24 Marzo 2025
24 Marzo 2025

Nomina e revoca degli amministratori delle società partecipate: giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo?

A cura di Pasquale La Selva

Le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma possono costituire società o mantenere partecipazioni di società esclusivamente per le attività di produzione di un servizio di interesse generale, compresa la gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi, per progettare e realizzare opere pubbliche sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, per realizzare e gestire opere pubbliche di interesse generale attraverso un contratto di partenariato, per autoprodurre beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, e infine per servizi di committenza, come disposto dall’art. 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Le società a partecipazione pubblica, dunque, perseguono lo stesso fine pubblico delle amministrazioni statali, ma la disciplina concernente gli amministratori si complica, soprattutto quando è in gioco una controversia proprio sulla nomina e revoca degli amministratori delle suddette società a partecipazione pubblica.

È proprio quello che accaduto in Calabria, dove il presidente di una società a partecipazione pubblica, chiedeva dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro l’annullamento di un decreto del Presidente della Giunta Regionale, con il quale si disponeva la nomina provvisoria di un nuovo presidente. La Regione Calabria proponeva però, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., ricorso preventivo di giurisdizione, spostando così la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La Corte, attribuendo la competenza della controversia al giudice ordinario, pone in risalto la distinzione tra “società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa”, richiamando inoltre, la ulteriore distinzione posta dalla Corte Costituzionale nel 2008 tra “attività amministrativa in forma privatistica e attività di impresa di enti pubblici”.

LE MOTIVAZIONI

La Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, con l’ordinanza n. 21299 del 14 settembre 2017, come aveva già avuto modo di osservare, ritiene che “la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché la P.A. ne possegga – in tutto o in parte – le azioni, in quanto il rapporto di società ed ente locale è di assoluta autonomia, al soggetto pubblico non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo, e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società”.

Ne consegue ovviamente, che il giudice competente a giudicare circa le controversie concernenti la nomina e revoca degli amministratori di società partecipate, è il giudice ordinario, in quanto gli atti impugnati non sono espressione di una potestà amministrativa, bensì di un potere essenzialmente privatistico, che si affaccia alla disciplina dello Statuto della società per azioni.

Concludendo, la Suprema Corte di Cassazione, sottolinea che il fatto concerna un atto uti socius e non già un atto iure imperii.

POTREBBE INTERESSARTI