Con decreto cautelare ex art. 61 c.p.a., il presidente del TAR Molise ha previsto la sospensione dei provvedimenti dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise (ASREM) nella parte in cui dispongono, immotivatamente, “il ricovero di una paziente senza aver effettuato preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus”.[1]
Baricentro della questione appare una nota del 16 marzo 2020 dell’Azienda Sanitaria, con la quale si stabilisce che “le strutture pubbliche e private dovranno garantire la disponibilitá di posto letto, in maniera prioritaria agli assistiti dimessi dalle UUOO ospedaliere, attraverso l’UVM (unità di valutazione multidisciplinare) del distretto di residenza. In merito ai pazienti provenienti da altre regioni, le strutture dovranno essere garantite sull’assenza di contagio da coronavirus mediante presenza di risultato negativo al tampone, eseguito presso la struttura di provenienza”.
A tal proposito l’ASREM, con una successiva nota integrativa, ha escluso i pazienti ricoverati presso strutture sanitarie aziendali del Molise dal novero dei soggetti su cui effettuare un tampone in via obbligatoria, essendo la necessarietà o meno dello stesso rimessa ad una valutazione effettuata dai medici ospedalieri, prevedendo l’obbligatorietà del tampone oro-faringeo per i soli pazienti provenienti da strutture sanitarie di altre regioni.
La ricorrente RSA, nel dichiarare la propria disponibilità ad accogliere pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere, aveva richiesto di sottoporre a tampone preventivo tutti i pazienti per i quali è fatta domanda di ricovero presso la propria struttura, senza distinguere tra pazienti provenienti da strutture regionali o meno. Alla richiesta della RSA ricorrente, l’ASREM avrebbe risposto con un diniego implicito ed immotivato.
In particolare, l’asserita situazione di illegittima si sarebbe concretizzata con la richiesta rivolta dall’ASREM alla struttura ricorrente, datata 24 marzo 2020, di accogliere, in regime di ricovero per il trattamento riabilitativo, una paziente già ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, in specie “nella parte in cui immotivatamente non prevede il preventivo tampone sulla paziente volto ad accertare l’assenza di contagio e non motiva in ordine alle ragioni del mancato accoglimento della istanza della struttura ricorrente e non effettua alcuna valutazione sulla assenza di rischio di contagio (almeno nella autorizzazione al ricovero nulla si dice al riguardo)”.
Al fine di tutelare i dipendenti, nonché gli ospiti anziani della RSA (soggetti notoriamente più fragili), si rende necessario, da parte dell’amministrazione resistente, ottemperare all’obbligo di provvedere al trasferimento dei pazienti presso la struttura ricorrente solo in presenza di risultato negativo al tampone, senza distinguere i pazienti in base alla regione di appartenenza.
Il presidente del TAR Molise, pronunciandosi ante causa, inaudita altera parte, ha sospeso le determinazioni dell’ASREM. Secondo il giudice, infatti, la circostanza che la ricorrente debba accogliere, presso la propria struttura, un paziente proveniente dal Molise, senza che sullo stesso sia effettuato un apposito tampone volto ad escludere la presenza del virus SARS-CoV-2, renderebbe evidente la sussistenza dei profili di estrema ed eccezionale gravità ed urgenza, nonché di danno grave e irreparabile.
Dirimente sarebbe l’assenza di adeguata motivazione atta a sorreggere le determinazioni assunte dall’Azienda sanitaria regionale, ovvero una motivazione giustificativa della disparità di trattamento prevista per i pazienti residenti nella regione Molise rispetto a quelli residenti altrove.