28 Marzo 2025
28 Marzo 2025

Modifiche al codice penale in materia di terrorismo

Terrorismo
Terrorismo

Il D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito in legge 17 aprile 2015, n. 43 introduce nel nostro ordinamento due nuove fattispecie di contrasto al Terrorismo: la punibilità dell’arruolato (art. 270-quater, secondo comma, c.p.) e l’auto-addestramento (art. 270-quinquies, secondo periodo, c.p.). Le nuove previsioni, come ci si appresta a dimostrare, non rispondono a reali esigenze di diritto sostanziale: indeterminatezza delle fattispecie e sovrapposizione con altre sono i tratti salienti di questo intervento legislativo. La vera ragione del loro inserimento può forse essere ricercata nel fornire maggiori strumenti, in fase di indagini preliminari, all’Autorità Giudiziaria per la prevenzione dei fenomeni di Terrorismo

Il terrorismo non nasce negli anni 2000, sebbene è proprio in questi anni che più fortemente si sente la sua triste presenza sul territorio internazionale. Il terrorismo viene oggigiorno ricondotto ad atti di matrice islamica, ma come fenomeno è molto più risalente basti pensare alle Brigate Rosse, alla Prima Linea, Rivoluzionari ed altre distinte in titolus, structure et modus agendi. Queste ultime organizzazioni erano dotate di una struttura gerarchica dove vi è la mente dirigenziale, che è sovrana, e subordinate a questa le forze esecutive. La nuova versione di terrorismo di matrice islamica invece fa notare come gli attentati vengono compiuti da singoli individui, spesso immigrati di seconda generazione, i quali, dopo un viaggio in Siria o dopo essere entrati in contatto con ambienti radicali anche magari in carcere, si radicalizzano a loro volta e, quasi autonomamente, organizzano attentati terroristici. Vengono a configurarsi quasi delle mine vaganti, senza schemi precisi e incontrollabili. Il coordinamento centrale è praticamente assente; le cellule terroristiche nascono e agiscono “propria sponte“.  Ed è stata proprio questa diversità a far sentire l’esigenza di modificare il codice penale anche se non tanto dal punto di vista sostanziale quanto più processuale.

Gli artt. a cui ci si riferisce sono :

Art. 270 quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Chiave di lettura:

Apportando le modifiche a tale norma, il legislatore ha voluto ampliare l’ambito di intervento preventivo-repressivo dello Stato nei confronti di condotte che possono rappresentare un pericolo, anche solo potenziale come l’arruolamento per le istituzioni di uno stato, anche estero oltre che per l’incolumità delle persone. La fattispecie è stata oggetto di modifiche ad opera del decreto antiterrorismo (d.l.7/2015) proprio perché prima di tali interventi ciò che rilevava era esclusivamente la condotta degli arruolanti e nessun rilievo autonomo aveva quella dell’arruolato; inoltre essendo configurata una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, si escludeva che l’arruolato potesse essere ritenuto concorrente eventuale ex art. 110 c.p. oggi quindi riconosciuta. Lo spazio applicativo del nuovo art. 270-quater, co. 2 c.p. sembrava, dunque, essere ritagliato in negativo rispetto a quello della realtà associativa: laddove vi sia un’associazione criminosa, si applicherà l’art. 270-bis c.p. mentre, al contrario, in presenza di meri contatti tra individui, slegati da qualunque forma associativa, si applicherà la nuova fattispecie di arruolamento. Già da queste prime note si poteva evidenziare le perplessità circa i reali spazi applicativi che la fattispecie poteva avere. Per tale perplessità, la Cassazione penale con sent. 39430/2008 ha statuito che in tema di associazioni sovversive con finalità di terrorismo internazionale, la condizione dell’arruolato (che non risponde del reato di cui all’Art. 270 quater) o dell’addestrato (punibile ai sensi dell’Art. 270 quinquies) non preclude la responsabilità di questi ultimi in ordine al reato associativo di cui all’art. 270 bis c.p.; qualora essi non siano solo tali ma entrino a far parte dell’0rganizzazione terroristica in nome e per conto della quale l’arruolamento o l’addestramento siano effettuati, considerando che con l’introduzione delle previsioni di cui agli artt. 270 quater e quinquies c.p. il legislatore ha inteso estendere e non restringere l’area elle condotte penalmente sanzionabili.

Art. 270-quater.1 c.p.- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

Chiave di lettura:

Tale norma, inserita con d.l. 7/2015 nasce dall’esigenza di combattere un fenomeno crescente come quello dei Foreign Figthers letteralmente “combattenti stranieri”. I Foreign Figthers sono coloro che, pur non appartenendo geograficamente ai paesi nei quali è nato il califfato, quindi potendo essere anche cittadini europei, decidono di affiliarsi allo Stato Islamico abbracciandone ideologie e metodo di combattimento. Il fenomeno del terrorismo mostrandosi in continua crescita fa sorgere, giustificatamente, la necessità di punire anche solo chi organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati a tale scopo.

Art. 270 quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Chiave di lettura:

Questa norma prima delle modifiche apportate con il decreto legge antiterrorismo 7/2015, sanzionava penalmente non solo l’addestratore ma anche colui che era stato addestrato per attività finalizzate al terrorismo. Successivamente la norma ha esteso la punibilità anche all’ “auto-addestrato”, cioè colui il quale si sia formato da solo attraverso qualsiasi canale informativo sempre ovviamente che poi ponga in essere, condotte oggettivamente e soggettivamente dirette al compimento di atti terroristici. Inoltre all’ultimo comma si può notare come il decreto abbia aggiunto un’aggravante di reato : “[…]se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”, in quanto correndo l’era della “web communication” appare giustificata ed opportuna l’attribuzione di un surplus di disvalore penale all’impiego di tali strumenti  sia per l’obiettiva pericolosità dei medesimi, in quanto strumento aperto a chiunque e di agevole accesso, sia perché favorisce gli addestratori dal sottrarsi alle proprie responsabilità penali. Se si fa un focus sulla stesura della norma si nota che i soggetti attivi a cui fa riferimento sono l’addestratore (colui che agisce somministrando specifiche nozioni), l’informatore (colui che raccoglie e comunica i dati utili) e l’addestrato (colui che si rende pienamente disponibile alla ricezioni di quelle informazioni). La Cassazione con sent. 38220/2011 ha escluso invece dall’elemento soggettivo il mero informato. Oltre i soggetti attivi, si ponga l’attenzione sull’elemento soggettivo il quale risulta essere doppio, dimostrandosi necessaria la presenza di un duplice dolo specifico caratterizzato dalla realizzazione di una condotta idonea al compimento di atti di violenza ovvero sabotaggio di servizi pubblici esistenziali, ma anche dalla presenza di finalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies.

Entrambe le fattispecie analizzate, da cui si esclude l’art. 270 quater co.1 che giunge nuovo all’interno del codice, suscitano nell’interprete numerose perplessità in merito alle reali possibilità di essere applicate. Si tratta di fattispecie che o si sovrappongono ad altre fattispecie (è il caso dell’auto-addestramento) oppure presuppongono l’esistenza di un contesto associativo (è il caso dell’arruolamento). Le nuove disposizioni, in sostanza, essendo meno definite sul piano della tipicità, permettono, in fase di indagini, maggiore libertà all’azione di prevenzione e repressione dell’Autorità Giudiziaria.

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