27 Marzo 2025
27 Marzo 2025

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto? Ecco la la disciplina penale.

Tra le fattispecie delittuose più gravi in materia tributaria vi è certamente la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punita dall’art. 2 del dlgs. 10 marzo 2000, n. 74  con la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni. Esso si verifica quando taluno “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il decreto legislativo 158/2015, adottato in attuazione della legge delega 24/2014, ha provveduto unicamente ad eliminare la parola “annuali” dal riportato comma 1, con la conseguenza che la sanzione penale si applica a tutte le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IVA, anche a quelle presentate in occasione di operazioni straordinarie o durante procedure concorsuali.

Il secondo comma continua a recitare: “Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Secondo la Terza Sezione Penale della Cassazione, che ha annullato una sentenza della Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 49570 del 16 dicembre 2015, la fattispecie delittuosa si considera perfezionata solo con l’effettiva dichiarazione della presentazione riportante elementi passivi fittizi poiché la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false non è punibile a titolo di tentativo.

Secondo la Corte, infatti, la norma è chiara nel definire la condotta criminosa come l’indicazione, nella dichiarazione sulle imposte sui redditi o sull’IVA, di elementi passivi fittizi, per cui tutto ciò che è antecedente alla dichiarazione non assume rilevanza ai fini dell’integrazione del reato.

Dei delitti di dichiarazione che sono disciplinati dal dlgs. 74/2000, questo è l’unico per il quale non è prevista una soglia di punibilità data la gravità del reato dovuta alla contabilizzazione e all’utilizzazione di documenti falsi in dichiarazione, accompagnate dal dolo specifico (“al fine di evadere le imposte”).

Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono, stando al dlgs. 74/2000, “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

“Operazioni inesistenti”, invece, possono essere:

  1. operazioni mai effettuate e quindi inesistenti oggettivamente;
  2. operazioni effettuate, ma per le quali si indica una fatturazione superiore rispetto a quella reale (si compie, cioè, una sovrafatturazione);
  3. o, ancora, operazioni inesistenti soggettivamente, cioè operazioni che sono state effettuate ma tra  soggetti diversi , avvalendosi di soggetti interposti. È spesso questo il mezzo attraverso il quale viene realizzata la c.d. frode carosello, una frode fiscale piuttosto complessa che si realizza mediante vari espedienti. Il soggetto interposto generalmente è una società cartiera, cioè una società che non produce niente e non è operativa, ma viene creata unicamente per evadere le tasse (da qui il termine “cartiera”, trattandosi di un soggetto che si limita a … produrre carte!). In questo caso, il soggetto interposto incassa l’IVA sulla falsa fattura che ha emesso, senza riversarla poi allo Stato.

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