8 Dicembre 2025
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Il nuovo articolo 570-bis c.p.: natura, disciplina e ratio

Il nuovo articolo 570-bis c.p., “delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, è entrato in vigore il 6 aprile 2018, in virtù dell’art. 2, D. Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all’art. 1, 85° co., lett. q, l. 23.6.2017, n. 103.

Il nuovo testo recita <<Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli>>.

Tale articolo è stato introdotto in sostituzione di altri due articoli. Si tratta degli articoli 12-sexies, l. 1.12.1970, n. 898 e art. 3, L. 8.2.2006, n. 54, che contestualmente all’introduzione dell’art. 570-bis c.p. sono stati abrogati. Di conseguenza, ogni richiamo all’art. 12-sexies, L. 1.12.1970, n. 898 e all’art. 3, L. 8.2.2006, n. 54, ovunque presente, deve ora intendersi riferito all’art. 570-bis c.p..

Per capire, quindi, la natura dell’art. 570-bis c.p., è necessario rifarsi a quella precedentemente affidata agli articoli, sopra nominati, oggi abrogati. L’art. 12-sexies disegnava in particolare, nella parte precettiva, un’ipotesi criminosa del tutto autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”), in quanto individuava un reato omissivo proprio che, consistendo nell’inosservanza dell’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della legge, integrava la violazione di uno specifico provvedimento del giudice[1].

Per quanto riguarda la disciplina, la giurisprudenza di legittimità in più di un’occasione[2] aveva, inoltre, ribadito l’automatica sanzionabilità dell’omesso versamento affermando, infatti, che il reato si configurava a prescindere dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto (presente, invece, nell’art. 570 c.p.)[3]. In sintesi, per integrare l’illecito penale di cui all’art. 12-sexies era sufficiente aver posto in essere una condotta consistente nel mancato pagamento anche parziale dell’assegno stabilito in sede di divorzio a favore del coniuge o dei figli.

La ratio dell’introduzione dell’art. 570-bis c.p. e della conseguente abrogazione degli articoli precedentemente esistenti è complementare alla novità apportata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Grazie a questo decreto, è nato il nuovo principio della “riserva codice”, in base al quale numerose figure di reato o circostanze, dalle leggi speciali, vengono trasferite all’interno del codice penale. Il nuovo art. 570-bis c.p. è, evidentemente, simbolo di questa scelta legislativa che ha voluto riunire diverse fattispecie presenti nelle leggi complementari all’interno del codice penale nazionale[4].

[1] G. Romeo, Le sezioni unite sulla pena applicabile alla violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 7 giugno 2013.

[2] Cass. Pen., Sez. VI, n°35553/2011.

[3] C. Brighi, Le problematiche sottese all’omesso versamento del contributo mantenimento divorzile ex art. 12-sexies l. 898/1970, in www.studiolegalebrighi.it.

[4] S. Bernardi, Il nuovo principio della ‘riserva di codice’ e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 aprile 2018.

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