12 Marzo 2026
12 Marzo 2026

Le dichiarazioni estorte mediante la violazione del divieto di tortura

Il nuovo articolo 191, co. 2-bis, c.p.p., che recita <<le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale>>, come si evince dal testo di legge, comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura ex art. 613-bis c.p.[1]. Si procede subito con una precisazione. La clausola di salvaguardia permette di affermare che, nonostante quello che è stato appena affermato, <<la “verità” dell’accusa di avere commesso il delitto di tortura dev’essere ricercata legalmente ma strenuamente dallo Stato medesimo>>[2]. Ciò significa che l’art. 191, co. 2-bis, c.p.p. ammette l’utilizzo delle dichiarazioni estorte per provare il delitto di tortura.

Precisato ciò, si può dire che l’innovazione apportata dall’art. 191, co. 2-bis, c.p.p., l. n. 110 del 2017 sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni riprende un principio già affermato nel nostro codice penale del 1989. Si tratta dell’art. 188 c.p.p., il quale tutela la libertà morale della persona. Tale innovazione rientra, quindi, a pieno titolo tra uno dei principi –  pilastro dell’ordinamento giuridico nazionale – senza però integrare un argomento né superficiale né ripetitivo. Se è vero che l’art. 188 c.p.p. fornisce un’indicazione molto precisa sul modo in cui la prova deve essere assunta, è anche vero che l’art. 191, co. 2-bis, c.p.p. assume comunque un significato suo proprio all’interno del contesto giuridico italiano[3]. L’art. 191, co. 2-bis, c.p.p., infatti, rafforza sensibilmente la tutela processuale della libertà morale dell’individuo[4].

Nel sistema convenzionale, si può notare una corrispondenza tra il generale divieto di praticare la tortura ex art. 3 Cedu con il divieto di natura processuale di utilizzare dichiarazioni estorte. Tale collegamento è supportato dalla volontà di garantire, nei massimi termini, la presunzione d’innocenza[5] e, più in generale, la legalità del processo[6].

È vero che non spetta alla Corte Europea la valutazione, in astratto, del rispetto da parte della legislazione interna dei diritti fondamentali tutelati dalla Cedu; né tantomeno di valutare o di esprimere un giudizio in merito alla corretta (o meno) assunzione delle prove da parte del Giudice nazionale. È anche vero, però, che la Corte Europea ha comunque un’influenza determinante sul diritto penale nazionale. Non si può dimenticare, infatti, che una volta conclusa la vicenda giudiziaria i Giudici di Strasburgo hanno il diritto di intervenire, giudicando se l’assunzione processuale ha comportato una violazione dell’equo processo. È con il principio di equità processuale che, quindi, il contesto sovranazionale è in grado di entrare in quello nazionale, finendo per incidere sulla validità delle dichiarazioni raccolte, ex art. 191, co. 2-bis, c.p.p.. L’assunzione di dichiarazioni estorte mediante la tortura violano, senza ombra di dubbio, gli artt. 3 e 6, co., Cedu.

È interessante notare come, in questo contesto, non sia rilevante il fatto che la prova assunta sia decisiva ai fini decisori (regola che, invece, vale per la violazione degli altri diritti fondamentali). L’assunzione delle dichiarazioni, emesse violando il divieto di tortura, diventano inutilizzabili, ex art. 191, co. 2-bis, c.p.p., anche se non sono decisive per il processo in corso, in quanto la violazione di per sé rappresenta una violazione dell’equo processo[7].

A questo punto, è possibile concludere sostenendo che l’inutilizzabilità prevista dall’art. 191, co. 2-bis, c.p.p. simboleggi il rispetto, da parte dell’ordinamento giuridico nazionale, delle norme internazionali e dei diritti fondamentali, al fine di renderli concreti ed effettivi, non solo teorici ed astratti. La conseguenza è che da quel rispetto non possono scaturire interpretazioni del diritti che si pongano al di sotto di standard minimi di tutela, previsti dall’ordinamento europeo[8].

[1] L’art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”, in http://www.altalex.com, 18 luglio 2017.

[2] F. Cassibba, Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis c.p.p., in www.penalecontemporaneo.it, 24 aprile 2018, p. 114.

[3] F. Cassibba, Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità, ibi, p.111.

[4] I. Marchi, Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p., in www.penalecontemporaneo.it, fasc. 7-8/2017, p. 155.

[5] F. Cassibba, Art. 6 – Diritto a un processo equo, in F. Viganò – G. Ubertis (a cura di), “Corte di Strasburgo e giustizia penale”, Giappichelli, Torino, 2016, p. 165 ss.

[6] Id., Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità, ibi, p. 112.

[7] G. Ubertis, Principi di procedura penale europea, Cortina, Milano, 2009, p. 87.

[8] Sul tema, M. Daniele, La triangolazione delle garanzie processuali tra Diritto dell’Unione europea, Cedu e sistemi nazionali, in Dir. Pen. Cont., Riv. trim., 4/2016, p. 57 ss.

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