico come qualificato dalla norma penale.
Ecco che, in caso di rapina di più oggetti, non troverà applicazione la fattispecie di reato continuato, perché, seppur le azioni dal punto di vista naturalistico siano diverse, ricadono tutte all’interno dell’art. 628 c.p.
Affinché si tratti di reato continuato, più azioni in senso naturalistico possono eventualmente costituire un’azione giuridicamente unitaria quando sono finalizzate alla realizzazione di un unico scopo e se si susseguono nel tempo senza un’apprezzabile interruzione.
Un’altra fondamentale caratteristica del reato continuato consiste, infatti, nella univocità del disegno criminoso.
Ciò significa che, seppur il reo commetta più illeciti autonomi tra di loro, è necessario che tutti siano finalizzati alla realizzazione di un medesimo scopo.
L’indirizzo maggioritario ritiene che si possa parlare di medesimo disegno criminoso quando siano integrati due elementi: intellettivo, cioè rappresentazione anticipata di ciò che si vorrà commettere, e l’elemento finalistico, cioè unicità dello scopo.
Per quanto riguarda il calcolo della pena, aspetto altrettanto peculiare di questo istituto, per il reato continuato il legislatore ha previsto l’applicazione della pena prevista per il concorso formale di reati, stabilendo però che “nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti”.
Infine, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Per reato più grave, si tende a valutare la gravità in astratto (Cass., SU, 12 ottobre 1993, Varnelli).
In conclusione, in caso di reato continuato è prevista l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 c.p., che è appunto quell’istituto che limita la pena da applicare nel caso in cui si compiano più reati, in presenza di un concorso formale di reati o di più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Dopo questa breve descrizione delle caratteristiche salienti del reato continuato, si può desumere che la ratio di questo istituto risieda in un beneficio.
Se l’imputato si trova nell’ipotesi di reato continuato, verrà trattato con minore severità rispetto a quella che gli spetterebbe se si applicasse il concorso materiale.
L’idea è quella di temperare l’effetto del cumulo materiale delle pene, al quale viene sostituito un cumulo giuridico.
In particolare, dopo la novella del 1974, l’estensione dell’operatività del sistema del cumulo giuridico della pena è espressione del rifiuto dell’automatismo repressivo proprio del cumulo materiale e dell’accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con conseguente esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell’adeguamento della pena alla personalità del reo (Cass., SU, 26 febbraio 1997, n. 1).
Ciò che giustifica questo trattamento è legato all’idea della minor riprovevolezza in capo a colui che ha commesso il reato.
L’applicazione dell’istituto del reato continuato, non è però priva di ostacoli.
La maggiore difficoltà che si riscontra nel concedere il beneficio del reato continuato consiste nel provare che le diverse condotte facciano parte di uno stesso disegno criminoso.
Per questo motivo, la giurisprudenza presume l’esistenza del reato continuato in tutti quei casi in cui un soggetto compie una pluralità di reati, anche se l’uno e l’altro sono distanziati da un importante lasso temporale.