13 Aprile 2026
13 Aprile 2026

I reati fallimentari del curatore: introduzione alla tematica

 

Nota di redazione: questo è il primo di una serie di articoli volti ad approfondire il novero delle fattispecie di reato in cui può incorrere il curatore fallimentare nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

La legge fallimentare, nel capo relativo ai reati commessi da persone diverse dal fallito, prevede, agli artt. 228, 229 e 230, delle disposizioni penali dirette a sanzionare condotte considerate illecite commesse dal curatore nello svolgimento del suo incarico.

In termini generali, i tre reati hanno un identico oggetto giuridico, dal momento che con essi si va a tutelare, in via principale, l’amministrazione della giustizia con particolare riferimento alla salvaguardia della genuinità e del regolare ed ordinato svolgimento della procedura fallimentare[1].

Si tratta di reati propri, ove soggetti attivi sono il curatore, il commissario del concordato preventivo (ai sensi dell’art. 236, comma 2, n. 3 per le fattispecie di cui agli artt. 228 e 229), il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa (ex art. 237 L.F. che stabilisce l’applicabilità ad esso delle disposizioni di cui agli artt. 228, 229 e 230) ed il commissario governativo in caso di amministrazione straordinaria ex art. 1 l. n. 95 del 1979.

Al curatore ed alle figure ad esso assimilate si aggiungono, quali agenti nei reati propri in questa sede esaminati, i soggetti che li coadiuvano nella loro attività. Il tutto come espressamente stabilito dall’articolo 231 per la figura del coadiutore del curatore e dall’art. 237, comma 2, per coloro che coadiuvano il commissario liquidatore e per come indicato, in sede di legittimità, anche per i coadiutori del commissario governativo ex l. n. 95/1979[2].

Il coadiutore, in ogni caso, rimane un soggetto qualificato alla commissione di questi reati anche qualora la sua nomina risulti, in seguito, essere invalida.

Infatti, in dette ipotesi, tale nomina, qualora non dipenda da una causa di nullità assoluta e laddove non sia stato esperito reclamo avverso di essa, resta sanata e pienamente efficace (in un caso di nomina per la quale era mancato il parere obbligatorio, ai sensi dell’articolo 32 comma 2 L.F., del comitato dei creditori[3]).

Così come espressamente indicato dall’art. 30 L.F., in cui è scritto che «il curatore per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale» e come risulta dalla stessa clausola di riserva contenuta nell’art. 228 L.F., il curatore del fallimento assume, in relazione all’attività direttamente connessa allo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale applicandosi ad esso le disposizioni penali relative a tale figura.

Tale qualifica è estesa, inoltre, anche al coadiutore del curatore del fallimento, quale soggetto che coopera a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore o, ancora, al coadiutore tecnico-contabile del curatore del fallimento, autorizzato a prestare la propria attività professionale, in rappresentanza della curatela, presso l’ufficio Iva in ordine ad una vertenza tributaria, svolgendo questi una qualificata collaborazione alla funzione giudiziaria[4].

Da tale qualifica deriva, poi, che i singoli reati in esame trovano applicazione solo qualora la condotta illecita dagli stessi posta in essere non sia sanzionata da una delle più gravi fattispecie regolate dal codice penale in relazione ad attività commesse dal curatore quale pubblico ufficiale.

Vale la pena ricordare come la revoca della dichiarazione di fallimento non determini, ex se ed ex tunc, il venir meno della qualifica di pubblico ufficiale, attribuita dall’articolo 30 L.F. al curatore del fallimento e non incida, pertanto, sulla configurabilità dei reati che in detta qualità siano stati dallo stesso commessi.

[1] Cass., sez. 5, 15.5.2007, n. 35049, Giovannetti, in Ced. Cass., rv. 237708; Cass., sez. 5, ord. 17.1.2006, n. 20558, Bruno, in Ced. Cass., rv. 234185.

[2] Cass., sez. 6, 24.6.2010, n. 38986, Bertoncello, in Cass. pen., 2011, 2365.

[3] Cass., sez. 5, 22.2.1994, n. 4173, Marzola, in Riv. Pen. ec., 1995, 102.

[4] Cass., sez. 6, 16.10.2000, n. 11752, Puma, in Ced Cass., rv. 217384.

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