
Il decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di reati tributari, tra le disposizioni meritevoli di attenta analisi annovera di certo l’art. 13-bis.
Esso, infatti, prevede una aggravante cd. “ad effetto speciale” nei casi di condotte illecite poste in essere mediante la partecipazione di un consulente fiscale attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
Il terzo comma di tale articolo prevede che le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II (si parla, in tal caso, di tutti i delitti in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte) sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio di attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
Di supporto a tale delicata materia, risulta degna di menzione la circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”: tale documento fornisce specificazioni per quanto concerne e il piano oggettivo e quello soggettivo della condotta da sanzionare.
Ad esempio, circa tale ultimo profilo, la circolare puntualizza che i professionisti potenzialmente interessati dal contenuto di tale circostanza aggravante sono siano, oltre quelli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, costituiti anche anche dalle altre tipologie di professionisti comunque abilitati a svolgere un’attività di consulenza di tipo fiscale, come ad esempio gli avvocati o i tributaristi che risultino iscritti negli appositi albi.
Per quanto concerne il profilo oggettivo, invece, il semplice atto volto a mettere a disposizione di un cliente il proprio bagaglio di competenze in maniera patologicamente finalizzata alla realizzazione di un reato tributario risulta bastevole per costituire condotta illecita.
Tra tali soggetti, inoltre, vanno ricompresi anche coloro i quali, in ragione del comportamento realizzato, esercitano in concreto qualsiasi attività di consulenza fiscale, a prescindere dal possesso o meno di qualsivoglia titolo abilitativo.
La circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018, ancora, pone in risalto che i succitati modelli di evasione fiscale, affinché rilevino in tal senso, occorre che siano rivolti anche ad un solo cliente; l’unica condizione che deve sussistere è che il meccanismo evasivo posto in essere sia caratterizzato dai requisiti del particolare tecnicismo e dell’idoneità ad integrare una vera e propria struttura fraudolenta.
In particolar modo, dunque, si pone l’accento sul requisito della non ideabilità dell’intera sovrastruttura illecita da parte del solo contribuente: la centralità del contributo del consulente fiscale, in altri termini, è condizione necessaria affinchè possa dirsi concretamente realizzata la fattispecie criminosa in esame.
Fondamentale, infine, è ricordare che la norma richiede che il consulente non realizzi la condotta illecita in veste di contribuente, ma in qualità di concorrente del reato commesso dal suo cliente.
Fonte: G. Di Franco, Evasione fiscale: aggravante se vi è l’intervento del consulente fiscale, www.fiscoetasse.com, 2018.