A cura di Pasquale La Selva
È stata depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016 la sentenza numero 282 della Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quattro articoli della legge della Regione Marche 20 Aprile 2015 n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia).
Nell’estate del 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva impugnato gli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge Regione Marche 17/2015 adducendo come motivi della sua azione il contrasto della legge regionale con il Testo Unico in materia Edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) nelle circostanze di “governo del territorio”.
In particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 6 della suddetta legge, consentivano di iniziare mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi, anziché tramite permesso a costruire o denuncia di inizio attività (DIA), in violazione dell’articolo 117 Cost.
L’articolo 9 della legge regionale prevedeva che «il Comune può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi» riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive «ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigente di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili». Il Governo adduceva tra i motivi di impugnazione il contrasto della disposizione appena citata con l’art. 7 comma 1 lettera b) del TUE il quale esenta «le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale» dal rispetto delle norme del titolo II del TUE, a condizione che ne sia accertata la «conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni». Ancora, la disposizione regionale contrasterebbe con l’articolo 14 del TUE che non consente il rilascio di permesso a costruire in deroga per le attività produttive.
Il ricorrente aveva anche impugnato l’articolo 12 della legge regionale Marche n. 17 del 2015 in tema di miglioramento sismico degli edifici, in quanto contrastanti con gli artt. 84 e 88 del TUE. In particolare l’articolo 88 riconoscerebbe soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche.
Erano state effettuate anche altre impugnazioni in merito al recupero di sottotetti degli edifici e al rispetto delle distanze minime tra fabbricati.
La Regione Marche, una volta costituitasi in giudizio , sottolineava e richiedeva la inammissibilità della censura di incostituzionalità degli articoli sopra citati per carenza di motivazione e infondatezza.
La Corte Costituzionale, una volta riconosciuta la fondatezza di tutte le pretese del soggetto impugnante la legge regionale delle Marche, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 4 comma 1, lettere a), b), c), d), h) e m); 6 comma 2; 9; 12 e ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità degli articoli 4, comma 1, lettera l); 8 comma 3; 6 comma 1, lettere g) e c); 13 comma 1, lettere a) e b).
Con la presente pronuncia dunque, la Consulta ha confermato la prevalenza della legge statale sulla legge regionale, inoltre ha dato concreta attuazione al disposto costituzionale contenuto nell’art. 117 Cost. concernente la legislazione esclusiva dello Stato nelle materie urbanistico – edilizie contenute nel TUE.