27 Marzo 2025
27 Marzo 2025

Quote rosa nel Consiglio di Amministrazione

Le cosiddette “quote rosa” rappresentano uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi anni. Il concetto si riferisce all’individuazione di un numero minimo di donne che deve essere eletto all’interno di determinati organi rappresentativi, previsione questa che viene tutelata da espresse disposizioni legislative.

Uno degli obiettivi posti dall’Unione Europea è proprio la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, principio ribadito in numerosi trattati. Per realizzarlo, le direttive e la Corte di Giustizia hanno negli anni analizzato e definito con maggiore attenzione il canone posto dall’articolo 2 TUE e più espressamente dall’articolo 8 del TFUE, che recita: “Nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.”.

Altra norma di riferimento è l’articolo 3 del nostro dettato costituzionale il quale, in modo decisamente avanguardista, impone alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli per realizzare la piena partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione del paese, senza distinzione di sesso.

In particolare, in allineamento con l’intervento europeo e con la Costituzione, l’intervento legislativo ha mosso un ulteriore passo per la concretizzazione della parità di opportunità. Uno dei settori soggetti a modifiche è stato quello societario, nel quale dal 2011 è previsto l’obbligo per le società quotate che almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia di genere meno rappresentato.

La legge 120/2011 (cd. Golfo-Mosca) ha aggiunto all’articolo 147ter TUF il comma 1-ter.

Quest’ultimo prevede oggi espressamente che “Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti”, rimettendo allo statuto l’implementazione delle modalità di eventuale sostituzione e formazione delle liste per l’elezione. Tale prescrizione si applica per tre mandati consecutivi.

Il meccanismo è protetto e regolato dalla CONSOB, che può intervenire anche con sanzioni amministrative pecuniarie.

La riforma ha acceso un vivo confronto anche con le associazioni di categoria, che si è rivelato di supporto nella successiva modifica del 2012 al Regolamento Emittenti, il quale ha accolto la pronuncia legislativa adeguando l’articolo 144-undecies, che richiama con ulteriori dettagli tecnici quanto stabilito precedentemente.

La legge Golfo-Mosca pone comunque un limite temporale: nel 2022 infatti, terminerà la sua efficacia.

È utile ricordare tuttavia che alcune peculiarità sono state affrontate e regolate nel caso degli organi di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni non quotate, per le quali è previsto anche un monitoraggio specifico affidato al Governo.

La legge sta dando buona prova di sé. I dati pubblicati dalla Commissione Europea lo scorso luglio evidenziano un incremento decisivo nella presenza della donne nei consigli di amministrazione delle “large listed companies”. Addirittura, l’Italia ha registrato il maggiore aumento percentuale nella presenza di donne in tali organi. Sarà però necessario attendere i prossimi anni e il termine dell’efficacia della legge per verificare la stabilità della modifica legislativa.

POTREBBE INTERESSARTI