12 Marzo 2026
12 Marzo 2026

Licenziamento illegittimo nonostante i certificati falsi per malattia del figlio del dipendente

A cura di Federico Fornaroli

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa, con ordinanza n. 220891/2024 del 26/7/2024, in merito ad un caso assai particolare e concernente il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, per giustificare le prolungate giornate di assenza dal lavoro, ha prodotto all’azienda certificazioni mediche false, riguardanti la malattia del proprio figlio.

Nel dettaglio, gli Ermellini hanno statuito che il dipendente è il soggetto tenuto ad inviare al proprio datore di lavoro solo i certificati medici, la cui genuinità non è necessariamente richiesta, in quanto spetta alla società, ove ne ravvisi e verifichi la falsità, a dover osservare l’onere della prova di dimostrare ciò.

Infatti, una simile condotta del dipendente non comporta automaticamente una presunzione di consapevolezza a proprio carico, benché il medesimo sia in una posizione “di forza” nel poter elaborare e fornire dei certificati falsi rispetto al datore di lavoro, conoscendo le effettive condizioni di salute del figlio.

E’ in virtù di ciò che precede che la Cassazione ha confermato le pronunce di primo e secondo grado (rispettivamente, Tribunale e Corte d’Appello di Roma), evidenziando che quanto sopra non rappresentano circostanze sufficienti a costituire l’irreparabile lesione del vincolo di fiducia fra datore di lavoro e dipendente, tale da corroborare l’intimato provvedimento espulsivo di giusta causa.

Sicché, a maggior ragione, il conseguente onere probatorio deve restare inevitabilmente in capo al datore di lavoro e non essere invertito nei confronti del lavoratore interessato.

Tanto premesso, è opportuno sottolineare come la decisione della Suprema Corte ponga significative riflessioni in ordine ad ipotesi analoghe a quella suesposta, soprattutto circa la reale capacità e possibilità dell’azienda di poter dimostrare la falsità dei certificati medici prodotti da un proprio dipendente, senza considerare che, da ciò che emerge dall’ordinanza in parola, non è risultata una valorizzazione sufficientemente convincente dell’elemento soggettivo ascrivibile al lavoratore.

Difatti, sembra che non sia stato precisamente valutato il materiale intento e consapevolezza di quest’ultimo relativamente ai comportamenti assunti e sfociati nella trasmissione di certificati medici falsi. Invero, l’elemento soggettivo appare tipicamente essere un profilo da non sottovalutare in situazioni come quella in oggetto, poiché potrebbe essere un aspetto dirimente nella disamina degli eventi di riferimento e che potrebbe meglio fondare un licenziamento per giusta causa, proprio perché la volontà del lavoratore diventerebbe specificatamente tesa ad arrecare un ingiusto pregiudizio al datore di lavoro e, così, essere idonea a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro subordinato.

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