27 Marzo 2025
27 Marzo 2025

Le frodi alimentari: caratteri del fenomeno e casistica

Quando si parla di frodi alimentari si fa riferimento alla produzione e alla commercializzazione di prodotti con modalità difformi rispetto alle normative vigenti. Quando si affronta questa tematica occorre ricordare che le frodi alimentari possono suddividersi in due sottogruppi: le frodi commerciali e le frodi sanitarie.
La prima tipologia ha il suo referente normativo nell’articolo 515 c.p. rubricato Frode nell’esercizio del commercio, il quale recita: “Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratti di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103″.

In questo caso, dunque, si va ad intaccare la sfera giuridica patrimoniale del consumatore traendo un illecito profitto ai suoi danni, senza necessariamente alterare l’alimento in sè.

La frode sanitaria, invece, trova il suo spazio nel codice penale nel capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del Titolo VI (Dei delitti contro l’incolumità pubblica), in particolar modo negli articoli 439, 440, 442 e 444, dedicati all’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate e commercio di sostanze alimentari nocive.

Tipologie

Nell’ambito delle frodi alimentari è opportuno porre in essere la seguente classificazione:

1) Le sofisticazioni consistono nel modificare un alimento scadente per renderlo simile ad un altro di buona qualità. Al fine di ottenere questo risultato si ricorre spesso all’aggiunta di sostanze chimiche vietate capaci di alterare sapori ed odori degli alimenti come, ad esempio, l’aggiunta di anidride solforosa alla carne macinata per renderla di colore rosso, l’aggiunta di coloranti all’interno dei vari tipi di pasta, di perossido di benzoile alla mozzarella per accentuarne il colore bianco.

2) Le adulterazioni generalmente modificano la composizione originale di un alimento, con la conseguenza che tanto il suo valore nutrizionale quanto le sue caratteristiche igienico-sanitarie possono subire delle variazioni, mettendo quindi a repentaglio la salute dei consumatori. Grazie al progresso scientifico in materia di tecnologia alimentare, è oggi possibile adulterare un alimento sottraendo dei nutrienti e sostituendoli con altri più economici: è possibile, ad esempio, produrre formaggi utilizzando sottoprodotti, oppure sostituire l’alcol etilico con il metanolo per aumentarne il grado alcolico. Altri esempi di alterazioni sono l’aggiunta di acqua al latte o al vino, l’aggiunta di olio di semi all’olio di oliva per venderlo sul mercato come olio di oliva puro al 100%.

3) Le contraffazioni consistono essenzialmente nel conferire al prodotto una denominazione differente da quella reale, solitamente propria di un prodotto più pregiato, oppure nel formare un alimento apparentemente genuino con sostanze diverse rispetto a quelle di cui è composto di norma. Ad esempio, “marchiare” un formaggio comune con il simbolo di un prodotto D.O.C. o anche vendere per formaggio di pecora un formaggio fatto invece con latte bovino.

4) Le alterazioni consistono nello spacciare come regolari prodotti che sono stati oggetto di modificazioni nei componenti o nutrienti, a causa, ad esempio, di una conservazione non avvenuta secondo i canoni: l’esempio tipico di alterazione è la modifica della data di scadenza posta sulla etichetta, oppure la bonifica dei prodotti ammuffiti o deteriorati pronti per essere messi in vendita come freschi.

5) Le falsificazioni, mediante le quali viene posta in essere una vera e propria sostituzione di un prodotto con un altro, come spesso accade con il burro e la margarina.

Origini del fenomeno e casistica


 In Italia le prime norme riguardo la tutela della salute dei cittadini e l’igiene dei prodotti alimentari risalgono alla fine del 1800, sebbene le prime leggi in materia di frode vengono emanate soltanto nel 1908 e nel 1917. Nel periodo intercorrente tra le due Guerre Mondiali, le frodi aumentarono proporzionalmente alla fame e alla carenza di cibo: esempi emblematici di quel periodo sono il latte diluito con acqua e il pane preparato con povere di gesso all’interno dell’impasto.
Molte sono state le frodi che hanno raggiunto la ribalta a livello nazionale in anni recenti. Nel 2009, ad esempio, i Nas (Nucleo anti sofisticazione), nel corso dell’operazione “Setaccio”, sequestrarono funghi cinesi avariati spacciati per italiani; nel 2010, invece, in Europa è stata la volta della mozzarella blu, prodotto che ha spaventato non poco i consumatori di diversi paesi Ue. Nel 2011 è stato il batterio killer e.coli che ha seminato il panico facendo finire sul banco degli imputati il settore ortofrutticolo, in particolare i cetrioli. Nel 2013, invece, fu la volte di tortellini contenenti carne di cavallo non dichiarata in luogo di quella di manzo; da annoverare vi sono anche i casi della mozzarella prodotta senza latte (quindi a partire da sottoprodotti della lavorazione del latte) o da latte in polvere e di prodotti ittici scongelati e venduti come se fossero freschi.
Sull’argomento non si è fatto attendere (ormai già tre anni fa) il parere della Coldiretti, che ha puntato il dito contro le istituzioni comunitarie evidenziandone l’inefficienza ed il ritardo circa l’attuazione di misure di trasparenza dell’informazione nei confronti del consumatore, come ad esempio l’obbligo di indicare sull’etichetta la provenienza delle materie prime usate.

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