17 Gennaio 2026
17 Gennaio 2026

Una nuova aggravante per i casi di violenza sessuale sui minori perpetrata dai sacerdoti

La coscienza collettiva ha sempre associato il sacerdote ad una figura fondamentale all’interno del nucleo sociale.

Ad esso è riservato il compito di aiutare le persone che hanno bisogno, ascoltandole, parlando con loro, serbando i loro più intimi segreti al fine di fornire consigli utili, secondo i principi della morale cattolica, in quanto “intermediario” tra Dio e il popolo.

Il sacerdote, all’interno della comunità, è quindi una figura amica e di conforto. Ciò che, in particolare, connota il suo ruolo è il fatto di essere percepito come parte integrante della famiglia dei fedeli.

Più nello specifico, i bambini cattolici, facenti parte di famiglie con difficoltà dal punto di vista economico e sociale, sono portati ad appoggiarsi quasi totalmente al sacerdote, riconoscendo in lui un modello e una presenza stabile nella loro vita e arrivando appunto a chiamarlo “Padre”, identificandolo nel concreto come parte del nucleo familiare.

Questo tipo di rapporto ha delle conseguenze non solo sulla sfera personale, ma anche su quella spirituale: la comunità ecclesiastica diventa una seconda famiglia e un pilastro di sostegno; l’avere fede in Cristo una pietra miliare della vita del bambino (e della famiglia biologica).

Questa premessa di matrice più sociologica che giuridica è necessaria per capire come gli eventi che si sono succeduti dal 2000 ad oggi hanno obbligato a riflettere sul ruolo effettivamente svolto dai sacerdoti italiani e sulle conseguenze delle loro azioni, moralmente e penalmente discutibili.

La frequenza e il numero e l’abominio di tali gesti hanno condotto, oggi, la Cassazione Penale a pronunciarsi sul merito della questione.

Con sentenza 17 gennaio 2017, n.1949, la Suprema Corte si trova ad affrontare un caso di violenza sessuale posta in essere nei confronti di un minore, da parte di un sacerdote dotato di particolare carisma nella comunità dei giovani.

  • L’oggetto della questione riguardava la possibilità di applicare la circostanza aggravante dell’abuso di potere, di cui all’art. 61, n.9, c.p., che recita ‹‹Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto››, al caso del sacerdote sopra citato, il quale, approfittando delle relazioni interpersonali intrattenute con i giovani della comunità ed a volte cogliendo la scusa di praticare massaggi shiatsu, li costringeva ad atti sessuali di vario genere.

L’incertezza, come sostenuto dall’avvocato difensore, constava nel fatto che gli abusi erano avvenuti in occasione del gioco di lotta, senza connessioni con l’esercizio delle funzioni appartenenti al ministro del culto e, di conseguenza, tale circostanza avrebbe reso inapplicabile l’aggravante di cui sopra.

La novità, apportata dalla sentenza in commento, senza entrare nel merito della questione, riguarda la decisione dei giudici di legittimità e il principio di diritto così affermato: ‹‹Nei reati sessuali, è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quanto la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine sacerdotale; tale mandato comprendendo le attività svolte a servizio d ella comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli ed a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività››.

Nel caso in esame, l’imputato coscientemente approfittava della funzione esercitata e strumentalizzava la fiducia che i giovani conosciuti in parrocchia avevano riposto in lui, integrando così l’aggravante, secondo quando affermato dalla Corte.

Dato le premesse sopra descritte, appare evidente come la commissione di abusi da parte di una figura così rilevante all’interno della comunità viene a sconvolgere sia la sfera personale del bambino, il quale non potrà che vivere il rapporto sessuale con la persona che è solita chiamare “Padre” come incestuosa e questo, probabilmente, influirà sulle sue relazioni future, sia quella spirituale. Come anticipato, il sacerdote rappresenta un legame diretto con Dio e se decide di violare le promesse, tipiche del suo voto, questo non può che far crollare il mondo spirituale della vittima, mettendo in dubbio quel sentimento di fiducia, fino a quel momento provato con grande intensità.

Forse sono queste le considerazioni che hanno condotto la Corte a decidere per l’applicazione della aggravante dell’art. 61, n. 9, c.p., così non solo da aggravare le conseguenze della condotta dal punto di vista penale, ma anche per ammonire coloro che cedono a tali abusi, ricordando che la scelta di indossare la veste di “uomo di Dio” non si compie solo al momento dello svolgimento della funzione, ma sempre, in ogni momento della propria vita, soprattutto in relazione alla funzione che i sacerdoti svolgono, tutt’oggi, nella comunità e per la famiglie.

Ad ognuno il suo ruolo.

POTREBBE INTERESSARTI