
Cardine del processo penale è il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del processo (art. 24 Cost.) e quindi mai negabile all’indagato/imputato. Così, ovviamente, anche quando il giudice decide intorno ad una misura coercitiva o restrittiva durante il corso delle indagini preliminari o durante l’udienza preliminare e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale evenienza il diritto di difesa è assicurato dal c.d. interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.), ovvero l’interrogatorio della persona in stato di custodia condotta dallo stesso giudice che ha deciso sull’applicazione della misura cautelare – salvo che il medesimo giudice non vi abbia già provveduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo ai sensi dell’art. 391 co. 3 c.p.p. Se il provvedimento cautelare è stato emesso prima dell’esercizio dell’azione penale, spetterà al giudice per le indagini preliminare svolgere tale interrogatorio, atteso che al PM durante le indagini preliminari spettano compiti di natura prettamente investigativa. Successivamente all’esercizio dell’azione penale, la competenza appartiene al giudice dell’udienza preliminare, mentre se la misura è stata disposta dalla corte d’assise o dal tribunale, essa spetta al presidente del collegio o ad uno dei componenti da lui delegato. Se l’interrogatorio deve essere assunto nella circoscrizione di un altro tribunale, il giudice o il presidente (nel caso di organo collegiale), qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
L’interrogatorio di garanzia deve essere eseguito dal giudice “immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita”, nel caso di custodia cautelare in carcere; non oltre dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione, in caso di qualsiasi altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, diversa dalla custodia in carcere. In base al comma 1-ter, se il PM fa espressa istanza di interrogatorio nella richiesta di custodia cautelare, il giudice vi deve procedere nel termine di quarantotto ore dall’inizio della custodia. Norma, quest’ultima, che va a compensare la rigidità della previsione del sesto comma del medesimo articolo, secondo cui “L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può mai precedere l’interrogatorio del giudice”, spiegata in ragione della diversa natura dell’interrogatorio condotto dal PM e di quello eseguito dal giudice: l’uno di carattere prettamente investigativo, l’altro rispondente ad una esigenza di garanzia. Errato sarebbe dedurre dalla previsione del co. 1-ter che nel caso in cui il giudice non riuscisse ad effettuare l’interrogatorio di garanzia entro quarantotto ore dall’inizio della custodia cautelare la suddetta misura decadrebbe, in quanto la caducazione della custodia è conseguenza dell’inosservanza dei soli termini ordinari previsti dall’art. 294 c.p.p.
A tal punto della descrizione dell’istituto, opportuno è chiedersi in che modo tale interrogatorio funge da garanzia della persona in stato di custodia. La risposta è nel comma 3 dell’art. 294 c.p.p. : “Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275”. In realtà già prima dell’adozione della misura il giudice ha necessariamente verificato la sussistenza di tali presupposti, sicché si deve concludere che il legislatore abbia inteso suggerire lo svolgimento di una nuova valutazione degli stessi alla luce degli elementi emersi nel corso dell’interrogatorio, in un’ottica eminentemente difensiva. Ciò significa che, se ne ricorrono i presupposti, il giudice può provvedere, ai sensi dell’art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta, come espressamente previsto dal medesimo co. 3.
Secondo quanto previsto dalla SS.UU. penali con sentenza del 28 giugno 2005, inoltre, il mancato deposito nella cancelleria del giudice dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti su cui essa si basa ai sensi dell’art. 293 co. 3 c.p.p. prima dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia determina la nullità dell’interrogatorio stesso.
L’interrogatorio è condotto dal giudice secondo le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p. L’indagato deve, allora, intervenire libero all’interrogatorio anche se in stato di custodia cautelare o detenuto per altra causa, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Non possono mai essere utilizzati, neppure col consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterarne la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Inoltre, prima dell’inizio dell’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; che, salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità e le garanzie previste dal codice. L’autorità giudiziaria deve contestare all’indagato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, rendergli noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e comunicargliene le fonti, se ciò non arreca pregiudizio alle indagini. L’indagato è, poi, invitato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le domande sono poste direttamente dal giudice. Se rifiuta di rispondere, ne deve essere fatta menzione nel verbale, eventualmente anche riportando i connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
L’art. 141 bis, inoltre, impone la documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione. È prevista la facoltà di intervento del PM, mentre obbligatorio e necessario è l’intervento del difensore.
L’importanza dell’interrogatorio di garanzia quale strumento posto a presidio dell’esercizio del diritto di difesa emerge con evidenza dal disposto dell’art. 302 c.p.p., che pone l’esecuzione dell’interrogatorio quale condizione necessaria per la valida applicazione delle misure cautelari. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari, difatti, “perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294”, e così le altre misure interdittive o coercitive ex art. 294 co. 1-bis se non vi si procede entro il termine di dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione (Corte Cost. sent. n. 95 del 4 aprile 2001).
“Dopo la liberazione”, continua l’art. 302, “ la misura può essere nuovamente disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono del condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio”.