10 Giugno 2026
10 Giugno 2026

La legge sugli schiaffi, sarà vera?

“Mazz e panell fann e figli bell” (bastone e pagnotta rendono i figli belli) dice un vecchio proverbio napoletano e pare che la Russia di Putin l’abbia preso alla lettera!

Il 7 febbraio il presidente russo ha firmato la controversa legge che prevede la depenalizzazione del reato di “percosse in famiglia” declassandolo ad un illecito amministrativo punibile con un’ammenda tra i 5mila e i 30mila rubli (80-470 euro), l’arresto da 10 a 15 giorni o 60-120 ore di servizio civile.

Il testo rimuove dal codice penale russo il reato di percosse in famiglia, l’equivalente del nostro art. 572 c.p. che prevede: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. […]”.

In realtà non si tratta di analoghe fattispecie come potrebbe risultare a primo avviso, la fattispecie italiana prevede condotte varie, dai maltrattamenti fisici a quelli psicologici, con atti commissivi od omissivi che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo. È necessario infatti, per la configurabilità del reato – lo ha ribadito la Cassazione sez. VI Penale, sentenza 13 novembre 2015 – 9 febbraio 2016, n. 5258 – che ci sia un’abitualità nella condotta, più atti collegati da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o/e psichica della vittima.

Occorre che una serie di atti lesivi di diritti fondamentali della persona siano inquadrabili all’interno di una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Rv. 249036).

Ancor più la Corte si è espressa precisando che il delitto in questione, relativamente al rapporto genitore-figlio, non si configura solo tramite l’uso di violenza fisica o psicologica ma anche venendo meno agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole previsti dall’art. 147 c.c.; una fattispecie, dunque ben diversa dal reato depenalizzato in Russia.

La legge di depenalizzazione riguarda infatti l’art. 116 del codice penale russo relativo alle percosse che non procurano danni fisici neanche lievi, atti sporadici, occasionali come schiaffi e strattonamenti all’interno del rapporto tra i coniugi stessi e figli; da qui l’espressione legge sugli schiaffi.

Non verrà più punito il marito che picchierà la moglie? O il padre che userà la violenza sui suoi figli? No, non è così!

La Duma, con la riforma in questione, ha cercato di colmare un vulnus legislativo per equiparare la condotta di un soggetto che dà uno schiaffo ad un bambino fuori casa, per questo solo multato, e la condotta di un genitore che punisce il figlio con uno scappellotto, punito con l’incarcerazione fino a due anni.

Lo stesso comportamento illecito, dunque, veniva sanzionato in maniera diversa soltanto perché commesso fuori dalle mura domestiche e da soggetti non necessariamente legati da un rapporto di parentela.

Per tutelare il delicato tema delle violenze domestiche resta in vigore – tra gli altri –  l’art. 117 del codice penale russo che determina l’insorgere di responsabilità penale in capo al soggetto che con frequenza provochi danni anche lievi, tramite percosse o simili, ai suoi familiari.

Il disegno di legge russo sembra dunque più vicino di quanto si creda alla legislazione italiana. In Italia esiste infatti il più semplice reato di percosse previsto dall’art 581 c.p. e dispone che “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro. […]”; si tratta di un reato di competenza del Giudice di Pace ai sensi del D.Lgs. 274/2000, il quale non può comminare pene detentive ma solo pecuniarie secondo modalità prestabilite.

Ebbene, la legge sugli schiaffi è vera, ma non è come tutti ve la raccontano!

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