22 Marzo 2025
22 Marzo 2025

La Golden Share in Italia e i rapporti con l’Europa

A cura di Pasquale La Selva

Con il termine Golden Share (in italiano “azione d’oro”) si intende l’istituto (di origine britannica) attraverso il quale un azionista si riserva la possibilità di apporre il veto su alcune operazioni societarie, delibere e variazioni dello statuto.

Nel campo del diritto amministrativo, questo istituto è largamente utilizzato a favore di un governo durante le operazioni di privatizzazione di enti pubblici, garantendo così allo Stato dei poteri di controllo malgrado la vendita quasi totale del pacchetto azionario.

Le azioni possedute dallo Stato non sono quantificabili, basterebbe anche la detenzione di una sola azione simbolica per continuare a garantire il controllo della Pubblica Amministrazione sull’ente ormai privato.

La ratio di tale istituto è quello di garantire in ogni momento la tutela delle public utilities.

Il Italia il campo di applicazione della Golden Share è dato dall’articolo 2 del d.l. 332/1994, il quale, oltre a prevedere la nomina di un amministratore senza diritto di voto, prevede anche e sopratutto la possibilità di effettuare controlli nelle società operanti nel settore della difesa, delle fonti di energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni ed altri pubblici servizi.

Il diritto di veto può essere esercitato in acquisizioni che:

  • non garantiscono la trasparenza delle operazioni;

  • pregiudicano la libera concorrenza dei mercati nell’interesse della collettività;

  • determinano il coinvolgimento in attività illecite;

  • ledono la conservazione dei poteri speciali;

  • recano gravi pregiudizi agli interessi pubblici che la Golden Share mira a tutelare.

Dopo che l’Italia fu condannata al pagamento delle spese (sentenza del 6 Novembre 2008 – causa C-326/07) proprio a causa dell’abuso dei poteri di controllo contro le disposizioni comunitarie, e dopo l’ultimatum di Bruxelles che aprì una procedura di infrazione n.2009/2255 con la quale è stata bocciata la condotta dell’Italia, ritenuta lesiva del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il nostro legislatore con il d.l. 21/2012, convertito in legge 63/2012 provò ad avvicinare l’Italia al quadro UE in materia di golden share modificando alcuni poteri. Tali poteri possono essere utilizzati esclusivamente per tutelare legittimamente degli interessi comuni come l’ordine pubblico, la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e la difesa. La legge disciplina alcune circostanze:

  • il pericolo di una carenza di approvvigionamento nazionale anche minimo di prodotti petroliferi ed energetici, l’erogazione di servizi pubblici essenziali e un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto;

  • il pericolo di una discontinuità nell’erogazione di servizi pubblici alla collettività;

  • il pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti dei servizi pubblici essenziali;

  • gravi pericoli per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica;

  • le emergenze sanitarie.

La Corte di Giustizia Europea è in una posizione critica rispetto all’istituto della golden share nella parte in cui viola i precetti contenuti nel Trattato di Schengen del 1985, ovvero la libera circolazione dei capitali. Il potere di controllo statale e i relativi poteri appaiono sproporzionati rispetto alla partecipazione azionaria, ma tale anomalia è giustificata dalla prevalenza della pubblica utilità.

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