5 Dicembre 2025
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L’ergastolano ha il permesso di assistere la moglie per la nascita del figlio

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48424/17 ha chiarito che l’ergastolano ha il permesso di stare accanto alla moglie in occasione della nascita del figlio.

Il caso specifico riguarda un’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo che P. G., ergastolano, ha presentato contro il diniego del Tribunale del permesso di far visita alla moglie in occasione della nascita del figlio.

Il Tribunale aveva negato il permesso, constatando che “pur non avendo il permesso richiesto dal detenuto natura di trattamento penitenziario, ma quella di rimedio eccezionale destinato a fronteggiare eventi familiari di particolare gravità, […] la nascita di un figlio non costituiva evento irripetibile della vita familiare, idoneo a integrare la particolare gravità postulata dall’art. 30 ord. pen., potendo in ogni caso il detenuto incontrare sia il figlio neonato che la moglie in sede di colloqui visivi presso l’istituto penitenziario di appartenenza, negli appositi spazi messi a disposizione.”[1]

Il ricorso proposto dall’ergastolano P.G., a sua volta, ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo l’art. 30 ord. pen., ritenendo censurabile la decisione del Tribunale, laddove aveva subordinato la concessione del permesso al verificarsi di un evento “irripetibile”, senza considerare il suo carattere rilevante e particolarmente significativo nella vita di una persona

Proprio per questo, i giudici Supremi, ritenendo il ricorso fondato, hanno deciso di annullare l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame, da effettuare attenendosi ad alcuni principi:

Ebbene, la Corte si focalizza sul contenuto dell’art. 30 comma 2 ord. pen., perché “la legge 354/75 all’art. 30, comma 2, prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti (e agli internati) il permesso di uscire dal carcere, con le necessarie cautele esecutive, per “eventi familiari di particolare gravità”, analogamente a quanto stabilito dal comma 1 della medesima norma per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del soggetto interessato”.[2]   La Corte, in seguito all’interpretazione giurisprudenziale di tale norma, riprende quanto stabilito nella sentenza n. 15953 del 27/11/2015, Rv. 267210 e afferma che “i requisiti della particolare gravità dell’evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell’evento stesso […] di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico: assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, […] per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell’esperienza umana della detenzione carceraria”.[3]

Quindi, l’iter seguito dai giudici è quello che correla la concessione del permesso alla funzione rieducativa della pena (affermata e garantita dall’art. 27 comma 3 Cost.): il contatto con i familiari ed il ruolo della famiglia giocano un importantissimo ruolo ai fini del reinserimento del detenuto nella società, pertanto, l’evento nascita può sicuramente costituire un elemento che legittima la concessione del permesso c.d. di necessità.

Inoltre, “la nascita di un figlio riveste quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare gravità dell’evento familiare postulata dall’art. 30 co. 2 ord. pen.”[4], per cui non è esclusa dall’ordinamento.

Il carattere di novità della sentenza è il seguente: per i giudici “la nascita di un figlio rappresenta un evento che normalmente implica una notevole intensità emotiva che nella normalità caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute di madre e figlio”[5], pertanto, anche il genitore ergastolano necessità di partecipare personalmente e direttamente alla nascita di un figlio, evento eccezionale e prezioso e non sostituibile dal permesso di poter ricevere una visita da parte della madre e del neonato in un altro momento.

[1] Cassazione Penale, sez. I, 20 ottobre 2017, n. 48424

[2]Tratto da www.miolegale.it

[3] Cassazione Penale, sez. I, 20 ottobre 2017, n. 48424

[4] Tratto da www.miolegale.it

[5] Tratto da www.cassaforense.it

Immagine tratta da www.lavorofisco.it

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