28 Marzo 2025
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Professori emeriti, il caso del prof. Marinelli e la recente pronuncia del TAR Toscana

professore emerito

Di recente, con sentenza 1257 del 19 ottobre 2017, il TAR Toscana si è pronunciato rigettando il ricorso del prof. Marinelli che lamentava l’illegittimità delle ragioni che hanno impedito il conferimento allo stesso del titolo di Professore emerito.

Per esigenze di chiarezza, giova richiamare la disciplina sul punto.

Il “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e professore ordinario”, emanato con D.R. 649/2013, all’art. 2, comma 2, disciplinando i requisiti e la procedura necessari per il conferimento di siffatto titolo, prevede che lo stesso sia attribuibile: “a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell’Ateneo mediante:

  1. La qualità della produzione scientifica
  2. Le responsabilità istituzionali nell’ateneo”.

 Pertanto, è sufficiente la mera lettura del regolamento per comprendere l’equiordinazione dei due requisiti che, laddove posseduti congiuntamente, devono essere discrezionalmente bilanciati dal Senato Accademico, in sede di approvazione della proposta di candidatura così come prospettata dal Dipartimento.

I giudici del TAR Toscana hanno ritenuto riduttivo  che “il titolo di emerito possa spettare ai soli candidati contestualmente in possesso del duplice requisito”, soprattutto potendosi trovare dinanzi a docenti che preferiscano sacrificare la propria ricerca scientifica, al fine di dedicarsi a dar lustro all’Ateneo di riferimento assumendo ruoli di rilievo dal punto di vista della responsabilità e della gestione.

Infatti, il giudizio richiesto al Senato è connotato da amplia discrezionalità, tanto da poter eventualmente ritenere assorbente e dunque sufficiente per l’attribuzione del titolo, il possesso anche di uno solo dei due requisiti in capo al candidato. Diversamente, l’intenzione di riconoscere al Senato un ruolo prettamente formale, privo di qualsivoglia discrezionalità in ordine all’attribuzione del titolo, colliderebbe con la previsione del successivo art. 3 del regolamento che, nel limitare ad un certo numero massimo le candidature approvabili, rimette la scelta alla piena discrezionalità del Senato, laddove il numero dei candidati proposti superi quello massimo individuato.

Infine, i giudici hanno ritenuto che coloro i quali, come il prof. Martinelli in questione, abbiano tanto ricoperto un ruolo di responsabilità istituzionale, quanto si siano prodigati nella produzione scientifica, non possano richiedere un giudizio frazionato, che, pertanto, si limiti a tenere in considerazione soltanto uno dei due profili, ancorchè posseduti entrambi.

Dunque, secondo i giudici del TAR Toscana, il ricorso è da rigettarsi. Non sussistono elementi che possano far ritenere illegittime le considerazioni del Senato, operate nell’esercizio corretto della propria discrezionalità.

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