18 Maggio 2026
18 Maggio 2026

Giurisdizione del giudice contabile: deducibilità dei requisiti dell’in house dallo statuto

edifici

A cura di Pasquale La Selva

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza 14 aprile 2020, n. 7824, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice contabile[1]in relazione all’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali di società in house, sciogliendo la vertenza sulla giurisdizione nell’ipotesi in cui dallo statuto della società non siano evincibili i requisiti dell’in house.

I fatti all’origine della questione controversa.

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, ritenendo che una società esercente il servizio di distribuzione di acqua potabile ed il servizio fognario e depurativo fosse qualificabile come in house, citava in giudizio alcuni dirigenti di terzo livello in ragione dell’omessa riscossione di canoni idrici dal 2008 al 2012.

I ricorrenti si dolevano della mancanza dei requisiti caratterizzanti la società in house, che sarebbero sorti solo in seguito ad una modifica statutaria del 2010. I ricorrenti adesivi, sposando la tesi della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, formulavano analoghe considerazioni, ritenendo che l’oggetto sociale della società citata non prevedeva il limite dell’80% per l’esercizio di attività di natura imprenditoriale che possono essere rivolte verso il mercato esterno.

Anche la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania riteneva che la società citata fosse una società ad intero capitale pubblico, costituita nella forma societaria a partire dal 2003 a seguito della trasformazione del preesistente Consorzio.

La verifica della ricorrenza dei requisiti della società in house.

La Corte di Cassazione, servendosi delle considerazioni accusatorie già articolate dalla Procura regionale, statuisce che emerge con evidenza che nella suddetta società sussistano tutti i requisiti della società in house, ossia:

  • capitale interamente pubblico, con divieto di apertura all’ingresso di capitali privati,
  • obbligo di svolgere la prevalente attività a favore dei soci,
  • soggezione al controllo dei soci analogo a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici[2].

Ordunque, nel caso oggetto di analisi del presente lavoro, si conclude col ritenere che, in ragione della modifica statutaria intervenuta nel 2010, oggetto di contestazione possono considerarsi solo l’omessa riscossione di canoni idrici per parte del 2010, sino al 2012. Inoltre, la Cassazione sottolinea che con la modifica statutaria è divenuta operativa anche la Commissione di controllo.

I giudici di Piazza Cavour hanno infatti ribadito che “la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house, i quali costituiscono il presupposto della giurisdizione della Corte dei Conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla data del fatto illecito[3], e la cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi si gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei Conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing”. La ricorrenza “in fatto” dei requisiti dell’in house non assume alcuna rilevanza, essendo necessario che emerga da precise disposizioni statutarie la natura della società che, anche se in forma privata, rimane comunque centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverse dall’ente partecipante[4]. Così, i rapporti interni ed esterni, nonché il carattere “istituzionalmente servente” della società in house e la sua fisionomia di mera articolazione di P.A., devono essere resi manifesti[5].

*

[1]In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile si rimanda a P. LA SELVA, Responsabilità per danno erariale causato da amministratori di Enti privatizzati: riflessioni in tema di riparto di giurisdizione, in Ius in itinere, marzo 2020.

[2]Cfr. Cass., Sez. Un., 11/9/2019, n. 22713; Cass., Sez. Un., 21/6/2019, n. 16741; Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22409; Cass., Sez. Un., 22/12/2016, n. 26643; Cass. Sez. Un., 10/03/2014, n. 5491; Cass., Sez. Un., 25/11/2013, n. 26283.

[3]Cfr. Cass., Sez. Un., 28/6/2018, n. 17188.

[4]Cfr. Cass. 22/2/2019, n. 5346.

[5]Cfr. Cass., Sez, Un., 21/6/2019, n. 16641. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 11/9/2019, n. 22712.

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