18 Maggio 2025
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La disciplina dei servizi finanziari nell’ambito del GATS

Le norme contenute nel GATS sono concepite come una disciplina generale, applicabile, in linea di principio, a tutti gli scambi di servizi tra i Membri. Le peculiarità e le esigenze di alcuni sub-settori hanno reso necessaria la previsione di regolamentazione speciale mediante l’adozione di pacchetti di norme applicabili solo a determinati servizi. I Membri hanno deciso di riunire i servizi che presentavano delle interdipendenze in sub-settori autonomi da disciplinare con norme specifiche. Queste norme sono state poi raggruppate in Allegati al GATS.

I servizi finanziari rapprendano uno dei settori la cui disciplina è stata convogliata negli Allegati al GATS. Il primo degli Allegati che tratta di servizi finanziari è stato negoziato nel corso dell’Uruguay Round, mentre il secondo è stato siglato nel dicembre del 1997 e l’adesione allo stesso è stata demandata alla discrezionalità di ciascun Membro. Nel complesso la disciplina risulta scarna e di modesta portata in quanto restano escluse dall’ambito di applicazione le attività svolte dalle banche centrali di ogni altro ente pubblico in attuazione della politica monetaria o dei cambi e quelle che riguardano il regime pensionistico o di previdenza sociale. Ex Art. III dell’Allegato 1 è comunque consentito ai Membri di porre in essere o mantenere in vigore regolamentazioni interne restrittive degli scambi di servizi finanziari al fine prudenziale della tutela degli investitori, i titolari dei depositi o di polizze e, in linea generale, di garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario nazionale. L’Allegato 1 riguardante i servizi finanziari, che consta solo di 5 articoli, si propone di definire in modo puntuale e preciso i settori di applicazione della materia della fornitura di servizi finanziari.

  • L’Art. I si propone di limitare l’ambito di applicazione della disciplina della fornitura dei servizi finanziari che ricade sotto l’ambito di applicazione del GATS alla prestazione dei servizi finanziari che non siano prestati nell’esercizio di poteri governativi;
  • L’Art. II invece introduce le eccezioni alla disciplina generale, per le quali i Membri possono, a titolo cautelare, varare misure derogatorie al fine di “tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei cui obbligo fiduciario dovuto da un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario”.
  • L’Art. III utilizza la tecnica del riconoscimento dei Membri delle misure a carattere prudenziale attuate da altri Membri. Tramite il par. 2 le incentiva e le promuove al fine di introdurre all’interno del mercato un elemento di stabilizzazione tramite la conoscenza reciproca di dette misure;
  • L’Art. IV garantisce che i panels, nel caso siano tenuti ad occuparsi della materia delle misure prudenziali e finanziarie in generale, abbiano le competenze adatte per poter giudicare sulla materia;
  • L’Art. V si preoccupa di fornire le definizioni e di delimitare l’ambito di applicazione della materia dei servizi bancari e finanziari.

 

Fonte immagine: retefarmanet.it

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