24 Marzo 2025
24 Marzo 2025

La tredicesima mensilità è un diritto soggettivo solo in certi casi

A cura di Federico Fornaroli

Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, con sentenza n. 30/2025, è intervenuto per dirimere una controversia in materia retributiva concernente il settore del trasporto aereo, di cui è stato investito dai lavoratori interessati.

In particolare, il summenzionato giudice ha dovuto determinare se la tredicesima mensilità sia o meno un diritto soggettivo dei lavoratori e la risposta è stata negativa, con conseguente rigetto nei confronti di parte ricorrente.

Infatti, è stato stabilito che, nel nostro ordinamento, non esiste un diritto soggettivo della generalità dei lavoratori subordinati alla corresponsione della tredicesima mensilità quale componente separata e aggiuntiva alle dodici mensilità che compongono la retribuzione annuale.

Invero, detto elemento può dirsi sussistente solamente in presenza di un contratto collettivo che lo preveda, sia esso di natura nazionale o di secondo livello, ad eccezione delle aziende operanti nel settore industriale, verso le quali il succitato obbligo di riconoscere la tredicesima mensilità mutua dall’accordo interconfederale per l’industria del 27/10/1946.

Più precisamente, il tribunale bustocco ha significato come, in assenza di contrattazione collettiva al riguardo, financo la prassi aziendale di ripartire la retribuzione annua lorda fissa in dodici mensilità debba ritenersi valida e applicabile. E ciò, comunque, tenuto conto che il contratto integrativo aziendale (ossia, di c.d. secondo livello) non disciplina un trattamento economico complessivo inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di settore (Assaereo).

Del resto, l’aspetto cruciale sul punto è rappresentato dalla giusta retribuzione ex art. 36 della Costituzione, tale per cui ove essa è accordata e presente, senz’altro, il comportamento datoriale nel caso concreto non può reputarsi teso a ledere i diritti e le prerogative dei dipendenti coinvolti.

E neppure si potrebbe tentare di considerare il trasporto aereo come parte del settore industriale, stante il palese disposto di cui all’art. 2195 c.c.

Inutile, peraltro, evidenziare come quanto precede abbia diretto riflesso sugli istituti diretti, indiretti e differiti della retribuzione.

Pertanto, siamo di fronte ad una pronuncia di notevole importanza, specialmente per dipanare certi dubbi in ordine alla natura della c.d. tredicesima e, parallelamente, delle prassi aziendali, oltre che della contrattazione di secondo livello che, troppo spesso, vengono sottovalutate dagli operatori del settore. Ad ogni modo, uno dei fulcri intorno cui la vicenda in parola è ruotata e che deve sempre tenersi a mente rimane la nozione di c.d. giusta retribuzione, che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più rilevante per assicurare l’adeguato trattamento economico ai lavoratori.

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