21 Aprile 2026
21 Aprile 2026

Il provvedimento amministrativo nell’era dei social network

Nelle dinamiche dell’interazione sociale moderna, i social network sono diventati il principale veicolo di informazione e di comunicazione. Si tratta di una realtà che non lascia esente il diritto che è chiamato inevitabilmente ad occuparsene e ad esserne coinvolto.

Non stupisce oggigiorno la possibilità, da parte di un rappresentate politico, un Ministro o altri esponenti della pubblica amministrazione, di pubblicare un post o di “lanciare” tweet, dai toni provvedimenti, inerenti al proprio settore di competenza. La domanda sorge spontanea: può un contenuto pubblicato sui social network essere qualificato come provvedimento?

In altre parole: la pubblica amministrazione può emanare un atto amministrativo nella forma del tweet o del post?

Ammettendo una risposta affermativa, le questioni che emergono non sono affatto prive di rilevanza.

In primo luogo, la “dinamica social” non sembra rispecchiare quella formula cristallina che domina il diritto amministrativo e il nostro intero ordinamento: la legge attribuisce alla pubblica amministrazione un potere che, finalizzato alla cura di interessi pubblici, laddove esercitato, dà vita ad un procedimento la cui conclusione è tipicamente data dal provvedimento finale.

È facile comprendere come l’odierna complessità dell’azione pubblica sia direttamente proporzionale alla complessità delle esigenze e delle tutele da apprestare agli interessi pubblici di volta in volta coinvolti, il che vale a rendere complesso e articolato il procedimento ed il suo prodotto. Tale complessa dinamica non sembra potersi rinvenire nelle poche righe che caratterizzano la fast comunication dei social network.

In secondo luogo viene all’attenzione la lesione del principio di legalità espresso sotto forma di principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi: la pubblica amministrazione, per conseguire effetti tipici, cioè la vicenda giuridica prodotta dall’esercizio del potere, può ricorrere soltanto agli schemi individuati dalla legge generale.[i] Ad oggi la legge tace sulla possibilità di provvedere mediante le varie piattaforme multimediali.

In terzo luogo, un tweet o un post non sembra avere quel grado di autoritatività proprio di un atto amministrativo che passa inevitabilmente per il contenuto e la struttura dell’atto in sé.

La struttura articolata in intestazione, preambolo, motivazione e dispositivo permette di comprendere se vi sia la presenza degli elementi essenziali menzionati all’art. 21 septiesl. 241/1990 (che per la giurisprudenza sono: soggetto, contenuto dispositivo, oggetto, finalità e forma), in assenza dei quali il provvedimento amministrativo risulta essere nullo.

Appare comprensibile come un semplice tweet o post difficilmente possa possedere i requisiti giuridicamente rilevanti di un “atto amministrativo”, dal quale far discendere una modificazione giuridica della realtà esterna.

La questione non è sfuggita alla giurisdizione amministrativa.

Caso emblematico è rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 769/2015) che conferma la decisione del Tar Liguria (sent. n.787/2014).

In specie, il comune di La Spezia aveva deciso di avviare dei lavori per la riqualificazione di una piazza, ritenuta dalla Sovrintendenza della Regione Liguria “bene culturale”. Una volta cominciati i lavori, vi era stata la ferma opposizione da parte di alcune associazioni e comitati locali contrari al nuovo progetto che, per sostenere le proprie ragioni, avevano fatto leva sull’appoggio loro riconosciuto da un Ministro.

L’allora Ministro del MIBAC infatti, con un tweet, preannunciava la richiesta al comune di sospendere i lavori in attesa della verifica del progetto da parte dei tecnici del Ministero (anticipando così l’emissione di un successivo provvedimento).

In seguito, fu effettivamente emesso un provvedimento degli stessi organi dirigenziali del Ministero, destinato al Comune in questione, con il quale si ordinava la sospensione dei lavori. Il Comune si era rifiutato di attenersi a tale provvedimento e aveva proposto ricorso al Tar Liguria.

Tra i motivi di impugnazione proposti dal Comune di La Spezia vi era, oltre all’incompetenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione proprio in relazione al tweetministeriale.

Il Tar ha sconfessato la natura di “atto amministrativo” del tweet, ma lo stesso è stato considerato dai giudici come indice sintomatico di eccesso di potere: «Sebbene le dichiarazioni viatweet del Ministro non integrino un atto amministrativo annullabile per incompetenza (posto che al Ministro compete soltanto l’adozione degli atti di indirizzo, non già dei concreti atti di gestione del vincolo culturale, di competenza dei dirigenti – art. 4 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165), essi nondimeno costituiscono sicura spia dell’eccesso di potere per sviamento, nel senso che gli organi decentrati del MIBAC sembrano essersi determinati a sospendere i lavori – oltretutto in palese contrasto con le proprie recenti determinazioni – non già sulla base di una meditata valutazione di nuovi elementi istruttori circa l’epoca di piantumazione del filare di pini (elementi emersi soltanto in seguito, e valorizzati nel decreto del Direttore regionale 8.11.2013), ma al fine di assecondare gli impegni ormai pubblicamente assunti dal Ministro, di sospendere i lavori di realizzazione del progetto»[ii].

Il Consiglio di Stato ha confermato quanto espresso dal Tar Liguria.

I giudici d’appello hanno escluso la possibilità di rinvenire un’ulteriore e distinta causa di annullamento (ritenendo pienamente assorbito tale punto dal confermato accoglimento della domanda di annullamento del ricorso originario) perché al tweetnon è possibile attribuire alcun peso giuridico-amministrativo: non è «volontà attizia», ma una forma di comunicazione informale «…anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca di comunicazioni di massa, messaggi, cinguettii, seguiti ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di comunicare l’attività politica»[iii].

Queste ricostruzioni fatte dai giudici offrono spunti di riflessioni interessati, atteso che numerosi (ed in crescita) sono i casi in cui rappresentanti politici, nonché esponenti della pubblica amministrazione, redigono dichiarazioni, comunicazioni e informazioni in via arbitraria attraverso i social network.

Le attuali dinamiche richiederebbero un intervento legislativo rivolto a sedare conflitti di qualificazione e limitare speculazioni, dando chiarezza giuridica alla nuova ed innegabile dinamica comunicativa con cui cittadini e pubbliche amministrazioni vengono a contatto.


[i]E.Casetta, Manuale di diritto Amministrativo, edizione 2018

[ii]Tar Liguria, sentenza n.787 del 19 maggio 2014

[iii]Consiglio di stato, sentenza n.769 del 12 febbraio 2015

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