13 Aprile 2026
13 Aprile 2026

La modifica dell’accusa: il fatto nuovo ed il fatto diverso

Nel nostro sistema processuale penale vige un fondamentale principio espressione del sistema accusatorio: il  principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, il quale si esplica in due postulati: da un lato, il giudice non potrà pronunciarsi su un fatto che non sia stato portato preventivamente  a conoscenza dell’imputato secondo le modalità previste dalla legge, dall’altro l’imputato ha il diritto di essere giudicato in relazione al solo fatto che gli sia stato formalmente addebitato.

Tuttavia, vi è una eventualità che non va trascurata: nel corso dell’istruzione dibattimentale potrebbero emergere dei nuovi elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Ebbene, in questo caso dovrà essere offerta la possibilità al pubblico ministero di modificare ed integrare l’accusa risultante dal decreto che dispone il giudizio. Giunti in tale fase processuale, infatti, sarebbe controproducente ritornare alla fase delle indagini preliminari  al solo fine di riproporre una accusa formalmente corretta, per cui il legislatore garantisce la contestazione della accusa ex art. 516 c.p.p., senza impedire, però,  la prosecuzione del dibattimento.

Quali sono, dunque,  le caratteristiche di tale mutamento dell’accusa?

Innazitutto è fondamentale che il fatto storico rimanga, dal punto di vista sostanziale lo stesso e che, in generale, la contestazione sia inerente ai fatti oggetto del giudizio.

In secondo luogo, ricordiamo che tale potere di modifica dell’accusa spetta esclusivamente al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 516 c.p.p. che effettuerà la contestazione personalmente all’imputato, dal momento che risulta in gioco l’oggetto stesso del processo.

Inoltre la nuova contestazione non potrà eccedere i limiti della competenza del giudice, per cui, qualora fosse integrato un reato di competenza superiore, vi sarà la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Connessa a questa ipotesi vi è quella della contestazione suppletiva, disciplinata all’art. 517 c.p.p., volta all’ampliamento del giudizio. In questa ipotesi, nel corso dell’istruzione dibattimentale, emerge un fatto connesso a quello per cui si procede, in particolare, un fatto posto in rapporto di concorso formale o di continuazione, oppure si  integra questa ipotesi nel caso in cui emerga una circostanza aggravante.

Prospettata una modifica dell’imputazione o una contestazione suppletiva, potrebbe sorgere per l’imputato l’interesse a ricorrere al giudizio abbreviato o al patteggiamento, dato il nuovo quadro di riferimento adottato. Data la fase di riferimento, dovrebbe essere preclusa l’opportunità di formulare tale richieste, in quanto il termine ultimo fissato a tal fine è quello delle conclusioni formulate nel corso dell’udienza preliminare.

Si delinea, dunque, una violazione del principio di difesa?

In relazione a due ipotesi, in particolare, non si profilerebbe una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell’imputato. Il riferimento è all’eventualità in cui il pubblico ministero abbia adottato una imputazione erronea od incompleta ed il fatto, sin dalla fase delle indagini, risultava coerente con la valutazione assunta in dibattimento.

Analogamente, non si può rimproverare l’imputato nel caso in cui questo abbia tempestivamente richiesto il patteggiamento ma questo gli sia stato ingiustificatamente negato. Così è intervenuta la Corte costituzionale  nel 1994 e nel 2014, giungendo alla conclusione che se il giudice accerti l’esistenza dei presupposti, dovrà pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena, avanzata dall’imputato in relazione alla nuova contestazione. Nel 2009 lo stesso trattamento è stato esteso dalla Corte alla richiesta di rito abbreviato, in particolare qualora si verifichi la contestazione tardiva di un reato concorrente od un fatto diverso. Successivamente, nel 2014, la Corte ha deciso di adottare un orientamento più estensivo, ritenendo che non rileva se la modifica dell’imputazione sia stata patologica o fisiologica, per cui ogniqualvolta cambi il tema dell’accusa, l’imputato deve avere la possibilità di ritornare sui suoi passi e richiedere, dunque, il giudizio abbreviato.

Detto ciò, occorre operare una precisazione. La disciplina della modifica dell’imputazione varia a seconda del fatto dinanzi al quale ci si ritrova nel corso del dibattimento.

Si potrebbe palesare, infatti, un fatto totalmente diverso, rispetto al quale sarebbe possibile instaurare un  procedimento separato, perdendo quindi, il contatto con il fatto identificato in precedenza. Proprio a tal fine la dottrina è solita distinguere il fatto nuovo dal fatto diverso, nonostante da un punto di vista pratico, si tratti di una linea di demarcazione piuttosto labile.

Il fatto nuovo è quello che può coesistere con quello per cui si procede, tipico esempio è quello del fatto di violenza che si cumula con il reato di omicidio. La distinzione acquista pregnanza proprio laddove il fatto nuovo si sostituisce integralmente a quello precedente, rendendo necessaria la formale assoluzione dall’imputazione originaria. In questo caso non si potrebbe parlare di modifica, bensì di una vera e propria ritrattazione, non consentita nel nostro ordinamento una volta che sia stata esercitata l’azione penale.

Il fatto diverso, al contrario, è un fatto incompatibile con la ricostruzione iniziale, si appunta, infatti, sulle modalità con cui è avvenuto il fatto. Il tipico esempio è quello dell’omicidio del medesimo uomo, realizzato  in giorni differenti.

Circa la disciplina procedurale, l’art. 518, secondo comma, c.p.p. prevede che il fatto nuovo possa essere contestato dal pubblico ministero solo stante il consenso dell’imputato e purchè non ne derivi un pregiudizio per la speditezza del procedimento. Inoltre, una volta avvenuta la contestazione dibattimentale, sorgerà il diritto dell’imputato ad ottenere un termine a difesa, non inferiore a quello per comparire in giudizio. L’art. 519 c.p.p. prevede, poi, in ogni caso, la possibilità di ammettere nuove prove. Vale la pena ricordare che tale articolo è stato oggetto dell’intervento della Corte Costituzionale, nel 1992 e nel 1996, nel parte in cui attribuiva al solo imputato il potere di ammettere nuove prove. Attualmente le prove sono sempre ammissibili secondo le regole generali ed il potere di formulare la richiesta spetta a tutte le parti.

Qual è la sanzione nel caso di violazione delle norme in tema di contestazione?

L’art. 522 ci fornisce la risposta, disponendo la nullità parziale della sentenza di condanna quando quest’ultima sia stata pronunciata in relazione ad un fatto nuovo, ad un reato concorrente o ad una circostanza aggravante.  Dunque la nullità travolgerà i soli fatti e le sole circostanze non regolarmente contestate, lasciando in vita l’accusa principale.

Inoltre, qualora la contestazione sia avvenuta fuori dai casi consentiti, il giudice, con ordinanza, disporrà la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale dovrà riformulare l’imputazione conformandosi alla pronuncia del giudice.

Desta qualche perplessità la applicazione di tale disposizione nel caso in cui il giudice ritienga che il fatto sia diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio ed il pubblico minstero non abbia provveduto a modificarlo o, al contrario, l’abbia modificato erroneamente.

Dati i caratteri del sistema accusatorio, tale potere d’ufficio potrebbe risultare fuori luogo. Una soluzione alternativa sarebbe potuta essere quella di dichiarare l’assoluzione nel merito, data l’infondatezza dell’accusa. Questa soluzione, tuttavia, avrebbe comportato più problemi che soluzioni, dato  il divieto di bis in idem previsto all’art. 649 c.p.p. che vieta di instaurare un procedimento in relazione ad un fatto sostanzialmente analogo a quello per cui sia passata in giudicato la sentenza.

Ricordiamo  che la modifica dell’imputazione potrebbe essere adottata anche in una fase antecedente al dibattimento, ovvero nel corso dell’udienza preliminare.

Infine diversa è l’ipotesi in cui risulti, nel corso del dibattimento, una diversa qualificazione giuridica del fatto, rispetto a quella fornita nell’imputazione.

 

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