a cura di Martina Criniti
Vincitrice Local Essay Competition ELSA Ferrara 2025, Intelligenza artificiale e lavoro
La progressiva digitalizzazione dell’attività pubblica e l’introduzione dell’intelligenza artificiale all’interno delle aule di giustizia impongono una rinnovata riflessione sui principi costituzionali che governano l’esercizio della funzione giurisdizionale tra cui la riserva di giurisdizione, principio del giusto processo, tutela dei diritti fondamentali, imparzialità e indipendenza del giudice, arrivando fino al rispetto del contraddittorio e della parità delle parti.
In tale prospettiva, l’impiego di sistemi di IA nell’attività giudiziaria non può essere analizzato esclusivamente sul piano dell’efficienza o dell’innovazione tecnologica, tuttavia, quest’ultima richiede un vaglio critico alla luce degli artt. 24, 101, 102 e 111 Cost.
è in questo quadro che il Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale n. 1689/2024[1] – definito anche “AI Act” – posa, dopo numerosi rinvii ed esitazioni, la prima pietra normativa volta a disciplinare l’intelligenza artificiale secondo un approccio basato sul rischio, e a circoscriverne l’utilizzo nei settori più sensibili, tra cui in quello giudiziario. Quest’ultimo per la sua natura viene definito all’art. 6 par. 2 come uno dei “sistemi di IA ad alto rischio”, e menzionato nell’allegato III in cui lo stesso settore prende forma all’art. 8 lett. a. Interessante, di fatto, la formulazione di ampia portata dello stesso articolo: “i sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”, per cui la norma non sancisce de facto un espresso divieto nell’utilizzo di sistemi volti a coadiuvare l’operato della macchina “giustizia”, come si comprende anche dalla lettura del combinato disposto della norma precedentemente menzionata e del considerando n. 61 del Regolamento[2]. Proprio mediante tale interpretazione congiunta, pertanto, si afferma espressamente una sostanziale insostituibilità del giudice-persona[3] in quanto tale, poiché: “il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana”[4].
Quanto al diritto interno, un importante passo è rappresentato dal recepimento del Regolamento con la legge n.132/2025. Taluna disciplina agli articoli 14 e 15, più specificatamente “l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria” con un rilevante sguardo positivo alla stessa. Di rilevante menzione è il co. 2 dell’art. 14 in cui l’intelligenza artificiale avrebbe un impiego di natura organizzativa e semplificativa del lavoro giudiziario con l’inclusione “delle attività amministrative accessorie”[5] e il co. 1 dell’art. 17 il quale modifica in parte l’art. 9, co. 2 del cod. proc. civ. prevedendo l’allargamento della competenza esclusiva del tribunale anche alle “cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale”[6] escludendo così di fatto la competenza del giudice di pace in materia.
In entrambe le normative numerosi rimproveri possono essere sollevati riguardo l’utilizzo di definizioni ambigue, tuttavia, a parere di chi scrive, tali testi legislativi rappresentano un punto di partenza necessitato.
Chiarita dunque l’insostituibilità del giudicante, è opportuno interrogarsi se il suo stesso operato, in virtù delle molteplici estrinsecazioni digitali, possa essere compromesso nella fase processuale di assunzione e valutazione di mezzi di prova digitali, cosiddetti “digital evidence”[7].
Specificatamente nel processo civile, la prima criticità consiste nel ricondurre il concetto di “fatto” enunciato all’art. 8 lett. allegato III del Regolamento alla nozione di “fatto notorio”[8] dell’art. 115 cod. proc. civ, e più specificatamente al co. 2. La giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere, ancora oggi, che la notorietà del fatto derivi da una conoscenza consolidata e condivisa da parte della collettività. Significativa sul punto è la pronuncia della Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18748/2010, che riconosce come il grado di notorietà sia ulteriormente desumibile […] “dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, alla cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell’art. 115 cod. proc. civ.”. Potrebbe apparire come un paradosso, tuttavia, la giurisprudenza non riconosce analogo valore probatorio alle “informazioni presenti sul web” non qualificandole automaticamente come fatto notorio[9] poiché per ritenerle tali, esse necessiterebbero di una doppia verifica: valutazione della veridicità del dato e valutazione circa l’affidabilità della fonte da cui sono tratte. Tale processo laborioso e non privo di difficoltà induce a dubitare che lo stesso giudicante – nonostante l’impegno positivo sancito nell’art. 15 co.4[10] – riesca effettivamente a discernere informazioni attendibili dalle fake news[11].
Oltre alla criticità sopracitata, si configura una ulteriore difficoltà concernente l’inquadramento di tali tipologie di “informazioni” nell’ambito del sistema probatorio. Quanto ai recenti sviluppi tecnologici, il riferimento in questa parte è alla piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT[12] : la giurisprudenza si sta ancora uniformando sul punto circa l’utilizzo di tale strumento, per cui ad oggi si rinviene solo ad una mera menzione di “ChatGPT” nella sent. Cass. n. 14631/2024[13] senza di fatto giungere a una trattazione nel merito dell’utilizzo della stessa. Soltanto il TAR del Lazio nella sent. n. 4546/2025, nonostante la dichiarata apertura in positivo verso l’impiego di piattaforme di intelligenza artificiale[14], si è pronunciato contrario all’utilizzo della piattaforma “ChatGPT” limitatamente alle interrogazioni effettuate su di essa, poiché “prive di qualunque fondamento logico e giuridico”, rigettando così il ricorso ritenendolo inammissibile.
Quanto all’utilizzo dell’applicazione Google Maps, in una sola pronuncia la Cass. Pen. n. 36315/2016 ha dichiarato inammissibile una prova “digitale” acquisita da un giudice in Camera di Consiglio: questo vista la natura della prova documentale – prova costituita – e la modalità di assunzione della stessa ss. art. 526 cod. proc. pen., per cui il giudice avrebbe attivato un canale di conoscenza unilaterale, contrario al principio del contradditorio.
D’altro canto, orientamenti più concessivi si sono segnati con la Cass. Civ. sent. n. 16165 del 21 dicembre 2011, la quale ha riconosciuto come “fatto notorio” quel fatto che rileva ai fini di prova e da cui sia desumibile un dato geografico o topografico di una città, a ragione del fatto che questi “dati” sono comunemente conosciuti dalle parti e dallo stesso giudice, per cui sarebbe irragionevole poter supporre la loro non veridicità[15]. A conferma del precedente orientamento la Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 35869 del 2023 ha ritenuto ammissibili fotogrammi scaricati dal sito internet Google Earth, definendoli a tutti gli effetti prove documentali pienamente utilizzabili.
Dello stesso avviso è anche il TAR della Calabria che si è espresso analogamente in materia con la sentenza n. 1604 del 25 settembre 2018, ritenendo che la data di realizzazione di un’opera edilizia potesse essere dimostrata in giudizio sia sulla base delle aerofotogrammetrie acquisite presso l’Amministrazione e sia dalle immagini presenti sul programma Google Earth.[16]
In conclusione, l’assunzione di prove digitali, secondo l’opinione di molti giuristi[17] nonché la dottrina più autorevole in materia, potrebbe portare al sistema giudiziario numerosi vantaggi[18] nonostante la loro costante evoluzione e difficoltà di inquadramento ai fini probatori, vantaggi che sarebbero tali a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie[19] e che, “l’utilizzo di procedure informatizzate (…) non [costituisca] motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento”[20].
[1] Tale regolamento definisce quattro categorie di rischio per i sistemi di intelligenza artificiale classificandoli in maniera progressiva da: 1) rischio inaccettabile, 2) rischio alto, 3) rischio limitato e 4) rischio minimo. Quanto al settore giudiziario nello specifico, questo viene ricondotto all’interno del “rischio alto”.
[2] Il “Considerando n. 61” del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale n. 1689/2024, consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689 sancisce in maniera più “estensiva” come alcuni sistemi di intelligenza artificiale (IA) impiegati nella giustizia e nei processi democratici dovrebbero essere considerati ad alto rischio per il loro potenziale impatto su democrazia, Stato di diritto e libertà individuali. È cruciale classificare o comprendere quali sistemi potrebbero assistere i giudici nell’interpretazione dei fatti e del diritto, poiché eventuali errori ed opacità potrebbero compromettere l’imparzialità. Tuttavia, come esplicita il considerando, il processo decisionale finale deve rimanere a guida umana, limitando quindi l’uso dell’IA alle attività accessorie, come l’anonimizzazione o i compiti amministrativi, che non influenzano direttamente l’amministrazione della giustizia; Dipartimento per il programma di Governo, Focus, “Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale”, 23/04/2024, D.D.L. IA e Regolamento UE su IA, pp. 10 e Comunicato stampa, Consiglio dei ministri n.78, Palazzo Chigi, pag. 5 “attività giudiziaria”, https://www.programmagoverno.gov.it/media/je0lo4i0/focus-ia.pdf
[3] Questo regolamento, storico per l’evoluzione dell’Unione Europea nel suo futuro, rappresenta, se comparato rispetto al panorama internazionale, un approccio contrario a quello “comune”. Per citare alcuni esempi, la Cina già nel 2015 ha avviato le prime sperimentazioni introducendo la IA dapprima come ausilio e nel 2017 ha inaugurato la prima “smart court” in Hangzhou. Nonostante si rinvenga una grande efficienza, ad oggi vengono sollevati numerosi interrogativi quanto all’affidabilità delle pronunce prodotte da un sistema di tal genere e la trasparenza delle stesse. Questo perché si tratta pur sempre di un sistema di black box – scatola nera – dove risulta sostanzialmente molto difficile comprendere, come nelle reti neurali profonde – deep learning – comprendere come la stessa intelligenza artificiale sia arrivata ad una decisione, N. Wang, “Black Box Justice”: Robot Judges and AI-based Judgment Processes in China’s Court System”, 2020, pp. 59 e ss., IEEE International Symposium on Technology and Society; M. Medvedeva, M. Vols e M. Wieling, “Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights” , pp. 237-266, Springer Nature, consultabile: https://www.researchgate.net/publication/352810080_Black_Box_Justice_Robot_Judges_and_AI-based_Judgment_Processes_in_China’s_Court_System#fullTextFileContent .
[4] A. Balsamo, “L’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia”, 2024, Sistema penale, pag. 4, disponibile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1716360284_balsamo-form-intelligenza-artificiale.pdf .
[5] Il co. 2 dell’art. 14 della legge 132/2025 recita: “Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie”.
[6] L’art. 17 della legge 132/2025 recita: “All’articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale”.
[7] Queste prove assumeranno un aspetto rilevante nel prossimo futuro per le indagini poiché grazie all’evoluzione di queste tecnologie, in particolare di sistemi di IOT, Internet of Things, nonché di strumenti che sempre più sono presenti all’interno delle abitazioni, queste saranno in grado di fornire dettagli accurati e significativi; M. Gianluz, “Prove fondate sull’intelligenza artificiale e diritti fondamentali”, in Diritto di Difesa, 15 gennaio 2025, pag 4, consultabile al seguente link: https://dirittodidifesa.eu/prove-fondate-sullintelligenza-artificiale-e-diritti-fondamentali-di-mitja-gialuz/
[8] C. Mandrioli e A. Carratta, “Corso di diritto processuale civile, II – processo di cognizione”, Giappichelli, XX edizione, capitolo IV, pag. 105 e ss; P. Comoglio, J. Nieva-Fenoll, “Intelligenza artificiale e processo”, 2019 Giappichelli, pp. 69 e ss; P. Comoglio, “Nuove tecnologie e disponibilità della prova. L’accertamento del fatto nella diffusione delle conoscenze”, 2018, Torino, pag. 155 ss. e 302 ss; A. Balsamo, “L’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia”, Sistema Penale, pag. 4, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1716360284_balsamo-form-intelligenza-artificiale.pdf; F. Donati, “Intelligenza artificiale e giustizia”, 2 marzo 2020, rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, pag. 7 e ss, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2020_Donati.pdf ; F. Gigliotti, “Fatto notorio e informazioni accessibili in rete”, 20 Dicembre 2019, pag. 1 e ss (consultabile al seguente link:https://www.academia.edu/73295842/Fatto_notorio_e_informazioni_accessibili_in_rete ); E. Di Capua, “L’ART. 115 C.P.C. NEL SISTEMA DELLA PROVA DEL DIRITTO CIVILE, I fatti notori nell’era di internet”, 16 maggio 2018, Palazzo di Giustizia, ordine degli Avvocati Torino e Scuola superiore della Magistratura consultabile: https://ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/2018.05.16-OAT%20e%20FD-Art.115%20cpc-Fatti%20notori%20nell%27era%20di%20internet-DI%20CAPUA-Slides%20%282%29.pdf ; G. Camera, “Indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia”, audizione, 2° Commissione Giustizia, 15 aprile 2024, Sistema penale, pag. 5 e ss. consultabile: https://www.sistemapenale.it/it/documenti/camera-indagine-conoscitiva-sullimpatto-dellintelligenza-artificiale-nel-settore-della-giustizia
- Tenore, “I robot in giudizio! Considerazioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) da parte del magistrato: abdicare al ragionamento e alla riflessione quotidiana a favore di un robot togato, ovvero un “cretino digitale”, è un bene per la giustizia e per i suoi destinatari?”, 2023, Corte dei conti, consultabile: https://www.corteconti.it/Download?id=12cdfa62-d2b2-43b0-a5d0-cdebde81d7a6
[9] Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Genova il 12 aprile 2013 (consultabile al link: affermando “le informazioni presenti sul web non sono notorio per il solo fatto di essere reperibili”. Questa contrarietà nel ritenere le informazioni presenti sul web come non attendibili viene contrapposta, nella stessa motivazione, ad una autenticità delle citate “visioni satellitari”.
[10] Rilevante è la menzione di tale articolo 15 e del suo co. 4 che afferma un necessitato impegno per l’elaborazione di linee programmatiche volte alla formazione dei magistrati con riguardo al “tema dell’intelligenza artificiale (…), impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria (…), formazione digitale di base e avanzata, acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, (…) sensibilizzazione sui benefici e rischi [della stessa]”.
[11] Sul punto, G. Riva, “Fake news. Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità”, Il Mulino, 2018
[12] Tribunale del TAR del Lazio, sentenza 3 marzo 2025, n. 4546.
[13] Cass. Pen. Sez. III, sentenza 11 gennaio 2024, n. 14631/2024. Qui la Cassazione menziona per la prima volta il termine ChatGPT per indicare come anche la piattaforma aveva dimostrato evidenze di “un’area non soggetta ad alcun vincolo” pp. 3.
[14] Apertura che si inserisce nella lettura del combinato disposto dell’art. 97 Cost. e art. 3-bis della legge 241/1990 dove “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Alla luce di quanto sancito dai precedenti dettami e dal Consiglio di Stato non vi sarebbero particolari limiti proprio all’impiego della informatica quando i principi cardine vengono rispettati: principio di non esclusività della decisione algoritmica, principio di non discriminazione algoritmica e principio di pubblicità e trasparenza. In aggiunta e in virtù di tali principi, l’impiego di “strumenti informatici e telematici” ss. art. 3-bis l. 241/1190, secondo il Consiglio di Stato, deve ugualmente essere utilizzato per attività vincolate e discrezionali – qui di fatto ribaltando la dottrina laziale che riteneva legittimo l’impiego di tali strumenti per le sole attività vincolate della pubblica amministrazione– della PA.
[15] Dello stesso avviso è stata anche la pronuncia della Cass. Civ. sentenza n. 2808, 6 febbraio 2013 dove ha ritenuto e definito il fatto notorio come quel fatto che sia percepito e osservato dalla collettività, anche se circoscritto ad un ambito territoriale, in modo tale che il giudicante possa valutarne criticamente la veridicità.
[16] I fotogrammi vengono riconosciuti come prove documentali pienamente utilizzabili.
[17] L. Viola, “L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo”, Rivista 21 Federalismi, 2018, pag. 43
[18] Tra i principali vantaggi si annoverano, a titolo esemplificativo, la riduzione dei tempi della giustizia, una maggiore efficienza del sistema ed una maggiore certezza e garanzia probatoria.
[19] S. Jones, “Trial by Google Maps? The Dangers of Admitting Privatized GIS Technology by Judicial Notice”, cap. IV : “THREATS TO THE ADVERSARIAL SYSTEM”, in California Western Law Review, Volume 60, issue 1, art. 7, p. 211 ss.; Rilevante la menzione della citazione di Stefano Rodotà in “Privacy, libertà, dignità” in relazione alla materia probatoria per cui lo stesso autore afferma: “senza una forte tutela del “corpo elettronico”, dell’insieme delle informazioni raccolte sul nostro conto, la stessa libertà personale è in pericolo”.
[20] Consiglio di Stato, Sez., VI, sentenza n. 8472, 13 dicembre 2019; sul punto il Consiglio si pronuncia in ottica propositiva all’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale con l’obiettivo di introdurre strumenti rispondenti ai principi di efficienza ed economicità dell’amministrazione ss. art. 1 l. 241/1990 ed il principio costituzionale di buon andamento ss. art. 97 Cost. essa si pone come obiettivo quello di conseguire i propri fini con il minore dispendio di mezzi e risorse. Proprio la nuova legge sull’intelligenza artificiale riflette i medesimi obiettivi, specificatamente all’art. 14. Tale pronuncia è significativa – e determinante per l’evoluzione della giurisprudenza attuale (si rimanda alla nota n. 12) – poiché da un lato sancisce una certa contrarietà all’applicazione “cieca” dell’intelligenza artificiale come strumento volto a sostituire in toto il giudicante – tale contrarietà si sostanzia nella difficoltà di comprendere come un determinato algoritmo si muova e sulla base di quali dati lo stesso fornisca le sue informazioni, questo proprio per la sua natura di black box a cui si faceva riferimento precedentemente ( v. nota n.2) – dall’altro lato, il Consiglio di Stato nello specifico si apre alla comprensione, evoluzione ed integrazione della stessa IA, infatti la stessa afferma: “Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato” p. 13.1 par. 3 pag. 7 sentenza n. 8472 del 13 dicembre 2019. In aggiunta, S. Rodotà in “Privacy, libertà, dignità”, citazione, 2004, 26° conferenza Internazionale sulla protezione dei dati, discorso conclusivo, par. 2, consultabile al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1049293