Quante volte si sente parlare di esercizio abusivo di professione? Ma, in concreto, in che cosa consiste?
L’art. 348 c.p. dispone che “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da cento tre euro a cinquecento sedici euro”. Secondo il codice penale, per integrare il reato è necessario non avere l’abilitazione richiesta dallo Stato. Questo può significare, ad esempio, non aver conseguito il titolo di studio o non aver superato l’esame di Stato, richiesto appunto per l’esercizio di quella specifica professione. Anche la mancata iscrizione presso l’albo di riferimento può rappresentarne un esempio. Secondo il codice, sembrerebbe quindi semplice il riconoscimento dell’esercizio abusivo di professione. Ma non è sempre così.
La casistica in materia di esercizio abusivo di professione è ampia. In questa sede, è utile portare uno dei casi più frequenti, che ha condotto la Cassazione Penale a pronunciarsi di recente. Il caso riguarda la professione di dietista e di biologo. Capita spesso, nelle palestre, negli ospedali o nelle cliniche, che ci sia il soggetto formalmente abilitato, e chi, invece, sprovvisto della abilitazione richiesta, non si sottrae dal dispensare consigli alimentari e salutari. Questi soggetti, dal momento che agiscono in buona fede, non si rendono forse conto che il loro comportamento è già sufficiente per integrare il reato di esercizio abusivo di professione. Ma lo è, per il semplice motivo che il lavoro di dietista è pur sempre di natura professionale. Spesso capita, infatti, che questi soggetti si spingano a dare qualche generale informazione sul tipo di dieta tenere, sull’esercizio fisico da compiere, sul tipo di medicinale generico da assumere. Si spingano a raccogliere dati del cliente, realizzando un diario alimentare. In sintesi, si spingono a fornire “schede alimentari personalizzate, con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente e relative valutazioni, diari alimentari, prescrizioni alimentari e revisione delle prescrizioni. Sono tutte attività riservate a biologi o dietisti, a meno di commettere esercizio abusivo della professione”.
Di conseguenza, con sentenza 28 aprile 2017, n. 20281, la Cassazione ha dichiarato che “È abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’art. 348 c.p., chi – non abilitato all’esercizio della professione di dietista o di biologo – prescrive programmi alimentari, elargendo generici consigli alimentari, svolgendo attività di educazione alimentare”. Anche la prescrizione di una scheda alimentare personalizzata, dunque, rientra tra le attività che può compiere solo chi ha titolo di medico dietista o biologo. Il personal trainer o gli altri componenti della palestra, riferendosi al caso di specie, non possono valicare i limiti del loro lavoro.
In conclusione, esistono attività che possono essere poste in essere, in maniera indiscriminata, da diversi professionisti. Ne esistono altre, invece, come “l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni che al massimo possono competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti” (Cass. pen., 28 aprile 2017, n. 20281). Qualora queste attività vengano compiute da chi non ha l’abilitazione richiesta, allora non potrà che essere integrato l’esercizio abusivo di professione.
Non meno importante, ai fini della integrazione dell’esercizio abusivo di professione, è la tutela nei confronti dell’affidamento dei clienti. Basti considerare che, alla base dell’art. 348 c.p., c’è una ratio particolare. Si intende tutelare l’interesse generale a ricevere una prestazione con competenze tecnica qualificata. E si vuole tutelare, certamente, la salute pubblica. Nel caso di specie, il comportamento dei soggetti non qualificati ha ingenerato “l’oggettiva apparenza della legittimità dello svolgimento di una attività professionale qualificata” ai clienti, ledendo il loro affidamento e, quindi, la ratio sotteso alla norma di riferimento.
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