Un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più, soprattutto a causa del continuo sviluppo di internet e dei social network, è quello dell’ “identity theft” cioè il furto d’identità in rete. Ciò accade grazie alla diffusione di dati personali online e consiste in una vera e propria condotta criminale posta in essere al fine di ottenere danaro o più in generale vantaggi. Più precisamente, si parla di furto d’identità quando informazioni relative a persone fisiche o ad un’azienda sono ottenute in modo fraudolento e con il solo obiettivo di acquisire l’identità altrui per commettere illeciti.
Gli strumenti utilizzati
Gli strumenti utilizzati per compiere questo tipo di reato sono vari: lo skimming cioè la clonazione della carta di credito, i cookie poisoning, la posta elettronica, lo spamming, i questionari da compilare on-line ecc. Gli utenti sono indotti a compiere delle azioni che sono volte all’ottenimento di dati personali e informazioni che saranno poi utilizzate per accedere a sistemi informatici, per compiere transazioni economiche illecite come nel caso del phishing o semplicemente per chattare con altre persone.
La normativa giuridica
Nel nostro ordinamento manca una normativa specifica a riguardo, si rimanda quindi all’art. 494 c.p. rubricato sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”. Trattandosi di un fenomeno dilagante a livello internazionale e mondiale, la stessa Unione Europea si è mostrata sensibile all’argomento e sta cercando gli strumenti idonei a prevenire, combattere e tutelare questo tipo di reato.
Tornando all’ordinamento giuridico italiano, tale fattispecie di reato si riferisce ad inganni relativi all’identità di una persona fisica o giuridica ed è volta alla tutela non solo del singolo utente ma anche della pluralità di utenti telematici che indotti in errore entreranno in contatto con persona diversa da quella che ad essi viene fatta credere. Sul punto, infatti, si è più volte pronunciata la stessa Corte di Cassazione nel senso che la condotta di colui che crea ed utilizza un account o una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto inconsapevole, integra per l’appunto il reato di sostituzione di persona di cui al succitato art. 494 c.p.
Si mira, in tal modo, a tutelare sia gli interessi della persona offesa vittima di identity theft, sia gli interessi pubblici. E’ inoltre indispensabile che si configuri il dolo specifico al fine di poter applicare la disciplina della sostituzione di persona. La persona offesa subisce sicuramente un danno economico/finanziario ma la maggior parte delle volte subisce anche un danno morale/psicologico dovuto soprattutto al danneggiamento della reputazione e al sentimento di impotenza che si prova in tale situazione. Ciò si può verificare anche e soprattutto con la creazione di un profilo falso c.d. fake da parte di un terzo, tramite il quale si diffondono notizie false riguardo una determinata persona o addirittura si interagisce con adolescenti andando ad integrare anche altri reati, tra i quali il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
Gli strumenti di tutela
Quali sono gli strumenti di tutela di cui possiamo usufruire?
In realtà non ci sono dei veri e propri strumenti di difesa, ma è possibile ricorrere all’autotutela. Bisogna cioè essere prudenti nel fornire dati personali, specie sui social network, navigare solo su siti sicuri, fare attenzione quando si aprono le e-mail, utilizzare password diverse e con un alto livello di sicurezza, aggiornare continuamente gli antivirus e verificare l’attendibilità della fonte. Insomma bisogna principalmente ricorrere al buon senso in assenza e in attesa di uno strumento di prevenzione ancora più specifico.