Il fenomeno dell’aggiotaggio (dal francese agiotage, derivante a sua volta dall’italiano “aggio”, ossia “cambio di valore”) consiste in una condotta illecita volta a provocare sensibili alterazioni dei prezzi di merci o valori allo scopo di trarne indebito vantaggio. Questo reato finanziario presenta caratteristiche e peculiarità tali da trovare i propri referenti normativi sia all’interno del codice penale che nel codice civile.
Caratteristiche
L’art. 501 c.p., rubricato “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio“, costituisce la fattispecie più comune di aggiotaggio. La lettera dell’articolo in parola prevede infatti che chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
La succitata norma delinea il cd. aggiotaggio semplice, reato di pericolo e a commissione anticipata, per il quale è sufficiente l’idoneità in astratto delle notizie o degli artifici a cagionare l’aumento o la diminuzione dei prezzi. L’effettivo verificarsi della lesione, invece, è prevista come circostanza aggravante dal secondo comma del medesimo articolo. Oggetto giuridico è l‘interesse pubblico economico e, quanto all’elemento psicologico, esso è costituito dal dolo specifico, dal momento che si richiede la volontà diretta al fine di provocare un turbamento all’interno del mercato dei valori e delle merci.
Evoluzione normativa
Il d. lgs. 61/2002 (cd. Falso in bilancio) e la legge 62/2005 hanno innovato profondamente la disciplina dell’aggiotaggio come delineata dell’art.2637 c.c.
Il primo provvedimento, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, ha provveduto ad unificare le diverse forme di aggiotaggio presenti nella legislazione speciale, ossia il cd. aggiotaggio societario e il cd. aggiotaggio bancario. Il primo, reato proprio (a differenza dell’aggiotaggio comune), era previsto nell’originaria disciplina dell’art. 2628 c.c. rubricato “Manovre fraudolente sui titoli della società” e tutelava la regolare formazione del prezzo dei titoli nel mercato, con l’obiettivo di impedire che manovre speculative potessero modificare i prezzi dei titoli e pregiudicare gli interessi dei singoli soci. La nuova disposizione in tema di aggiotaggio bancario, già delineato dall’art. 98 della legge 141/1938, è volta invece ad impedire la turbativa dei mercati finanziari e non più l’ambito, più limitato, “dei titoli e dei valori“.
Il nuovo testo dell’articolo 2637 c.c. recita ora: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
La legge 62/2005, invece, ha avuto l’effetto di limitare l’aggiotaggio societario all’alterazione dei prezzi dei soli strumenti finanziari non quotati prevedendo, per quelli quotati, una disciplina apposita nel testo unico intermediazione finanziaria.
Giurisprudenza in materia
In anni recenti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte contribuito a tratteggiare le caratteristiche salienti del suddetto reato. Ad esempio, nella sentenza 20/07/2011, n.28932, la sez. V Penale asserisce che “l’aggiotaggio informativo è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere una specifica condotta di diffusione di notizie false. La replica o la conferma di una notizia falsa, anche se già nota al mercato, non rappresenta un post factum non punibile, in quanto diretta anche a destinatari che meglio possono essere persuasi sulla convenienza dell’operazione o anche investitori nuovi non precedentemente raggiunti dall’informazione“.
Degna di nota è altresì la sentenza, della stessa sezione, 29 gennaio 2012, n. 4324. in cui gli ermellini qualificano il reato di aggiotaggio come reato di pericolo astratto, in quanto richiede che la condotta tipica sia realizzata con modalità tali da rendere concreta la possibilità del verificarsi, in conseguenza della stessa, di una sensibile alterazione del valore degli strumenti finanziari.
Il più eclatante caso di aggiotaggio del panorama italiano è rappresentato dal crac Parmalat. Il continuo tentativo di accrescere il titolo azionario dell’azienda di Collecchio attraverso la collaborazione di professionisti, unitamente a una ragnatela di informazioni errate indirizzate a condizionare il valore dei titoli dell’azienda, si concretizzò nel più grande scandalo consumato da una società privata sul territorio europeo. Tuttavia, dei 29 imputati iniziali risultò condannato in via definitiva il solo Calisto Tanzi, ex patron dell’azienda. Le banche coinvolte per il reato di aggiotaggio informativo (Morgan Stanley, Bank of America, CitiGroup e Deutsche Bank) sono state assolte dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2011.