É il 28 novembre 2020, la Corte d’Assise d’Appello Bis di Roma deposita le motivazioni che portano alla condanna di Ciontoli e dei suoi familiari. Una sentenza di 85 pagine, uno stile semplice, chiaro che finalmente ricostruisce succintamente cosa è avvenuta la notte tra il 17 e il 18 settembre 2015, a Ladispoli, un piccolo comune in provincia di Roma. Avevamo già approfondito in un precedente articolo cosa fosse successo al giovane Marco Vannini, in questa sede, cercheremo di spiegare, con le parole della Corte d’Assise d’Appello la ratio incriminatrice per ciascuno degli imputati.
- Antonio Ciontoli.
La Corte d’Appello d’Assise bis di Roma ritiene che “non è logicamente supportato l’assunto secondo cui, se il Ciontoli avesse avuto certezza della verificazione dell’evento, si sarebbe certamente astenuto dalla condotta illecita, essendovi secondo la Corte di Appello una relazione di sostanziale incompatibilità tra il fine di evitare conseguenze pregiudizievoli in ambito lavorativo e la morte di Marco Vannini, perché è vero che anche nell’ipotesi in cui la verificazione dell’evento collaterale rappresenti il fallimento del piano non può escludersi che l’agente abbia effettuato una opzione consapevole accettando in ogni caso la verificazione dell’evento”. Ma non è tutto, ivi si aggiunge che: “certa è la responsabilità di Antonio Ciontoli per il reato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale in danno di Marco Vannini così come contestato nell’originaria imputazione, ferma restando l’entità della pena inflitta e cioè anni quattordici di reclusione, essendo il primo giudice partito da una pena base di anni ventuno, in considerazione dell’esistenza del dolo eventuale, diminuita di un terzo per effetto delle concesse attenuanti generiche di cui all’art.62bis c.p., dovendosi in tal senso confermare la sentenza di primo grado impugnata anche in punto di pene accessorie e di condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite”.
2. La famiglia di Ciontoli.
Per ciò che concerne la responsabilità penale degli altri imputati, la Corte afferma “la responsabilità di Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo per concorso nel reato di omicidio volontario, sotto il profilo del dolo eventuale così come configurato dalla disciplina dell’art.116 c.p. e richiesto dal P.G. in via subordinata, sotto il profilo del c.d. concorso anomalo“, ossia quella “peculiare fattispecie contemplata e disciplinata dall’art. 116 c.p. (così come reinterpretata a seguito della lettura costituzionalmente orientata della norma operata dalla Consulta con la sentenza n. 42 del 13 maggio 1965) a mente del quale qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.
L’art. 116 c.p., afferma la Corte: “descrive e disciplina con la punibilità del correo nolente a titolo, per l’appunto, di concorso doloso anomalo, un caso molto frequente nella pratica e, cioè, quello che taluno dei correi commetta un fatto di reato distinto rispetto a quello originariamente programmato e che tale distinto fatto di reato sia, in ogni caso, sotto il profilo della causalità, riconducibile anche al contributo offerto da altro concorrente che non abbia, tuttavia, la volontà di realizzare il fatto di reato commesso autonomamente dal correo (si pensi al caso in cui, programmato il furto nell’appartamento, uno dei correi si renda responsabile anche del reato di violenza sessuale nei confronti della giovane donna trovata all’interno dell’appartamento). La responsabilità del correo nolente, sulla base dell’art. 116 c.p., è affermata sulla sola scorta del nesso di causalità, sicché, nell’esempio precedente, sarebbe sufficiente ad inferirne la responsabilità dolosa per il delitto di violenza sessuale l’avere, ad esempio, assunto il ruolo di “palo” dinanzi all’abitazione”.
A tal proposito la Corte dichiara che “sebbene tutti i familiari si siano potuti rendere conto della gravità della ferita inferta a Marco Vannini e delle sue sempre più gravi condizioni di salute, la figura autoritaria di Antonio Ciontoli, il suo carisma e le continue rassicurazioni rivolte ai propri familiari unitamente alla diversità di età ed esperienze della moglie e dei due figli rispetto a quelle del marito e padre – militare di carriera e addetto ai servizi di sicurezza del servizio segreto – il diverso ruolo svolto dai singoli familiari compartecipanti non consentono di ravvisare senza dubbio alcuno l’elemento del dolo anche eventuale con riferimento all’evento morte del Vannini, che Ciontoli Antonio si è certamente rappresentato accettandolo, essendo, invece, assolutamente certa, alla luce di tutti gli elementi raffigurati a loro carico, una accettazione da parte di detti familiari di un evento meno grave e diverso da quello ravvisato ed accettato da Ciontoli Antonio, cioè quello delle lesioni anche gravi in danno del Vannini”. In conclusione: “l’evento morte non fosse stato ipotizzato, e quindi, accettato dai familiari di Antonio Ciontoli come conseguenza della grave lesione subita da Marco Vannini è contenuta proprio nelle famose intercettazioni ambientali del 18 maggio 2015 laddove sia Martina che Federico affermano che nessuno di essi avrebbe mai potuto prevedere che Marco sarebbe morto pur evidenziando la situazione grave in cui versava il giovane a causa della ferita e nulla riferendo circa i motivi di non avere proceduto alla richiesta di un intervento sollecito e mirato dei soccorsi”.
In conclusione, la Corte d’Assise d’Appello bis, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dalla I Sez. della Corte d’Assise d’Appello di Roma, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 febbraio 2020 e in riforma parziale della sentenza dalla prima Corte il 18 aprile 2018 conferma la condanna per Antonio Ciontoli, e – in base all’art. 116 c.p. – condanna gli altri imputati per il reato previsto al capo a) della rubrica, e per l’effetto, concesse le attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis c.p., alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione.
Scarica la sentenza della Corte d’Appello d’Assise bis: Omicidio Vannini: sentenza-appello-bis-ciontoli
Per ulteriori commenti si legga anche:
Di Gennaro F., Dolo eventuale o colpa cosciente: la nuova tappa compiuta dalla Corte di Assise d’Appello di Roma.