
Con l’inizio del nuovo anno sul Blog di Beppe Grillo viene pubblicato il Codice di comportamento del Movimento 5 stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie e si legge a chiare lettere che “la ricezione di un avviso di garanzia non comporterà alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti”. La linea del movimento scopre, tutto d’un tratto e con un drastico cambiamento di rotta, l’esistenza della presunzione di innocenza. La decisione su eventuali sanzioni – spiega il testo – verrà affidata al Collegio dei probiviri e al Comitato d’appello che valuteranno caso per caso.
Il movimento pentastellato improvvisamente ritorna sulle affermazioni di qualche anno fa e ritratta, l’avviso di garanzia (rectius: informazione di garanzia) non è per forza indice di colpevolezza.
Garantismo o opportunismo? Chissà!
Prescindendo da eventuali riflessioni politiche facciamo chiarezza sull’art. 369 c.p.p.
Generalmente il Pubblico Ministero non ha l’obbligo di informare il cittadino che è sottoposto ad indagini, lo dovrà fare qualora nei confronti dell’indagato si debbano compiere degli atti investigativi al quale il difensore dell’indagato ha diritto di assistere. Si tratta di atti garantiti come interrogatorio, ispezione, confronto, accertamento tecnico irripetibile, prelievo coattivo di campioni biologici; il Pubblico Ministero invierà per posta in piego chiuso raccomandato l’informazione di garanzia, detta in gergo giornalistico avviso di garanzia per consentire il rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Parlare di avviso di garanzia, come spesso accade a causa di insistenze giornalistiche, non è giuridicamente corretto; l’istituto disciplinato dal codice di procedura penale è rubricato come “informazione di garanzia”. La precisazione, seppur formale, non è di poco conto. Il termine avviso tende solitamente a generare inutili allarmismi, non deve invece essere sintomo di pericolosità ma mera informazione rivolta al soggetto che potrà avvalersi di un proprio diritto.
L’informazione, deve contenere: l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate; la data e il luogo della consumazione del fatto-reato; l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Qualora l’indagato non provveda alla nomina del difensore, il pubblico ministero provvede a nominarne uno d’ufficio.
L’informazione di garanzia è un atto eventuale della fase delle indagini preliminari, ed in quanto tale si colloca in un momento procedurale prodromico all’inizio del processo vero e proprio.
L’indagato ancora non è imputato, e se la presunzione di innocenza è un principio del diritto penale secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva, risulta difficile immaginare come un indagato possa essere ritenuto responsabile di reato.
Ancor più, l’indagato – qualora al termine della fase delle indagini preliminari il Pubblico Ministero decida di archiviare gli atti – non prenderà parte al processo penale vero e proprio, e in alcuni casi non saprà mai di essere stato sottoposto ad indagini.
È bene precisare che la presunzione di non colpevolezza, riconosciuta come principio costituzionale dall’art. 27 Cost. va interpretata nel senso che l’imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma soltanto «imputato» (Corte costituzionale sent. n. 124/1972), nei suoi confronti non potrà essere applicata una pena vera e propria finchè la condanna non sarà passata in giudicata, ma sarà consentita l’applicazione delle misure cautelari.
L’onere di provare la reità del soggetto grava sulla pubblica accusa, mentre l’imputato potrà decidere la linea di difesa più adatta al processo.
La presunzione di non colpevolezza si supera con una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) o quando non si verifica che la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria. Viceversa si potrà avere una sentenza di assoluzione con la formula più favorevole per l’imputato.
L’informazione di garanzia non è dunque sintomo di colpevolezza e nell’ambito del procedimento penale non determina nessun tipo di sanzione a carico del soggetto. Questo è quello che accade nel mondo giuridico, nel mondo della politica è tutta un’altra storia!