24 Gennaio 2026
24 Gennaio 2026

Nel licenziamento collettivo vanno considerate anche le mansioni eseguite in passato

A cura di Federico Fornaroli

Con la recentissima ordinanza n. 18093/2024, la Cassazione è tornata a cercare di dipanare dubbi in ordine all’annosa questione del perimetro da considerare qualora una società intenda avviare la procedura di licenziamento collettivo per la chiusura di un intero reparto aziendale.

Ebbene, gli Ermellini hanno statuito che, in un simile ipotesi, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di quelli da coinvolgere nella predetta procedura deve essere estesa anche ai dipendenti degli altri dipartimenti aziendali presso cui abbia, in passato, prestato attività il personale adibito al settore oggetto di eliminazione.

Dunque, la Cassazione non si è “limitata” a richiedere un’attività comparatistica che riguardi più dipartimenti cui, in astratto, possano essere applicati i criteri di cui all’art. 5, L. n. 223/1991 e s.m.i. avuto cura delle mansioni concretamente svolte all’atto dell’avvio della succitata procedura, ma si è spinta sino a domandare una verifica che abbracci persino quelle precedentemente disimpegnate, giacché proprie ormai del patrimonio e capacità professionale dei dipendenti interessati, ancorché inferiori.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il controllo in ordine alla effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto è totale e concernente l’intero periodo lavorativo ascrivibile al lavoratore coinvolto.

Pertanto, la strada in vista della corretta gestione e processazione di un licenziamento collettivo si complica e arricchisce di ulteriori dettagli e formalità sensibili e non trascurabili ai fini della legittimità e tenuta dello stesso.

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