a cura di Diletta Cimmarrusti
Sommario: 1. Premessa. 2. Autosufficienza della proposta: l’art. 4 e il rinvio al diritto nazionale. 3. Capitale, conferimenti e tutela dei creditori. 4. Circolazione delle partecipazioni e operazioni straordinarie. 5. Governance e potere di direzione dei soci. 6. Conclusioni.
- Premessa
Con la proposta di regolamento presentata il 18 marzo 2026, la Commissione europea ha dato una prima, concreta configurazione a uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi decenni in materia di diritto societario: la cosiddetta EU Inc., prima – e potenzialmente effettiva – attuazione del c.d. ventottesimo regime[1]. Si tratta di una forma di società a responsabilità limitata uniforme, opzionale e digital-by-default, destinata ad essere introdotta nell’ordinamento di ciascuno Stato membro e ad affiancarsi – senza sostituirli – ai ventisette diritti societari nazionali[2].
La proposta, che individua la propria base giuridica nell’art. 114 TFUE e si affida allo strumento del regolamento (in quanto tale direttamente applicabile), viene presentata come superamento del paradigma dell’armonizzazione per direttive che ha governato il diritto societario europeo per oltre mezzo secolo, dopo le esperienze circoscritte dei tipi sovranazionali esistenti e il mancato perfezionamento della Societas Privata Europaea[3]. Tra gli obiettivi dichiarati, riveste carattere prioritario l’esigenza di ridurre la frammentazione del quadro normativo, quale ostacolo significativo alla creazione e allo sviluppo di un mercato attrattivo per le imprese – in particolare quelle innovative – nonché di contrastare la crescente tendenza dei founders europei a localizzare le proprie iniziative imprenditoriali in ordinamenti extraeuropei.
Le pagine che seguono non si propongono di offrire una lettura meramente celebrativa della proposta, pur a fronte dei molteplici profili di interesse che essa presenta, bensì di sottoporla a un vaglio critico, al fine di verificarne la tenuta sul piano giuridico, con particolare riguardo alla coerenza sistematica e all’autosufficienza della disciplina sotto il profilo propriamente commercialistico[4].
- Autosufficienza della proposta: l’art. 4 e il rinvio al diritto nazionale
La disciplina della EU Inc. si struttura su tre livelli: il regolamento, lo statuto e, in via residuale, per le materie non disciplinate né dall’uno né dall’altro, il diritto nazionale dello Stato di registrazione. In tale architettura, l’atto di autonomia privata – lo statuto – si colloca in posizione intermedia, precedendo l’applicazione del diritto nazionale dello Stato di registrazione. Tale ruolo intermedio permane anche nell’ipotesi in cui venga adottato lo statuto standard predisposto dal regolamento, il quale, pur non costituendo espressione di autonomia privata in senso proprio, continua a operare quale fonte regolativa di rango intermedio rispetto al diritto nazionale, la cui individuazione resta rimessa alla scelta dei soci.
Il rischio è che le “radici nazionali” dello Stato di registrazione finiscano per incidere sul “tronco” europeo, replicando criticità di coordinamento già emerse nell’esperienza della Societas Europaea[5]. La concreta portata del rinvio dipenderà, in ultima analisi, dall’estensione delle materie non coperte dal regolamento e dallo statuto, con la conseguenza che una più ampia e consapevole esplicazione dell’autonomia statutaria potrebbe, a contrario, ridurne significativamente l’ambito applicativo.
Sullo sfondo si colloca altresì la scelta della base giuridica. L’art. 114 TFUE consente di ricorrere alla tecnica di armonizzazione ritenuta più idonea; resta tuttavia aperto l’interrogativo se l’istituzione di una forma societaria nuova e uniforme, destinata ad affiancarsi a quelle nazionali, possa essere ricondotta, in senso proprio, alla nozione di “misura di ravvicinamento” delle legislazioni degli Stati membri, ovvero se essa finisca, piuttosto, per porsi quale strumento funzionale a elidere le più stringenti condizioni procedurali – segnatamente l’unanimità – altrimenti richieste in materia[6].
- Capitale, conferimenti e tutela dei creditori
Il primo terreno sul quale appare opportuno verificare la tenuta del modello è la sua struttura patrimoniale. La proposta segna una significativa discontinuità rispetto al paradigma tradizionale del capitale sociale: non è previsto alcun requisito minimo – potendo la dotazione patrimoniale anche azzerarsi per l’intera vita della società – mentre le azioni sono prive di valore nominale. Ne deriva uno spostamento del baricentro della tutela dei creditori, non più ancorata a un presidio statico quale l’integrità del capitale, ma affidata a strumenti dinamici, quali il solvency test e la dichiarazione di solvibilità degli amministratori, assistiti da un regime di responsabilità personale e solidale per le distribuzioni illegittime[7].
Il passaggio ha natura sistemica e segna il transito da un modello di tutela dei creditori di tipo preventivo e formale, tradizionalmente imperniato sul capitale sociale quale presidio statico, a un modello di matrice di common law, fondato su tecniche di tutela prevalentemente successive, di carattere gestionale e dinamico, incentrate sulla corretta conduzione dell’impresa.
Resta tuttavia da verificare se tali strumenti possano considerarsi effettivamente equivalenti sotto il profilo della protezione accordata ai creditori e, soprattutto, come essi interagiscano con i rimedi che continuano a rimanere affidati agli ordinamenti nazionali.
Qualora tali rimedi continuino a essere disciplinati dal diritto interno per il tramite dell’art. 4, ne deriverebbe che due EU Inc. formalmente identiche potrebbero, in concreto, offrire livelli di tutela differenti in funzione dello Stato di registrazione prescelto dai soci, con conseguente compromissione dell’esigenza di uniformità e con un evidente vulnus alla certezza del diritto.
- Circolazione delle partecipazioni e operazioni straordinarie
Il secondo terreno attiene alla dimensione dinamica dell’impresa. Le partecipazioni della EU Inc. sono dematerializzate e iscritte in sistemi che consentono trasferimenti integralmente online e, in linea di principio, liberi, salva diversa previsione statutaria. Il regolamento disciplina i profili essenziali della circolazione; tuttavia, l’opponibilità dei vincoli alla trasferibilità (quali clausole di prelazione o di gradimento) e, soprattutto, l’efficacia dei patti tra soci non risultano integralmente armonizzate.
È qui che emerge un possibile limite strutturale della proposta: la predisposizione di uno statuto-tipo – ferma la facoltà, rimessa all’autonomia privata, di adottarne uno più articolato – non è accompagnata, per lo meno nella proposta, da un modello di patto parasociale, con conseguente rimessione di tale strumento all’iniziativa delle parti.
Ne consegue l’esigenza di verificare se il meccanismo delineato sia, in concreto, idoneo a governare le criticità che tipicamente si manifestano in sede di circolazione delle partecipazioni e di introduzione di clausole limitative del trasferimento[8].
- Governance e potere di direzione dei soci
Il terzo terreno attiene all’organizzazione interna e offre il caso più emblematico della tensione di fondo. L’organo amministrativo – che può comporsi anche di un solo membro, persona fisica, di cui almeno uno residente nell’Unione – è investito di tutti i poteri non riservati all’assemblea o ad altro organo statutario; nondimeno, i soci possono adottare deliberazioni vincolanti per gli amministratori. A fronte di tale potere di eterodirezione, il regolamento detta – per la prima volta in via diretta a livello eurounitario – una disciplina dei doveri e della responsabilità degli amministratori, tenuti ad agire in buona fede, con la diligenza e la competenza dovute e nel migliore interesse della società.
La proposta non determina, però, fino a che punto possa spingersi l’istruzione vincolante dei soci, né come essa si componga con la responsabilità gestoria. Trattandosi di materia non compiutamente disciplinata, l’ampiezza dell’eterodirezione e i correlativi doveri degli amministratori restano definiti, in via residuale, dal diritto nazionale dello Stato di registrazione ai sensi dell’art. 4. Ne discende un esito paradossale: una medesima istruzione assembleare potrebbe risultare legittima in un ordinamento e illegittima in un altro. Il raffronto con il riparto di competenze gestorie proprio dell’ordinamento italiano consente di misurare la distanza tra il modello europeo e le categorie interne[9].
- Conclusioni
I tre terreni esaminati sembrano orientarsi verso una possibile linea di lettura comune: la EU Inc. tende a uniformare la fattispecie – quanto alle modalità di costituzione, alla struttura organizzativa e alla circolazione delle partecipazioni – mentre la disciplina degli effetti e delle patologie, ossia delle tutele, delle responsabilità e dei rimedi, resta in larga misura affidata ai diritti nazionali. Ne deriva l’impressione che il modello possa dar luogo a un’uniformità prevalentemente “statica”, non necessariamente accompagnata da una piena uniformità “dinamica”.
In tale prospettiva, un ulteriore profilo di criticità – evidenziato anche in dottrina – attiene alla limitata estensione del regime alla dimensione amministrativa dell’attività d’impresa. La proposta, infatti, si concentra prevalentemente sui profili societari e su alcune misure di semplificazione procedurale, lasciando tuttavia impregiudicata la disciplina sostanziale delle autorizzazioni, dei permessi e delle regole settoriali, che restano radicate nei singoli ordinamenti nazionali. Ciò potrebbe incidere in modo significativo sull’effettiva capacità del modello di rimuovere gli ostacoli all’attività transfrontaliera, posto che è proprio nella fase operativa – più che in quella genetica – che si concentrano i principali oneri regolatori per l’impresa[10].
Se tale impressione trovasse conferma – circostanza che la scrivente auspica non ricorra – la EU Inc. rischierebbe di risolversi in un’unificazione solo parziale: europea sotto il profilo della denominazione, dell’infrastruttura digitale e delle modalità costitutive, ma ancora significativamente condizionata, sul piano sostanziale, dai ventisette ordinamenti nazionali.
A ciò si aggiunge il profilo, non meno rilevante, dell’applicazione giudiziale. In assenza di un foro unico ovvero di sezioni specializzate, le giurisdizioni nazionali potrebbero offrire letture divergenti del regolamento, compromettendo l’uniformità anche laddove il dato normativo risulti formalmente omogeneo. In tale contesto, potrebbe assumere rilievo la possibilità di valorizzare il ruolo dei tribunali delle imprese nazionali, quali sedi dotate di competenze specialistiche idonee a garantire un più elevato grado di coerenza interpretativa; soluzione che richiederebbe, tuttavia, anche la presenza di giudici e operatori adeguatamente formati sotto il profilo linguistico, al fine di assicurare una piena comprensione del testo normativo e delle prassi applicative sviluppate in ambito sovranazionale.
Ne consegue che l’unificazione del diritto sostanziale rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente: essa richiede di essere accompagnata da un adeguato grado di uniformità interpretativa, nonché da certezza quanto alla legge applicabile.
Il giudizio definitivo resta affidato all’iter legislativo, tuttora pendente dinanzi al Parlamento e al Consiglio. La EU Inc. potrà dirsi riuscita non già in ragione del suo carattere europeo, della dimensione digitale o della forma regolamentare prescelta, bensì nella misura in cui sarà in grado di realizzare ciò di cui l’Unione ancora difetta: un mercato dei capitali europeo effettivamente integrato e compet
[1] Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime (EU Inc.), COM(2026) 321 final, marzo 2026.
[2] L’espressione “ventottesimo regime” allude a un corpo di regole europee che si affianca ai ventisette ordinamenti nazionali senza sostituirli. L’idea trova fondamento nei rapporti E. Letta, Much More than a Market. Speed, Security, Solidarity, aprile 2024, e M. Draghi, The Future of European Competitiveness, settembre 2024.
[3]Cfr. Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, relativo allo statuto della Società europea (SE), in G.U.C.E., L 294 del 10 novembre 2001. La Societas Privata Europaea, concepita per le piccole e medie imprese, non è mai giunta a perfezionamento per lo stallo registratosi in seno al Consiglio.
[4] Per una ricognizione d’insieme della proposta v. M. Ventoruzzo, EU Inc. Una forma societaria unica per un mercato unico, in Single Market Lab – In Brief, marzo 2026.
[5] Sul punto, Assonime, Audizione presso la XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati sulla Proposta di regolamento relativa al 28° regime – EU Inc., Consultazioni n. 11/2026, 2026, che auspica un rafforzamento del carattere self-standing del modello e una funzione recessiva del rinvio al diritto nazionale.
[6] La scelta dell’art. 114 TFUE, in luogo dell’art. 50, valorizza il margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore dell’Unione quanto alla tecnica di armonizzazione più appropriata. In tal senso si veda l’audizione del Prof. G.D. Mosco presso la Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati, 27 maggio 2026, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento relativa al c.d. “28° regime” (EU Inc.).
[7] Sul punto v. ancora M. Ventoruzzo, EU Inc. Una forma societaria unica per un mercato unico, cit. Il solvency test e la dichiarazione di solvibilità degli amministratori, di ispirazione dei paesi di common law, sostituiscono il presidio del capitale fisso.
[8] Sull’assenza di un modello di patto parasociale e sui limiti dei documenti-modello v. L. Enriques – C.A. Nigro – T.H. Tröger, Templates in the EU Inc. Regulation Proposal, in ECGI Law Working Paper, n. 925, 2026.
[9] Per il riparto di competenze gestorie nell’ordinamento interno cfr. l’art. 2380-bis c.c. e gli artt. 2479 e 2476, ult. comma, c.c.
[10] G. Napolitano, Un 28° regime dell’impresa europea anche amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2026, 145 ss., ove si evidenzia come la proposta, pur incidendo sui profili societari e procedurali, lasci in larga parte impregiudicate le discipline amministrative nazionali (quali autorizzazioni, permessi e regole settoriali) nonché i profili lavoristici – in particolare quanto a partecipazione dei lavoratori, contrattazione collettiva e condizioni di lavoro – con conseguenti possibili ricadute sull’effettività del modello nella fase di esercizio dell’attività d’impresa e sull’uniformità delle condizioni operative tra Stati membri.