27 Marzo 2025
27 Marzo 2025

Mobilità tra Pubblica Amministrazione e Società in house? La controversia è del giudice ordinario

Con sentenza n. 2181 del 18 febbraio 2020 il TAR Lazio ha ribadito che la mobilità per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni e società in house[1] (così come tra pubblica Amministrazione e soggetto privato) integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e, quindi, una cessione del contratto, per cui la relativa giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario.

La questione in oggetto trae origine da una delibera comunale che aveva disposto il passaggio di personale comunale dipendente (assunto con regolare concorso pubblico per il profilo di farmacista con relativo CCNL) alla neocostituita società in house per la gestione delle farmacie comunali. Il Comune in questione, tramite gara a evidenza pubblica, aveva ceduto per un periodo trentennale il 49% delle quote della suddetta società a un socio privato[2].

Una delle neoassunte trasferite eccepiva il cambiamento di status da pubblico a privato ricorrendo avanti il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il Giudice Amministrativo ha eccepito il difetto di giurisdizione, ribadendo quanto affermato in più occasioni sulla mobilità per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni e soggetto privato.

Come tale, la modifica di status in questione integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e, quindi, una cessione del contratto, per cui la giurisdizione sulla controversia a essa relativa spetta al giudice ordinario.

Difatti, in tal caso non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165[3].

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Giudice ha rigettato il ricorso in quanto: “l’atto impugnato non può in alcun modo essere ricondotto alla categoria degli atti di macro organizzazione (la cui giurisdizione a conoscere delle relative controversie spetterebbe al giudice amministrativo), che sono solo quelli attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi[4].

 

 

 

[1] Sull’argomento, si veda la cospicua mole di articoli presente su https://www.iusinitinere.it/ .

[2] Per un approfondimento su tale argomento si veda https://www.iusinitinere.it/possibilita-di-affidamento-in-house-in-presenza-di-partecipazione-privata-23345 .

[3] Cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. un., 17/12/2018 n. 32624.

[4] In tal senso , ex multis, Cass. Civ., sez. un., 21/12/2018 n. 33212.

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