Da quando è stato trattato in tale sede per la prima volta[1], la legge n. 81 del 2017, c.d. Jobs Act degli autonomi, ha disciplinato al capo II, artt. 18 – 24, il lavoro agile, detto anche smart working. Si tratta di un accordo che può essere sottoscritto tra le parti al fine di regolare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
A quale scopo? Garantire flessibilità quanto a luoghi e tempi di lavoro, agevolare la conciliazione della vita privata con quella lavorativa, creare nuovi posti di lavoro, utilizzare tecnologie diverse e spazi in modo diverso, aumentare la produttività, dare un supporto all’innovazione ed infine adottare sistemi di total reward.
Secondo un’indagine del Sole 24 Ore[2], il tipico lavoratore “smart” è maschio, età media 41 anni, residente al Nord, dipendente di una grande azienda. Tuttavia tra gli obiettivi vi è anche e soprattutto quello di favorire le donne, che, per mancanza di un adeguato sistema di welfare pubblico, rinunciano al lavoro più che in altri paesi europei, pur di non allontanarsi da casa e famiglia.
Occorre innanzitutto chiarire che non si tratta di una fattispecie contrattuale ma di una modalità di espletamento della prestazione lavorativa che rompe gli schemi ordinari e tipici del lavoro subordinato (tempo e spazio). Non si tratta nemmeno di telelavoro, in quanto quest’ultimo consiste semplicemente in una prestazione lavorativa effettuata regolarmente dal lavoratore, rispettando certi vincoli di spazio e tempo, al di fuori della sede di lavoro con il prevalente impiego di ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione).
Il lavoratore “smart” può invece gestire e organizzare il proprio tempo di lavoro superando i vincoli tradizionali di orario di lavoro fisso e predeterminato. Lavora solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, tanto che l’esercizio del potere direttivo non può essere attuato nelle forme tradizionali bensì la valutazione della performance si basa solo sui risultati raggiunti, favorendo la responsabilizzazione del lavoratore e rendendo ancora più indispensabile il patto di fiducia tra lo stesso ed il datore. Non ha una postazione fissa quando la prestazione è svolta fuori dai locali aziendali e può utilizzare gli strumenti tecnologici di cui il datore rimane responsabile in merito a sicurezza e buon funzionamento.
L’accordo di lavoro agile deve rispettare i diritti e i doveri che incombono in capo alle parti: è vietata qualsiasi discriminazione economica/normativa nei confronti del lavoratore in modalità di smart working; il datore conserva il diritto di controllare la prestazione resa dal lavoratore in modalità di lavoro agile.
L’accordo può essere a tempo determinato con facoltà di recesso per entrambe le parti prima della scadenza in presenza di giustificato motivo o indeterminato con facoltà di recesso con preavviso non inferiore a 30 giorni (90 giorni se lavoratori disabili ex art. 1, L. 68/1999) o senza preavviso, in presenza di giustificato motivo.
“Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile”(art. 18, co. 4).
“L’accordo scritto di lavoro agile individua altresì… le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al fine di assicurare il rispetto dei tempi di riposo, del periodo di ferie e della vita personale e familiare” (art. 19, co. 2) . In Francia questo diritto è stato previsto dalla Loi n° 2016-1088 per aziende con più di 50 dipendenti a far data dal 1° gennaio 2017.
Con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017 l’Inail fornisce le istruzioni operative per la tutela del personale dipendente del settore pubblico e privato impiegato in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 22, ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
“Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali” e, ai sensi dell’art. 23, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
A sperimentare questa nuova modalità di espletamento della prestazione lavorativa sono state in primo luogo le banche:
- Unicredit (Accordo del 28 giugno 2014), ha aderito alla Settimana del Lavoro Agile 2017 promossa dal Comune di Milano (22–26 maggio 2017);
- Intesa Sanpaolo (Accordo del 10 dicembre 2014);
- Gruppo Bancario BNL (Verbale di Accordo per il Flexible Working del 15 luglio 2015);
- Banca del Piemonte (Accordo del 20 gennaio 2017);
- Crédit Agricole Cariparma (Verbale di accordo del 9 marzo 2017)
Concludendo, sono evidenti i vantaggi derivanti dalla diffusione nel nostro paese del lavoro agile:
- il datore di lavoro usufruisce di un maggior rendimento dei dipendenti con una notevole riduzione dei costi di gestione, degli spazi e del tasso di assenteismo;
- il lavoratore gode di una maggiore flessibilità (migliore conciliazione lavoro e vita privata, diminuzione dello stress ecc) e di una maggior responsabilizzazione nello svolgimento della prestazione;
- la società beneficia di decongestione della mobilità urbana, diminuzione dei costi del trasporto e della produzione di smog, con conseguente innalzamento della qualità della vita.
[1] “Smart Working: la flessibilità al centro del mondo del lavoro“, Rossana Grauso, gennaio 2017, disponibile qui: http://www.iusinitinere.it/smart-working-la-flessibilita-al-centro-del-mondo-del-lavoro-277
[2] C. Tucci, Il Sole 24 Ore, 14.5.2017.
Fonte immagine: http://blog.sistemieservizi.net