
Per sopralluogo giudiziario si intende l’insieme delle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria, eventualmente coadiuvata da personale tecnico-scientifico, tese alla osservazione, alla individuazione, alla raccolta ed alla cristallizzazione degli elementi appartenenti allo scenario di un reato, al fine di ricostruire l’evento criminoso ed identificare il responsabile.
Il sopralluogo giudiziario è, quindi, il punto di partenza di ogni indagine di polizia giudiziaria. Da un punto di vista normativo, viene individuato nell’art. 354 c.p.p. (rubricato “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”).
Evidentemente, il sopralluogo giudiziario è un momento molto importante per le indagini. Non solo perché permette di ricostruire la dinamica dell’evento. Ma anche perché permette di acquisire elementi utili ai fini processuali. E, infine, perché offre la possibilità di reperire elementi utili ai fini della identificazione della vittima e/o dell’autore del reato contestato.
In particolare, il sopralluogo giudiziario si divide in alcune attività:
- Osservazione e descrizione della scena del crimine: ha in iter ben preciso. Si procede dall’esterno verso l’interno, dal generale al particolare, da destra verso sinistra e dal basso verso l’alto. È bene che ogni oggetto rinvenuto nella scena del crimine sia descritto in maniera accurata, in modo da permetterne una ricostruzione anche da parte di chi non era presente.
- Riproduzione fotografica e video: la loro funzione è, principalmente, completare il verbale delle operazioni, effettuato precedentemente.
- Prelievo e repertazione: a questo punto, si prelevano e repertano le tracce presenti sulla scena del crimine. È molto importante che si utilizzino tutti gli accorgimenti possibili per evitare che tali tracci si danneggino o contaminino.
- Conservazione: si tratta della documentazione cronologica che mostra la conservazione dei reperti dal primo all’ultimo momento.
È vero, dunque, che è una attività imprescindibile. Sussiste, però, una problematica, in quanto l’espressione “sopralluogo giudiziario” non è corretta. Tale affermazione è pacifica, se si considerano tre punti:
- Il codice di rito non parla di sopralluogo giudiziario. Non esiste, nel codice, né una definizione normativa, né un elenco di attività tipizzate ad essa riferibili.
- È una espressione eccessivamente circoscritta. Se si tiene conto dei recenti sviluppi delle attività tecnico- scientifici, appare evidente come il parlare di “sopralluogo giudiziario” sia limitativo. Oggi, le attività investigative sono diventate molto più complesse, rispetto al passato, sia al punto di vista strutturale, sia sotto il profilo del ragionamento logico applicato alla scena del crimine.
- L’espressione sopralluogo giudiziario sembra riferibile esclusivamente ad una attività della polizia giudiziaria. Nella realtà dei fatti, invece, le attività di indagini sono compiute da una ampia gamma di soggetti. Basti pensare al consulente del p.m., dell’imputato e della persona offesa.
Ciò posto, si è pensato che al posto di sopralluogo giudiziario si potrebbe utilizzare l’espressione “esame della scena del crimine”. In particolare, si può dare una nuova definizione: «L’esame della scena del crimine è quel complesso di attività poste in essere dalla polizia giudiziaria, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero e della difesa, aventi natura tecnica e scientifica, esperibili sul locus commissi delicti, sia nell’immediatezza della scoperta del fatto di reato che nell’esecuzione di eventuali successivi accessi, finalizzate ad isolare, descrivere ed analizzare lo scenario, nonché ricercare, esaminare e repertare le tracce ivi rinvenute»[1].
[1] CURTOTTI D., I rilievi e gli accertamenti sul locus commissi delicti nelle evoluzioni del codice di procedura penale, in Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze, (a cura di) CURTOTTI D., SARAVO L., Giappichelli, 2013, pp. 39-41.