Si definisce concorso apparente di norme quell’istituto in cui “l’insieme delle azioni od omissioni poste in essere dall’agente sia astrattamente sussumibile sotto diverse norme penali, ma, in concreto, una sola di esse è effettivamente applicabile”[1]. Tanto è vero che non si tratta della commissione di più di reati, ma di reato uno soltanto. È, cioè, quella situazione nella quale è astrattamente possibile che siano applicabili due norme penali, contemporaneamente. In realtà, però, non essendo ipotizzabile che uno stesso soggetto venga punito due volte, diviene necessario capire quale delle due norme sia meglio applicare nel caso concreto. Questo è il concorso apparente di norme.
Il concorso apparente di norme si differenzia da un altro istituto che, spesso, viene confuso con questo. Si tratta del concorso formale di reati, ex art. 81, co. 1, c.p.. “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”. La differenza fondamentale con il concorso apparente di norme è che, in quel caso, alla pluralità di fattispecie corrisponde anche la commissione di una pluralità di reati, seppur posti in essere con una sola azione ed omissione.
È evidente che, quando si parla di concorso apparente di norme la problematica principale risiede nel criterio da scegliere, per capire quale delle norme astrattamente ipotizzabili è concretamente applicabile. Dottrina e giurisprudenza molto hanno discusso al riguardo. Per quanto non siano arrivate alla medesima conclusione, in questa sede si è preferito riportare il criterio che, seguendo una logica formale e non valoriale, è più legalmente vicino alle conclusioni della giurisprudenza.
Si tratta del criterio di specialità ex art. 15 c.p., in base al quale “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
Stabilito il criterio da utilizzare, è stato posto un ulteriore dubbio in merito al tipo di specialità da applicare: se quella in astratto o quella in concreto. A tale dubbio, hanno risposto le Sezioni Unite affermando che “Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.[2]”. Questa massima risolve ogni questione dicendo, quindi, che nel caso del concorso apparente di norme si deve utilizzare il criterio della specialità in astratto. Per specialità in astratto si intende il rapporto logico-formale tra fattispecie astratte[3].
In conclusione, nel caso concreto di concorso apparente di norme, quando per un unico reato sembrino applicabili più norme, è necessario avvalersi del criterio di specialità in astratto e scegliere quella norma che, rispondendo a tale criterio, meglio si attagli al caso di specie.
[1] Viterbo E., Il concorso apparente di norme: definizione dell’istituto e principali problematiche, in http://www.diritto24.ilsole24ore.com, 21 Giugno 2013.
[2] Cass. Pen., SU, Sentenza n. 20664, 28 aprile 2017.
[3] G. Piffer, Concorso di norme e di reati. Principio di specialità e concorso apparente di norme, in http://www.treccani.it.