Le disposizioni penali in materia di società
La materia dei reati societari trova ampio spazio all’interno del Codice Civile, precisamente all’interno del Titolo XI del Libro V (Del Lavoro). Infatti, dall’articolo 2621 c.c. all’articolo 2642 c.c. vengono disciplinate una serie di fattispecie che, divise per capi, racchiudono all’interno del medesimo nucleo tematico gli illeciti inerenti la sfera societaria, partendo dalle falsità fino ad arrivare alla confisca.
Capo I – Le falsità
Il Capo I è dedicato alle fattispecie di falsità, partendo dalle false comunicazioni sociali fino a giungere all’impedito controllo, passando per il reato di false comunicazioni sociali in danno di società, soci e creditori.
Il minimo comune denominatore di queste fattispecie è costituito dal d. lgs. 61/2002 (cd. falso in bilancio), il quale ha messo in atto la riforma della disciplina degli illeciti penali e amministrativi inerenti le società commerciali, introducendo una disciplina organica e coesa.
I reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. sono stati riformulati ai sensi della Legge 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza 14 giugno 2015, che ha introdotto una specifica previsione per i fatti di lieve entità, all’art. 2621 bis, ed una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto all’art. 2621 ter[1].
L’art. 2621 c.c. rubricato “False comunicazioni sociali” disciplina la fattispecie applicabile alle società non quotate, mentre l’art. 2622 c.c., “False comunicazioni sociali delle società quotate”, riguarda le false comunicazioni sociali in società quotate.
Autorevole dottrina[2] ha evidenziato che le due nuove formulazioni degli articoli rappresentano il passaggio da una differenziazione basata sull’esistenza o meno di danni nei confronti della società, dei soci o dei creditori, ad una che si basa sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sociali sono poste in essere.
Le nuove norme hanno eliminato, oltre all’evento di danno, anche le soglie di punibilità specificamente previste dalla precedente normativa.
Entrambe le fattispecie di false comunicazioni sociali sono sanzionate come delitto e punite con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di falso in società non quotate, e da tre a otto anni, nel caso di falso in società quotate.
Di grande rilievo è altresì il reato di impedito controllo disciplinato dall’articolo 2625 c.c. Esso configura un reato proprio, dal momento che possono esserne soggetti i soli amministratori di società che impediscano od ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali; tale fattispecie assume la forma dell’illecito penale solo se viene realizzato un danno ai soci mentre, in caso contrario, l’illecito è depenalizzato e viene punito con una semplice sanzione amministrativa.
Capo II – Degli illeciti commessi dagli amministratori
Per quanto riguarda il capo II, di grande rilievo sono le fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti e di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, disciplinate rispettivamente dagli artt. 2626 e 2627 c.c. Tale ultima norma. Volta a tutelare l’integrità patrimoniale, costituisce una contravvenzione sanzionata con una pena più tenue rispetto alla previgente normativa, la quale considerava la fattispecie come delitto, punibile con la medesima pena prevista per le false comunicazioni sociali.
Molto particolare è la disciplina dell’art. 2628, rubricato “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”: si fa riferimento, in tal caso, agli amministratori che acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali perpetrando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve che, per legge, non siano distribuibili. La pena prevista è quella della reclusione fino a un anno, da applicare anche agli amministratori che acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla controllante.
Tale disposizione prende in considerazione due distinte ipotesi delittuose già previste dalla disciplina precedente, colmando però il precedente gap in termini di tassatività e determinatezza, andando a tipizzare l’illecito in conformità ai principi generali del diritto penale.
[1] S. Ruggieri, Il reato di false comunicazioni sociali alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, www.operari.it, 2016.
[2] Maurizio Meoli, Falso in bilancio ancora punibile, in Eutekneinfo, 17 settembre 2015.