L’istituto del contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”), la quale ha aggiunto all’art. 3 il co. 4 ter, contenente la disciplina del contratto di rete. La norma ha suscitato un ampio dibattito da parte della dottrina, tanto che il Legislatore è stato costretto ad intervenire più volte per riformarla.
Con il contratto di rete due o più imprese, pur mantenendo la propria autonomia, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Per aggregazioni di imprese si intende una realtà produttiva costituita da una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione, diversi ed ulteriori rispetto al mero scambio di beni. Basti pensare al c.d. “distretto industriale”, ossia quel fenomeno industriale caratterizzato da una elevata concentrazione, in un territorio ristretto, di piccole imprese specializzate nel medesimo settore produttivo.
Come indicato già dalla denominazione dell’istituto, possono essere parti del contratto di rete solo le imprese, sicché si deve ritenere esclusa la possibilità che siano parti del contratto di rete anche soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., quali ad esempio i professionisti.
La legge prevede espressamente che con il contratto di rete le parti “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Si tratta del c.d. programma di rete, ossia di una serie di azioni volte ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese coinvolte. Esso potrà, di volta in volta, coincidere con uno o più altri contratti tipici, ad esempio la società o il consorzio. Proprio per questo, ciò che distingue il contratto di rete dagli altri istituti è la causa (ossia lo “scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”) e non l’oggetto.
Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente. I contenuti necessari, in mancanza dei quali l’atto deve ritenersi nullo, sono: le generalità delle parti; la causa; il programma di rete con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del contratto; le modalità di adesione di altre imprese; le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti. I contenuti facoltativi riguardano invece elementi quali il fondo patrimoniale e l’organo comune.
Il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.