18 Marzo 2025
18 Marzo 2025

Le misure di prevenzione: disciplina e controversie

 

Quando si parla di misure di prevenzione si intende far riferimento a quel coacervo di strumenti, introdotti nel nostro ordinamento dalla l. 27 dicembre 1956 n.1423, consistenti in una serie di provvedimenti afflittivi, restrittivi di libertà e diritti, disposti dall’Autorità Giudiziaria a carico di soggetti “pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità”.

Queste misure possono essere disposte indipendentemente dalla commissione di un delitto: questo aspetto ha fatto sì che esse siano state destinatarie, a più riprese, di dubbi sul piano della legittimità costituzionale, in virtù del fatto che il loro operare prescinde dall’esistenza di una vera e propria sentenza di condanna (differenza fondamentale con le misure di sicurezza, le quali invece necessitano, per essere applicate, di un reato effettivamente commesso e di una condanna effettivamente inflitta).

Presupposti e tipologie

In linea generale, le misure di prevenzione possono essere applicate:

1) A coloro che in base ad elementi di fatto debbano ritenersi dediti a traffici delittuosi;

2) A coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose;

3) A coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Da ciò appare evidente che la pericolosità di cui si discorre deve essere desunta da elementi di carattere oggettivo come ad esempio denunce per reati gravi, procedimenti penali ancora in corso, contatto con persone aventi precedenti penali e simili. Oltre ad essere oggettiva, la pericolosità deve essere attuale, ossia sussistente al momento in cui si procede alla valutazione dei requisiti per l’applicazione della misura più idonea al caso concreto.
Il nostro ordinamento conosce sostanzialmente due tipologie di misure di prevenzione: quelle personali e quelle patrimoniali. Queste ultime, in particolare, sono state introdotte dalla legge Rognoni-La Torre (l. 13 dicembre 1982) con il precipuo obiettivo di fungere da efficace strumento di contrasto all’accumulazione e lo sfruttamento di capitali connessi alle attività illecite proprie della criminalità organizzata.
Per quanto concerne le misure di prevenzione personali, va menzionato innanzitutto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: questa misura ha l’effetto di disporre il ritorno nel comune di residenza ai soggetti inquadrabili in una delle tre categorie succitate, in conformità alla lettera della legge 1423/56.
Altra misura di prevenzione avente carattere personale è la sorveglianza speciale: essa si applica a quei soggetti che, nonostante l’avviso orale, non abbiano modificato la propria condotta in modo da risultare ancora “socialmente pericolosi”. Tale misura ha la peculiarità di poter essere applicata solo a seguito di procedimento giurisdizionale e può essere arricchita dal divieto di soggiorno in una o più province o comuni.
Una nuova misura di prevenzione personale è stata prevista dalla legge 401/89, consistente nell’interdizione, per coloro che siano stati coinvolti in episodi di violenza durante qualsiasi manifestazione sportiva, dall’accesso negli stadi o altri luoghi ospitanti tali tipi di manifestazioni.
Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniali, introdotte, come già si è ricordato, in un’ottica di contrasto alla criminalità organizzata, occorre fare riferimento al sequestro e alla confisca.
La prima delle due misure consiste in un provvedimento avente natura cautelare disposto dal giudice nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che i beni nella disponibilità del soggetto indiziato siano in realtà proventi di attività malavitose.
La confisca, invece, è un provvedimento a carattere ablativo emanato dallo Stato avente ad oggetto beni sottoposti a sequestro dei quali, però, non sia ancora stata dimostrata la provenienza.

Controversie

L’intera materia delle misure di prevenzione è stata posto molto spesso sotto la lente d’ingrandimento della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Quest’ultima, infatti, pur avendo riconosciuto un ampio margine di discrezionalità in capo ai singoli Stati al fine di contenere e sventare in maniera efficace le molteplici manifestazioni riconducibili alla criminalità organizzata, non ha mancato di evidenziare l’indeterminatezza e la non conformità ai principi del giusto processo di tali misure.
Più nello specifico, sul piano del diritto interno sono state le misure di prevenzione patrimoniali a suscitare maggiori perplessità. A far storcere il naso sono state le questioni relative alla insufficiente tutela dei terzi, alla inversione dell’onere probatorio per quel che riguarda la legittimità della provenienza dei beni fino ad arrivare, come già si è accennato, alla problematiche relative alla presunzione di non colpevolezza e alla violazione delle garanzie difensive.
Col d.l. 92/2008, però, si è posto rimedio a un altro grande inconveniente che caratterizzava il settore delle misure di prevenzione: l’applicazione della misura patrimoniale necessariamente subordinata a quella personale. L’attuale disciplina, inoltre, non solo prevede la possibilità di scindere le due figure, ma consente di proseguire il procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale anche nei confronti degli eredi o aventi causa in caso di morte del soggetto proposto per l’applicazione della stessa.

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